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Precari, il nuovo testo del decreto

Nel percorso di riconversione in legge del decreto n. 97 del 7 aprile 2004, la commissione cultura del senato ha approvato un testo con alcuni amendamenti:

10/05/2004
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Nel percorso di riconversione in legge del decreto n. 97 del 7 aprile 2004, la commissione cultura del senato ha approvato un testo con alcuni amendamenti:

  • Cadenza biennale delle graduatorie, ma a partire dall’anno scolastico 2005/06

  • Il diploma accademico di II livello di cui alla legge 508/99, purchè a indirizzo didattico, costituisce titolo di accesso alla gradiatoria permanente

  • Il diploma di didattica della musica diventa titolo abilitante e quindi utile per l’accesso in graduatoria permanente, anche per le graduatorie di strumento musicale. Emendamento destinato a far molto discutere, in questo campo infatti si sconta un ritardo netto nel definire un percorso abilitante specifico per l’insegnamento di strumento musicale

  • accesso ai corsi abilitanti: si aggiungono i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale, conseguito negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e i docenti tecnico pratici.

  • Per il conseguimento di abilitazione per l’insegnamento di uno strumento musicale, è possibile iscriversi all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica, naturalmente se in possesso del requisito dei 360 gg di servizio nella classe di concorso AO77

  • I docenti precari che hanno prestato 360 gg di servizio presso le istituzioni AFAM sono inseriti in specifiche graduatorie utili per l’assunzione a tempo indeterminato, dopo l’esaurimento delle vigenti graduatorie

  • Torna ad essere definito il limite massimo del contingente di posti da destinare ai passaggi di ruolo, in una quota non superiore al 20 % dei posti disponibili.

  • E’ possibile prorogare le nomine dei docenti supervisori di tirocinio, già distaccati a tempo pieno all’università, oltre il quinquennio stabilito dalla norma come limite massimo.

  • Coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’handicap e che sono inseriti in una graduatoria di merito, possono inserirsi in coda nei rispettivi elenchi del sostegno, dopo coloro che hanno presentato il predetto titolo nei termini prescritti

  • Il numero dei posti da attribuire in applicazione di sentenze, sono da detrarre dal contingente previsto per le immissioni in ruolo

  • Torna la possibilità di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti per coloro che stanno per conseguire l’abilitazione nei corsi SSIS e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, esteso anche a coloro che stanno per conseguire il titolo di specializzazione sull’handicap, purchè in possesso di abilitazione

  • Il servizio di sostegno prestato senza il possesso del titolo di specializzazione, è comunque valido sulla classe di concorso a scelta dell’interessato

  • Viene valutato doppio il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, di montagna e delle piccole isole

  • Le abilitazioni aggiuntive valgono 3 punti

Il balletto è sempre più sconclusionato nel tentativo di riportare un po’ di equità là dove vi erano evidenti ingiustizie e dove si individuano nuove possibili clientele.

Incombe, in modo sempre più minaccioso la data del 31 maggio, riportata in vigore come termine ultimo per la validità delle nuove graduatorie.

Roma, 10 maggio 2004

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Testo decreto