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Il Ministero fornisce chiarimenti sulle procedure e le regole per le supplenze temporanee

Il Miur conferma l'obbligo a chiamare i supplenti quando non sono possibili altre legittime soluzioni.

09/11/2010
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Il Miur con la nota 9839 del 8 novembre 2010 ha fornito una serie di chiarimenti sulle procedure da adottare per la sostituzione dei docenti assenti.

La nota conferma quanto avevamo indicato nella nostra scheda sulle modalità di chiamata dei supplenti.

In particolare si precisa che in tutti casi in cui non è possibile sostituire i docenti assenti con personale in servizio (ore a disposizione o disponibilità ad ore eccedenti) si deve comunque procedere alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.

Nella nota si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP, contemporaneità ecc.).

Viene anche chiarito che per la retribuzione delle sostituzioni non è possibile utilizzare il Fondo d'Istituto che ha finalità ben definite nell'articolo 88 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009.

Ricordiamo che le supplenze per sostituzione di personale assente vanno effettuate dalle graduatorie prioritarie (appena pubblicate) e che le supplenze già in corso conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (vedi nota 8491/10 che conferma la nota 19212/09), mentre per le altre tipologie di supplenze (annuali o fino al 30/06) conservano validità le graduatorie provinciali o quelle d'istituto in caso di esaurimento delle stesse.