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Giù le mani dalla dirigenza scolastica Scuolanews n°2 del 30 maggio 2003 di Osvaldo Roman Tutti i Dirigenti scolastici che non abbiano interessi da spartire con il Cavaliere, e ch...

04/06/2003
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Giù le mani dalla dirigenza scolastica

Scuolanews n°2 del 30 maggio 2003
di Osvaldo Roman

Tutti i Dirigenti scolastici che non abbiano interessi da spartire con il Cavaliere, e che quindi non figurino nel libro paga della sua Azienda, sanno benissimo che con la legge Frattini si è tentato di eliminare lo stesso principio di autonomia degli organi amministrativi da quelli politici faticosamente conquistato nel corso dell'ultimo decennio.

Abbiamo assistito increduli al rito della sottomissione a cui sono stati sottoposti svariati dirigenti della pubblica Amministrazione.

La dirigenza scolastica é stata all'ultimo momento esclusa da tale grottesco rituale solo per l'azione energica dell'opposizione parlamentare e per l'impegno delle maggiori organizzazioni sindacali di categoria.

I contratti individuali sono stati stipulati con la vecchia normativa bilaterale prevista dal contratto e dalla originaria stesura dell'articolo 19 delle legge 165/01.

Ora il Ministero con una circolare tenta il colpo grosso: vuole estendere integralmente alla dirigenza scolastica il nuovo dispositivo dell'articolo 19 della legge 165. Interpreta l'ordine del giorno della Camera come una indicazione pro-tempore e si propone di cancellare un pezzo del vecchio contratto quando il nuovo non è ancora vigente

E' evidente che la contrattazione di settore, ancora lontana dalla sua conclusione, non può ignorare tale materia. Se il governo insiste sulla validità per tutti dell'articolo 19 modificato dalla Frattini allora il nuovo contratto potrà impegnarlo a modificare per legge tale uniformità prevedendo per la dirigenza scolastica il mantenimento in vigore della previgente normativa. Occorre sapere che se questo non si chiede e se non lo si ottiene salta un pilastro decisivo che regge l'autonomia delle istituzione scolastiche. Ciò rappresenterà il motivo di un serio conflitto che inevitabilmente si aprirà per tutte le categorie e per l'intera società italiana: no al regime! Giù le mani dall'autonomia delle scuole!

La Circolare in questione è la seguente:

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Circolare Ministeriale 16 maggio 2003, n. 49

Prot. n. 663

Oggetto: Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004

Come è noto il primo C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002 e pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 100 del 20.12.2002,

concerne il periodo 1.9.2000-31.12.2001.

In relazione all'applicazione del suddetto contratto collettivo pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità

di procedere a mutamenti di incarico, nonchè alla mobilità professionale del personale dirigenziale che ha sottoscritto nell'a.s. 2002/2003 contratti pluriennali.

Al riguardo, si ritiene opportuno specificare quanto segue.

L' appena menzionato C.C.N.L., all'art. 2, comma 2, prevede che, dopo la scadenza del contratto, in caso di disd etta del medesimo, le disposizioni contrattuali

rimangano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. In virtù di detto comma, pertanto, fino alla firma del prossimo contratto

collettivo nazionale, continuano a vigere le attuali disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (C.C.N.L. del 1.3.2002 - C.I.N. del 23.9.2002 e contratti

integrativi regionali).

Gli articoli 23, 24 e 25 del C.C.N.L. e gli articoli 11,12, 13 e 14 del C.I.N., dettano puntuali disposizioni in ordine all'affidamento e al mutamento dell'incarico

dirigenziale, alla revoca, alla mobilità professionale e all'ordine e tempi delle operazioni.

L'art. 24, comma 2, del C.C.N.L., prevede la possibilità che, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova, possa essere disposto il

mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio.

Lo stesso comma, poi, precisa che il mutamento d'incarico può avvenire comunque ed esclusivamente sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'art. 19

del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del contratto medesimo; criteri da applicare con accorta flessibilità, in considerazione sia del rilevante numero di sedi

disponibili per il prossimo anno scolastico, sia in relazione alla circostanza che per l'anno scolastico 2002/2003 è risultato preminente il criterio della conferma sulla

sede di ex titolarità.

Detta fattispecie è stata, come è noto, ulteriormente disciplinata con l'art. 13 del C.I.N. che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L., indica i casi eccezionali

in cui è possibile il mutamento d'incarico.

Ciò premesso, è utile ricordare che con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di

esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in tema di incarichi dirigenziali.

Fatta salva la validità dei contratti individuali già stipulati nell'a.s. 2002/2003 si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle regole che disciplinano il

conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.

Nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto

comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione conclusiva di un apposito procedimento

amministrativo che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e seguenti.

Per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato art. 19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati,

alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati.

Con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi

definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.

La durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni.

Al provvedimento di conferimento d'incarico accede un contratto individuale che definisce il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi fissati

dall'art. 24 del più volte menzionato d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne la mobilità professionale, si richiama l'attenzione sull'art. 15, comma 1, del C.I.N. che dispone che, in via transitoria per i prossimi due anni

scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai

dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.

La mobilità professionale può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

Al riguardo, si precisa che in base all'orientamento giurisprudenziale il posto di ruolo può reputarsi vacante e, quindi, disponibile, fino a quando non sia stato

messo a concorso.

Conseguentemente, le SS.LL. non dovranno considerare vacanti per la mobilità professionale il numero dei posti messi a concorso con il D.D.G. del 17.12.2002.

Relativamente, infine, agli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione o altre

particolari posizioni di stato, si ricorda che gli interessati, ai sensi dell'art. 14 del C.I.N., devono, ai fini dell'assegnazione degli incarichi, presentare domanda al

competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo presente che tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quindi gli incarichi di presidenza, devono

concludersi entro il 15 luglio p.v.

Si confida sul puntuale svolgimento delle operazioni sopra richiamate e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Pasquale Capo

Ecco le disposizioni a cui si fa riferimento nella circolare

Articolo 19 del T.U 165/2001)

Incarichi di funzioni dirigenziali

(vecchio testo)

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

individuale di cui all'articolo 24, comma 2.

il comma 2 dell'articolo 19 è stato sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

La modifica della legge Frattini al comma 2 avrebbe anche per la scuola un carattere permanente ed eliminerebbe la contrattazione bilaterale dell'incarico e lo trasformerebbe in un atto amministrativo unilaterale.Tutto il senso autoritario e centralistico della nuova disciplina è racchiuso in questo comma.Questa disciplina vale anche per la dirigenza scolastica così come la eliminazione della durata minima di due anni dei singoli contratti.Essa rappresenta una violazione della normativa contrattuale vigente che ancorché in fase di validità transitoria tra un contratto e l'altro risulta stracciata da un atto di forza del Governo.

Il contratto collettivo nazionale transitoriamente vigente prevede:

ART. 23 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE

Comma 2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.