Mobilità, contratto in dirittura
Miur e sindacati dovrebbero siglare domani l'intesa. Il termine per le domande in un'ordinanza
Carlo Forte
I docenti che sono stati assunti entro il 2014/2015 e gli insegnanti immessi in ruolo nel 2015/2016 nelle fasi 0 ed A che avranno accesso alla mobilità otterranno una sede di titolarità. Compresi i docenti di sostegno delle secondarie di II grado. Gli insegnanti neo-immessi in ruolo, sempre nel 2015/2016, nelle fasi B e C saranno invece collocati negli ambiti territoriali.
Lo prevede il nuovo contratto sulla mobilità, che dovrebbe essere siglato domani dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals (la Gilda ha dichiarato che non lo firmerà). Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere inoltrate via web, sarà fissato dall'amministrazione con l'ordinanza applicativa che dovrebbe essere emanata contestualmente».
Docenti già in ruolo nel 2014/2015. I docenti già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015, (compresi i docenti di sostegno delle superiori, i docenti in sovrannumero o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio) potranno accedere ai trasferimenti nel comune e nella provincia senza perdere il diritto alla titolarità della sede. Ciò vale per sia in caso di mancato accoglimento della domanda, che in caso di accoglimento.
Nel primo caso, l'interessato manterrà la titolarità nella sede attuale, nel secondo caso la assumerà nella sede che gli sarà assegnata. Il diritto al mantenimento avrà valore anche ai fini della mobilità professionale, sempre nei movimenti nel comune e nella provincia. Pertanto, i docenti che otterranno il passaggio di cattedra o di ruolo, nell'ambito del comune o della provincia, assumeranno la titolarità della sede di nuova assegnazione.
Fermo restando che, se la domanda non dovesse essere accolta, manterranno la titolarità della sede attuale. I docenti già in ruolo nel 2014/2015 avranno diritto alla titolarità della sede anche ai fini della mobilità interprovinciale, ma con alcune limitazioni rispetto al passato.
La titolarità della sede di assegnazione, infatti, sarà attribuita solo nel caso in cui la domanda di trasferimento del docente interessato dovesse essere accolta in riferimento ad una preferenza compresa nel primo ambito territoriale indicato nella domanda.
Qualora, invece, la domanda dovesse essere accolta in riferimento ad ambiti diversi da quello indicato per primo, il docente perderà la titolarità e andrà a finire nell'ambito, con relativo assoggettamento alla chiamata diretta dei dirigenti scolastici. Ciò vale anche nel caso in cui l'accesso mobilità interprovinciale dovesse avvenire in accoglimento di una domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.
Neoimmessi in ruolo nelle fasi 0 ed A. Una volta esaurita la fase dei trasferimenti dei docenti a tempo indeterminato già nel 2014/2015, nell'ambito della stessa provincia, l'amministrazione procederà con i trasferimenti dei neoimmessi in ruolo nelle fasi 0 ed A.
Va detto subito che i neoimessi in ruolo non hanno diritto ad accedere alla mobilità professionale. Per questa tipologia di personale, il diritto alla mobilità si esaurisce nei trasferimenti. Anche gli assunti in fase 0 e in fase A assumeranno la titolarità della sede che sarà loro assegnata ad esito della mobilità. L'assegnazione potrà avvenire a domanda del docente interessato oppure d'ufficio.
Nel primo caso il trasferimento sarà disposto sulla base del punteggio dichiarato nella domanda. Idem qualora l'assegnazione dovesse avvenire d'ufficio per effetto del mancato accoglimento di alcuna delle preferenze espresse nell'istanza.
Nel caso in cui il docente dovesse omettere di presentare la domanda, l'assegnazione della sede avverrà d'ufficio, ma all'interessato non sarà attribuito alcun punteggio («a punti zero»). La legge 107 ha sospeso per un anno il vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo. Quest'anno, dunque, anche i neoimmessi in ruolo avranno titolo a partecipare alla mobilità interprovinciale. Ai neoassunti, però, non sarà consentito assumere la titolarità della sede ad esito del trasferimento interprovinciale. E quindi, in caso di accoglimento della domanda, andranno a finire nell'ambito prescelto e dovranno attendere le chiamate dei dirigenti scolastici.
Neoimmessi in ruolo nelle fasi B e C. Al termine delle operazioni di mobilità dei docenti già in ruolo nel 2014/2015 e dei docenti neoassunti delle fasi 0 ed A l'amministrazione procederà a trattare le domande dei docenti neoimmessi in ruolo nelle fasi B e C. Che andranno a finire negli ambiti e saranno assoggettati al regime della chiamata diretta dei dirigenti scolastici.
La normativa contrattuale prevede che dovrà essere data priorità a coloro che sono stati assunti tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso ordinario. Costoro avranno titolo ad essere collocati, a domanda, in un ambito della provincia dove stanno prestano servizio su sede provvisoria. Dopo di che sarà la volta dei docenti neoimmessi, sempre nelle fasi B e C, ma tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Che dovranno necessariamente accettare la mobilità su tutto il territorio nazionale.
Coloro che presenteranno la domanda potranno indicare i vari ambiti secondo un proprio ordine dei preferenza, che sarà vincolante per l'amministrazione. Fermo restando che l'assegnazione della sede avverrà secondo il maggiore punteggio posseduto dagli interessati, facendo riferimento, comunque, a tutti i circa 380 ambiti sparsi sul territorio nazionale.
Chi non presenterà la domanda sarà trattato d'ufficio. Terminata questa fase, i docenti noimmessi in ruolo delle fasi 0 ed A e gli insegnanti neoassunti nelle fasi B e C tramite lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario potranno partecipare, a domanda, alle operazioni di mobilità interprovinciale. In caso di accoglimento della domanda, nessuno di loro otterrà la titolarità della sede e saranno collocati negli ambiti in attesa delle chiamate dei dirigenti scolastici.