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La vexata questio del casellario giudiziale

Di Pippo Frisone

19/02/2016
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ScuolaOggi

Abbiamo letto in questi giorni la vicenda del docente di Bergamo, licenziato perchè, in autocertificazione, dichiarava di non aver riportato condanne penali. A marzo ci sarà il processo dinnanzi al Giudice del Lavoro.

 Casi del genere non sono una novità nella scuola e si verificano ogni anno prevalentemente tra il personale supplente sia docente che Ata .

In buona fede, spesso con molta leggerezza, s'incappa in dichiarazioni non veritiere. Poi ci sono quelli, pochi in verità, che con dolo o in malafede dichiarano il falso, barando sui titoli o sui servizi.

Quando a rimetterci il posto però è un neo-assunto in ruolo, come il prof di Bergamo, stimato insegnante, precario da anni, sposato con figli che finalmente riesce ad acciuffare il posto fisso dopo anni di sacrifici e precarietà, allora c'è la notizia. E a farla risaltare ancor più è la motivazione della lieve condanna subìta undici anni fa : aver fatto la pipi assieme ad un suo amico, dietro una siepe, alle due notte, dopo una festa di paese, sfortunatamente vicino ad un lampione, come da verbale scrupolosamente stilato dai carabinieri

La domanda da porsi allora è, se un fatto del genere, giudicato dalla giustizia italiana un reato e come tale sanzionato seppur lievemente, sia ostativo o meno all'instaurazione di un rapporto di lavoro con lo Stato. Quel reato sicuramente non rientra tra quelli indicati dalla legge che prevedono l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici. A prevalere nel licenziamento non è stato tanto la tipologia del reato o l'entità della condanna ma aver omesso di dichiararla in autocertificazione all'atto dell'assunzione. E qui veniamo al dunque .

Perchè continuare a chiedere a docenti e ata all'atto dell'assunzione o nelle domande di supplenza di dichiarare non solo le condanne subite ma anche le cause pendenti ? Faccio questa domanda in considerazione del fatto che il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo ogni qualvolta stipuli un contratto di lavoro di richiedere al tribunale il casellario giudiziale. Obbligo ancor più stringente dall'entrata in vigore delle norme antipedofilia del 6.4.2014 , dlgs.n.39, che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano contratti necessari ed esclusivi con professionisti a contatto con una platea di minori. La Circ.del Min.del Lavoro n.9 /14 invidua tra le figure professionali cui applicare la certificazione antipedofilia anche gli insegnanti pubblici e privati.

Ora , quando a richiedere il casellario giudiziale è la P.A., compaiono tutte le condanne subite, anche quelle condonate,amnistiate o con diritto alla non menzione .. Quando, invece, a richiederlo è il comune cittadino, condannato magari ad una pena lieve, con diritto alla non menzione, nel certificato richiesto compare soltanto la scritta, NULLA.

Poi c'è l'art.8 della L.300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta al datore di lavoro di svolgere indagini ai fini dell'assunzione su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attività professionale del lavoratore. Come la mettiamo con quanto accade nella P.A., visto che lo Statuto si applica anche alla Scuola ? Perchè un fatto non rilevante e quindi non menzionabile nel casellario come quello successo al prof. di Bergamo doveva essere portato a conoscenza del Preside ed essere poi all'origine del suo licenziamento? Cosa doveva dichiarare il docente in presenza di un certificato che gli dava un esito negativo di non iscrizione? . Quanto viene richiesto oggi di dichiarare, condanne penali e cause pendenti per partecipare ai concorsi o all'atto dell'assunzione, risulta un doppione pretestuoso e inutile perchè l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere al Tribunale il casellario giudiziale sull'aspirante all'assunzione.

Per chi non ottemperi multe da 10.000 a 15.000 euro.

E allora, eliminare questa inutile vessazione è la soluzione più ragionevole. Prima di sottoscrivere il contratto il datore di lavoro pubblico, acquisisca in via telematica il casellario giudiziale e solo in presenza di condanne che prevedono l'interdizione dai pubblici uffici o per reati tipici nella P.A. esplicitati nei bandi o nei decreti sul reclutamento come ostativi, allora e solo in quei casi non si proceda alla sottoscrizione del contratto. Eviteremmo cosi lungaggini burocratiche e procedimenti disciplinari d'incerto destino ma restituiremmoo serenità e soprattutto chiarezza al momento della compilazione delle domande o dell'assunzione. Selezionare a monte con l'autocertificazione o selezionare a valle con l'accertamento d'ufficio del casellario giudiziale i requisiti d'accesso prima dell'assunzione? Questo è il problema.

Nel primo caso si alimenta la confusione, l'incertezza e il rischio di licenziamento in presenza di certificazioni discordanti che variano se a richiederle siano privati cittadini o la P.A. Nel secondo caso si agisce d'ufficio e se i requisiti ci sono si sottoscrive il contratto se non ci sono la procedura ha termine.

A 32 anni dall'eliminazione del certificato di buona condotta (L.732 del 23.10.84) , è giunto il momento di semplificare le dichiarazioni sostitutive, evitando inutili doppioni come quelle sul casellario giudiziario, e soprattutto di equiparare pubblico e privato, applicando l'art.8 della L.300 che vieta al datore di lavoro di ficcare il naso per fatti non rilevanti ai fini dell'assunzione e senza andare oltre una certificazione con esito negativo (nessuna iscrizione o non menzione).

Eviteremmo cosi il ripetersi di altri casi di licenziamento come quelli del prof. di Bergamo, al quale auguriamo sinceramente di vincere il ricorso e di ottenere il reintegro nel ruolo e nell'insegnamento, banalmente persi per una pipì scappata, sanzionata ma poi non dichiarata all'atto dell'assunzione.