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Scuolanews-Un Decreto legislativo delegato illegittimo e in contrasto con la stessa legge delega

Un Decreto legislativo delegato illegittimo e in contrasto con la stessa legge delega Scuolanews n° 2 del 30 maggio 2003 di Osvaldo Roman Nelle scorse settimane é stato fatto circo...

04/06/2003
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Un Decreto legislativo delegato illegittimo e in contrasto con la stessa legge delega

Scuolanews n° 2 del 30 maggio 2003

di Osvaldo Roman

Nelle scorse settimane é stato fatto circolare il testo di un Decreto legislativo delegato, il primo della serie prevista per dare attuazione alla legge delega sulla Controriforma dell'ordinamento scolastico, che avrebbe dovuto essere discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri. Vi erano molte preoccupazioni, vista la "disinvoltuta istituzionale" dell'attuale compagine governativa, circa la modalitò di attuazione e di rispetto degli ambiti legislativi indicati nella legge delega. Ciò soprattutto con riferimento alla controversa indicazione delle norme appartenenti alla legislazione previgente che dovranno intendersi abrogate o modificate in conseguenza dell'entrata in vigore delle norme delegate. Credo però che in pochi sia venuto il sospetto che il primo Decreto legislativo potesse recare una violazione frontale degli stessi principi organizzativi che incardinano la legge delega e ciò invece é regolarmente avvento almeno nella bozza circolata e a cui facciamo riferimento in questo commento.

Quelle di seguito indicate mi appaiono le violazioni più gravi:

1)Manca la copertura finanziaria per le innovazioni : generalizzazione scuola infanzia che non si può rinviare ad un decreto interministeriale, inglese nelle scuole primarie e seconda lingua nella secondaria di I°.Pertanto il Decreto può essere emanato ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 solo dopo l'approvazione delle leggi di copertura finanziaria.

2)Anche l'anticipo nelle scuole dell'infanzia, per il periodo fra il 28 febbraio e il 30 aprile lettera e) dell'articolo 2 della legge 53, non é coperto dalla legge delega e quindi é abusivamente coperto,con un gioco di rinvii, dal Decreto delegato.

3) La legge delega non prevede che la materia piani di studio e orari sia trattata con lo strumento del decreto legislativo perché proprio al riguardo l'articolo 7 comma 2 prevede lo strumento del Regolamento(che si aggancia a quella previsto dal DPR 275/99 articolo 8). Tale Regolamento a differenza del Decreto legislativo, che va in Parlamento e al tavolo delle Regioni(in sedi politiche ove prevale la maggioranza), é sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.La questione é di grande rilievo e fino a questo momento non mi sembra che sia stata rilevata nei primi commenti: si salterebbero in questo modo i decisivi controlli di merito, coerenza con il dettato della delega e di copertura finanziaria.

4) La legge delega non prevede neppure l'esistenza di una fase transitoria( peraltro senza un termine) in cui ha valore l'ordinamento previsto dalla sperimentazione Bertagna.Fra l'altro é tutta da dimostrare la compatibilità di tale normativa con il dettato della legge delega(tutor, tempo pieno, orari, ecc.).

5) Il monte orario obbligatorio annuale include illegittimamamente, anche ai fini del numero massimo di assenze, le 33 ore di insegnamento di religione cattolica ciò fa diventare obbligatorie un numero corrispondente di ore di materia alternativa per chi non si avvale di tale insegnamento e ciò in palese violazione delle sentenze della Corte Costituzionale che in materia hanno sanzionato lo stato di non obbligo.Non si tratta di una svista perchè da tempo serpeggia un revanscismo contro la totale facoltatività e questa può essere considerata l'occasione buona.Le ore di RC sono obbligatorie per chi se ne avvale é questa la formula attualmente in uso che non può essere abusivamente cambiata!

Bastano poche considerazioni per dimostrare tali violazioni.

1) La legge delega non prevede - art.7 comma 1 lettera a) '#8211; che, ' l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline, agli orari, ai limiti di flessibilità interni all'organizzazione delle discipline', sia definita con lo strumento del decreto legislativo.

Anzilo esclude perché non prevede l'esistenza di una fase transitoria e non prevede chei suddetti adempimenti siano assolti con l'uso del Decreto legislativo delegato. Non è previstacioè l'esistenza di una fase transitoria a cui dovrebbero poi far seguito, a regime, i Regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 8 del DPR 275/99.O meglio i regolamenti di cui all'articolo 7, comma1 lettera a) possono essere emanati contestualmente al Decreto legislativo con la procedura e la finalità di cui all'articolo 8 del DPR 275/99. Con l'esigenza di stringere i tempi non si possono eliminare le previste procedure di controllo,Consiglio di Stato e Corte dei Conti, la prima essenzialmente volta ad accertare la congruenza dei decreti delegati ai principi delle delega e ela seconda la copertura finanziaria. E' ovvio che il Governo preferisca la strada del decreto legisltivo ove queste complesse questioni possono tranquillamente risolversi a colpi di maggioranza..Tale fase transitoria, che in ogni caso la legge delega avrebbe potuto e dovuto prevedere, è genericamente motivata ma in sostanza appare funzionale, oltre che al superamento dei dovuti controlli, ancheal rinvio della definizionedell' entità delle quote dei piani di studio di competenza delle Regionie delle Scuole autonome.Tale fase transitoria non è definita neitempi di validità e darebbe luogo fra l'altro alla grave anomalia di regolare con legge ordinaria materie come i piani di studio che mai lo sono state nel passato e che la stessa legge delega vuole normare con Regolamenti. Se si accettasse l'ipotesi contenuta nel Decreto, in tempi non definiti, si dovrebbe procedere alla delegificazione dei piani di studio! Ma per delegificaretali materie sarebbe necessario un nuovo autonomo atto legislativo non derivante dalla legge delega.

2) Il Decreto legislativo manca della Relazione tecnica prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge delega che è chiamata a quantificare tutti gli effetti di spesa derivanti dall'articolato. Poiché gli aspetti più rilevanti dell'assetto organizzativo e didattico sono trattati negli allegati A-B-C-D, che fanno parte integrante del Decreto legislativo, anche di essi dovrebbe trattare la Relazione tecnica. In particolare dovrebbero essere previsti i costi del nuovo ordinamentoderivanti ad esempio dall'introduzione già nell'anno scolastico 2003-2004 dall'insegnamento generalizzatodell'inglese nelle prime due classi della scuola primaria oppure, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, quelle per l'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Per queste due innovazioni la legge delega non prevede la gradualità che ad esempio si prevede per l'anticipo delle iscrizioni al 28 febbraio da realizzarsi solo entro i limiti indicati di spesa.

3) Anche in assenza di relazione tecnica appare evidente a chiunqe, ma questa maggioranza può tranquillamente votare il contrario perchè con le varie cirami ci ha fatto vedere di peggio, che il decreto legislativo delegato è privo di copertura finanziaria. Essa deve essere indicata per tutte le misure di carattere innovativo in esso previste e in base all'articolo 7, comma 8, lo stesso Decreto può essere emanato 'solosuccessivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie'.

4) La copertura finanziaria di cui all'articolo 15 riguarda solo l'anticipo delle iscrizioni.

Si deve peraltro notare che il decreto legislativo anche per tale materia è in contrasto con la legge delega in quanto quest'ultima non prevede che lo stanziamento in essa indicato indicato all'articolo 7, comma 5, riguardi l'anticipo delle iscrizioni alla scuola per l'infanzia di cui all'articolo 2 , comma 1 lettera e), della medesima legge delega cioè all'anticipo fino al 30 aprile. Anche la generalizzazione della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo delegato deve essere quantificata e coperta finanziariamente. Così pure la previsione dell'organico aggiuntivo nella scuola dell'infanzia in presenza di bambini di età inferiore ai tre anni.Anche le attività facoltative e opzionale previste nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono prive di una specifica copertura finanziaria integrativa delle risorse derivanti dall'organico di istituto.

5) Le modificazioni alla legislazione della scuola primaria e secondaria di primo grado e alla conseguente normativa secondaria, apportate con gli allegati A-B-C-D non sono indicate con riferimento all'articolato, da confermare o da sopprimere, della vigente legislazione del Testo Unico.

Fra queste alcune non risultano esplicitamente indicate nella legge delega, altre vengono confermate,e altre di carattere innovativo non risultano applicabili in quanto indeterminate.

Fra le disposizioni non indicate ad esempio quella sullafigura del tutor nella scuola primaria (art. 7 c.5) quella del tutor nella scuola secondaria di I° grado (art 10, c.5) oppure il docente coordinatore nella scuola dell'infanzia previsto nelle relative indicazioni nazionali.

Fra le misure confermate nella normativa vigente, e scarsamente comprensibili nel nuovo contesto, risultano quelle sulla determinazione degli organici nella scuola elementare enella secondaria di secondo grado.

Non si comprende ad esempio comee da chi potrà essere determinato l'orario settimanale delle lezioni nelle varie materie obbligatorie componenti il piano di studi della scuola secondaria di primo grado e quali parti di esso siano destinate alla quota Regionale e a quella di competenza dell'autonomia scolastica.

6) Nella scuola secondaria di primo grado ogni studente è obbligato a frequentare le lezioni per almeno i tre quarti dell' orario annuo.

Se tale obbligo comprende la quota facoltativa e opzionale non si comprende come questa possa essere definita in tal modo. Ma il fatto estremamente grave è che si ignora il Concordato e la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica che in base alle sentenze della Corte Costituzionale, che l'hanno applicato, risulta obbligatorio solo per coloro che se avvalgono. Se non si tratta di una svarione tecnico siamo in presenza di un tentativo estremamente preoccupante di riaprire una questione da tempo ormai definita: quella del non obbligo di seguire materie alternative per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC.
Fin qui la vicenda del decreto delegato ombra che sino ad oggi non é ancora arrivato all'esame del Consiglio dei ministri anche perchè per il prossimo anno ormai resta solo la possibilità di utilizzare lo strumento della sperimentazione.

Ma questa fine di anno scolastico é vissuta molto drammaticamente nelle scuole, quasi che improvvisamente,veicolati dalla pubblicistica del Bertagna,siano apparsi nella loro turpe pericolosità, tutti gli obiettivi della strategia scolastica della destra.

Infatti in moltissime scuole in questi giorni vengono deliberate risoluzioni che esprimono la protesta e il vivo disagio per i gravissimi danni che derivano dall'insieme della politica scolastica, leggi e provvedimenti governativi, che riguardano l'organizzazione, la didattica e, più in generale, la realizzazione delle finalità che la Costituzione della Repubblica assegna alle istituzioni scolastiche.

I i tagli alla scuola, indotti dalla legge finanziaria 2003, riducono, in alcuni casi in maniera drastica, gli organici dei docenti e degli ATA provocando un reale peggioramento dell'offerta formativa nel suo complesso, e delle condizioni lavorative In particolare la legge finanziaria 2003, prevede la riorganizzazione dell'orario di cattedra, riconducendo tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento. Tale disposizione, proponendo abbinamenti legati ad una logica puramente matematica di calcolo orario, implica la destrutturazione di gran parte delle cattedre ordinarie con effetti devastanti particolarmente nel Liceo Scientifico. La trasformazione delle cattedre ordinarie in cattedre orario causa il venir meno di uno dei cardini del sistema: la continuità didattica dei docenti sui vari corsi;

A tutto ciò si aggiunga che si attende ancora la determinazione del contingente delle nomine a tempo indeterminato per gli anni 2002-2003- e 2003-2004.I tagli agli organici appaiono sempre di più funzionali alle scelte di fondo della legge delega: ridimensionare ruolo e funzione della scuola pubblica e favorire la privatizzazione a pagamentodi una parte importante del servizio scolastico

Inoltre non sono noti i rimedi per evitare il vuoto creato per il prossimo anno scolastico dall'abolizione della legge sull'obbligo; che in molte realtà regionali e scolastiche viene rivendicata con forza la sospensione del programma di aggiornamento di dirigenti scolastici e docenti varato per preparare la riforma delle prime classi della primaria in quanto ritenuto un atto unilaterale privo di qualsivoglia supporto giuridico e in contrasto con l'autonomia scolastica in quanto:

1. avvia un percorso di informazione/formazione in assenza di decreti attuativi che devono definire l'assettoorganizzativo e didattico dellascuola;

2. cala dall'alto un piano senza il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali considerato che l'aggiornamento è materia contrattuale e le sue modalità organizzative devono discendere da accordi specifici, come quello del Febbraio 2002;

3. fa riferimento alle "Linee Guida del piano" , senza che queste siano state ancora inserite in uno specifico provvedimento legislativo attuativo della riforma;

4. introduce nuove figure - il "docente referente del processo di innovazione" e il "docente tutor/facilitatore" - che prefigurano una articolazione della funzione docente non discussa con le Organizzazioni Sindacali;

5. impone un aggiornamento senza apposita delibera del Collegio Docenti (D.P.R.275/99, Regolamento dell'autonomia, artt. 4-5-6 - CCNI del 31/8/99, artt. 8- 9), il cui coinvolgimento viene espressamente escluso nonostante le sue specifiche competenze in materia;

Infine, come testimonia la vicenda della C.M sulle nomine della dirigenza scolastica, continua l'operazione della Destra volta a soffocare l'autonomia delle scuole con la creazione di rigidi strumenti di controllo dei capi di istituto.Il contratto di Area può regolare agevolmente una materia compromessa dalle ambigue formulazioni della legge Frattini.In ogni caso si é aperto un conflitto di vaste dimensioni che non sarà facile per questo governo govrnare con facilità.

Il sogno gerachico autoritario di questa destra, che vede la scuola italiana marciare per quattro con le squadre di classe guidate dai tutor-capimanipolo, con i plotoni -scuole guidati dai presidi capi-capi manipolo,con alla testa del tutto il ministro di San Patrignano seguito dai direttori generali fedeli alla linea, con ai lati folle di genitori plaudenti che sventolando il porfolio invocano la formazione professionale per i loro poveri figli, é destinato al più catastrofico dei fallimenti.

Una annotazione finale per quanto riguarda l'ormai imminente approvazione del cosiddetto "stato giuridico" dei docenti di religione cattolica.Ciò mentre si tagliano gli organici e si impediscono le nomine a tempo indeterminato di oltre centomila precari.

Con lo stato giuridico presentato in Parlamento, contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti della destra e dai sindacati di categoria, non si perseguivano gli obiettivi di stabilità giuridica e di carriera economica per il personale così come é stato dimostrato dal fatto che il disegno di legge dei senatori DS Acciarini, Bassanini ed altri ,che tali obiettivi si proponeva, non é stato preso nemmeno in considerazione.Si é invece perseguito un duplice obiettivo che mette in discussione il Concordato e riapre un grave conflitto tra lo Stato e la Chiesa ,destinato a riesplodere quando la coscienza democratica e laica del Paese imporrà alle forze poitiche democratiche una nuova stagione di liberazione dalle turpidutini di ogni tipo che questa destra ha imposto nella legislazione dello Stato. Da una parte si é manomesso il sistema di reclutamento nella scuola pubblica consentendo a chi non ha fatto un autentico concorso, tale non é la grottesca chiamata discrezionale da un elenco di idonei curiali prevista nel testo,di occupare, con il sistema dei passaggi , posti di ruolo in tutte le altre materie di insegnamento.

Dall'altra l'istituzione del ruolo degli insegnanti di RC, non previsto all'atto della firma del Concordato, cambia radicalmente la natura dell'insegnamento facoltativo, condiziona la scelta di avvalersi o meno di tale insegnamento e viola lo "stato di non obbligo" che la Corte Costituzionale ha posto alla base delle sue condizioni per la costituzionalità di questo Concordato. Il conflitto é ormai aperto! Il Concordato é stato stracciato, come dimostra lo stato di abbandono e di discriminazione in cui sono tenuti i non avvalentesi anche in seguito alle manipolazioni operate dal duo Berlusconi -D'Onofrio al diritto di scelta annuale. Si é visto dianzi cosa si prepara con il decreto delegato della Moratti. La Chiesa é pienamente consapevole di tali fatti, non ci si venga poi a raccontare che i soliti laicisti riaprono i vecchi conflitti anticlericali.