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Precari triennalisti a bocca asciutta. niente risarcimento se hanno maturato supplenze solo fino al 30 giugno

Lo ha stabilito la corte di cassazione: i contratti utili sono quelli fino al 30 agosto

03/07/2018
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ItaliaOggi

CArlo Forte

    

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I docenti che hanno lavorato con contratto a termine per un periodo superiore ai 36 mesi nel periodo compreso tra il 2001 e il 2015 non hanno diritto ad alcun risarcimento. Il diritto al risarcimento, per il tramite della corresponsione di 15 mensilità della retribuzione di fatto, scatta solo se i 36 mesi siano stati prestati con supplenza annuale fino al 31 agosto e non per il cumulo di supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Il principio è stato riaffermato dalla Corte di cassazione con una pronuncia depositata il 26 giugno scorso (16878/2018).

La Suprema corte ha deciso con ordinanza perché la materia non è nuova: il principio è ormai consolidato essendo stato affermato da diverse sentenze della stessa corte. Ma la giurisprudenza di merito, nel corso degli anni, talvolta ha ritenuto di non conformarsi a tale principio. Di qui il susseguirsi di ordinanze di cassazione con rinvio alle Corti d'appello. Il giudizio per cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità che non ha per oggetto i fatti portati all'attenzione del giudice di merito, ma la legittimità o non legittimità di tali sentenze alla luce di ciò che dice la legge e dei principi enunciati dalla stessa Corte di cassazione. Nel caso portato all'attenzione dei giudici di piazza Cavour si trattava di docenti che avevano ottenuto il risarcimento dalla Corte d'appello, sebbene il cumulo di contratti a termine per oltre 36 mesi derivasse da incarichi di supplenza fino al termine delle lezioni, dunque, fino al 30 giugno. Incarichi che vengono disposti sulla base di disponibilità di cattedre o spezzoni che si verificano in organico di fatto.

Tali incarichi, per loro natura, se cumulati oltre i 36 mesi di durata, non sono utili ai fini del risarcimento del danno perché stipulati sulla base di esigenze temporanee dell'amministrazione. Gli incarichi utili ai fini del risarcimento, invece, sono quelli che vengono conferiti su cattedre vacanti e disponibili con supplenze annuali fino al 31 agosto. Dunque, per esigenze non temporanee, ma strutturali, alle quali l'amministrazione sarebbe tenuta a fare fronte con immissioni in ruolo. La Corte di cassazione, dunque, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e l'ha rinviata alla stessa Corte d'appello che dovrà decidere nuovamente sulla base delle prescrizioni contenute nella sentenza della Suprema corte. I giudici di legittimità hanno disposto, inoltre, che il collegio giudicante dovrà essere costituito da giudici diversi rispetto a quelli che avevano emanato la sentenza cassata, così come avviene in questi casi. Quanto alla decorrenza del periodo utile ai fini della maturazione del cumulo dei 36 mesi oltre il quale scatta il diritto al risarcimento, la sezione lavoro ha ricordato che esso decorre dal 2001, anno di entrata in vigore del decreto legislativo 165/2001 (e del decreto legislativo 368) e fino al 2015, anno di entrata in vigore della legge 107/2015, che ha sancito il divieto di assunzione dei docenti con supplenza annuale se tali docenti abbiano già maturato 36 mesi di servizio con supplenze annuali fino al 30 giugno.

La Cassazione ha riaffermato il diritto, anche per i docenti precari, alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati all'anzianità di servizio. Tale orientamento, peraltro, non è stato ancora recepito dal legislatore, probabilmente, per il fatto che il contenzioso seriale sulla questione si sta ormai esaurendo. La legge 107/2015, infatti, ha disposto l'immissione in ruolo di circa 60mila precari storici e a questi, nel corso degli anni, se ne sono aggiunti altri 40mila, in via ordinaria. E siccome l'immissione in ruolo comporta l'insorgenza del diritto al riconoscimento dei servizi preruolo ai fini della progressione economica di carriera (cosiddetta ricostruzione di carriera) il contenzioso pendente si sta risolvendo, nella maggior parte dei casi, con la dichiarazione della cessata materia del contendere da parte dei giudici di merito fin dal I grado.

La ratio delle disposizioni relative al piano straordinario di assunzioni e del reclutamento previsti dalla legge 107/2015, infatti, è proprio quella dell'assorbimento dei docenti precari collocati nelle graduatorie a esaurimento e della indizione di concorsi con regolarità. Resta da vedere, però, come si evolverà la situazione nei prossimi anni nelle zone del paese (specie al Nord) caratterizzate da un ampio numero di disponibilità, anche in organico di diritto, che di solito non vengono coperte con immissioni in ruolo a causa della penuria di aspiranti. In questi casi, infatti, il cumulo di incarichi a termine potrebbe derivare dal sommarsi di periodi derivanti da supplenze disposte dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto su posti vacanti e disponibili. Un fenomeno che potrebbe acuirsi se non sarà trovata a breve una risposta legislativa al problema dei diplomati esclusi dalle graduatorie a esaurimento per effetto delle ultime pronunce dei giudici amministrativi.