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Firmato l'accordo sulle aree dirigenziali: confermata l'area V

E’ stato sottoscritta, dopo un faticoso percorso durato due anni, l’ipotesi di accordo – che di seguito si riporta - relativo alle Aree contrattuali della dirigenza pubblica.

19/05/2004
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E’ stato sottoscritta, dopo un faticoso percorso durato due anni, l’ipotesi di accordo – che di seguito si riporta - relativo alle Aree contrattuali della dirigenza pubblica. Le aree sono state rideterminate in numero di otto. Nulla è cambiato per quanto riguarda l’area V, denominata “dirigenti dei comparti scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, che conserva quindi intatta la sua integrità.

Cadono a questo punto tutti gli alibi che sono stati addotti per giustificare la non emanazione dell’atto di indirizzo ai fini del rinnovo del contratto dell’area V, scaduto il 31 dicembre 2001, cioè da circa 2 anni e 5 mesi .

IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005

ART. 1

Campo di applicazione

1. lI presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

ART. 2

Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

- Area Il: dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.

- Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.

- Area IV: dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.

- Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

- Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.

- Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

- Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 3

Disposizioni particolari

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l’unicità del contratto, le parti potranno valutare l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.

ART. 4

Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 2 e dall’art . 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti - fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza - ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative.

ART. 5

Norma programmatica

1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 18, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell’ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell’area I, siglata il 6 maggio 2004) tutti appartenenti all’area dirigenziale I, a seguito dell’istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell’art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti.

ART. 6

Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 agosto 2000.

Roma, 19 maggio 2004