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Il rapporto di lavoro a tempo determinato. E’ iniziato

Nell’incontro del 28 maggio u.s. è iniziato il confronto tra OO.SS. e Mae sul trattamento economico e normativo del personale assunto a tempo determinato nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero

03/06/2003
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Nell’incontro del 28 maggio u.s. è iniziato il confronto tra OO.SS. e Mae sul trattamento economico e normativo del personale assunto a tempo determinato nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero.
Come si sa la materia è normata dalla contrattazione collettiva e interessa sia posti di insegnamento in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto sia personale chiamato a ricoprire posti di insegnamento per spezzoni di cattedra.
Il confronto ovviamente si muove sulla base di quanto disciplinato dall’art. 102 del nuovo CCNL, che benché non ancora in vigore in attesa della sottoscrizione definitiva, rappresenta il punto di avvio per una più puntuale definizione dei diritti e dei doveri del personale in questione.
La novità rispetto al vecchio testo della sequenza del 2000 è rappresentata dal fatto che nel nuovo art. 102 si fa esplicito riferimento alle disposizioni in materia per il personale assunto a tempo determinato in territorio metropolitano e in particolare agli articoli 19 e 37 ( commi 1, 2 e 3) del ricordato CCNL. Pertanto a detto personale compete lo stesso trattamento normativo dei supplenti metropolitani in materia di ferie, permessi, malattia e congedi parentali ovviamente da riparametrato con le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato in servizio all’estero.
Per quanto riguarda la retribuzione e la contribuzione vi è la necessità di fare piena chiarezza su quali trattamenti vanno tenuti in considerazione per i supplenti in servizio all’ estero, considerato che il nuovo art. 102 non ha sciolto i nodi preesistenti per via di ostinata opposizione dell’ARAN che, nonostante l’insistenza delle OO.SS. di definire con chiarezza i trattamenti, ha voluto mantenere il vecchio testo.
In particolare i sindacati della scuola di CGIL-CISL-UIL e SNALS hanno rappresentato al Mae l’esigenza di definire, in un quadro normativo certo, l’Ente previdenziale di riferimento che non può che essere l’INPDAP, la retribuzione sia per i residenti che per i non residenti di riferimento per il calcolo della contribuzione e delle ritenute previdenziali ed erariali, l’assegno di sede, l’incremento delle retribuzioni stesse a seguito della evoluzione della dinamica salariale, la base di calcolo per definire il TFR.
Il Mae ha dichiarato la sua disponibilità a fare chiarezza su questi aspetti, riservandosi di effettuare le dovute verifiche.
L’idea condivisa è quella di arrivare in tempi stretti ad un accordo integrativo che disciplini definitivamente l’intera materia.

Roma, 3 giugno 2003