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Relazioni sindacali. La protesta di CGIL, CISL, UIL e SNALS

il MAE non vuole capire che le relazioni sindacali non sono un “optional”, ma rappresentano il fulcro di comportamenti corretti tra le parti firmatarie di accordi

21/03/2003
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Relazioni sindacali. La protesta di CGIL, CISL, UIL e SNALS

Evidentemente il MAE non vuole capire che le relazioni sindacali, così come stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento, non sono un “optional”, ma rappresentano il fulcro di comportamenti corretti tra le parti firmatarie di accordi e che le azioni tese ad impedire, ridurre e ostacolare l’attività sindacale rappresentano una palese violazione del diritto sindacale e pertanto sono censurabili dalla legge.

Ancora una volta la delegazione trattante di parte pubblica si è resa protagonista di violazioni contrattuali in riferimento ovviamente alle relazioni sindacali.

I due ultimi episodi relativi al diritto di informazione preventiva sancito dalle norme contrattuali si riferiscono alla mancata attivazione delle procedure di informazione preventiva stabilite dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’art. 3 dell’accordo successivo del 1996. Sulla base di quell’accordo, evidentemente sconosciuto o non riconosciuto dal MAE, tutte le questioni riguardanti l’assegno di sede (art. 658 D.Lgs 297/94) e il contingente assegnato al MAE (art. 626 del D.lgs 297/94), è materia di informativa preventiva, sebbene le norme richiamate siano riserva di legge. Ossia la contrattazione collettiva consente che le organizzazioni sindacali possono, su quelle questioni, ovviamente prima dell’emanazione dei dispositivi applicativi, fare osservazioni e avanzare, nell’ambito delle disposizioni legislative, proposte coerenti con il dettato legislativo.

Quindi ancora una volta il MAE nega alle organizzazioni sindacali il legittimo diritto di poter esercitare la propria funzione, in aperto spregio di corrette e funzionali relazioni sindacali.

Constatato il perdurare di tale atteggiamento da parte dell’Amministrazione, le organizzazioni sindacali hanno deciso unitariamente di denunciare questo ennesimo episodio, inserito in quel clima di “deficit” di relazioni con l’Amministrazione ( più volte richiamato nelle nostre comunicazioni ) , e hanno diffidato il MAE dal perseguire simile politica. In caso contrario le organizzazioni sindacali saranno costrette a denunciare il MAE per attività antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L.300/70 e chiedere al giudice la rimozione degli atti diretti o indiretti tesi a limitare e a disconoscere l’azione e i diritti delle organizzazioni sindacali. Noi siamo convinti fino in fondo che è necessaria una svolta radicale nei rapporti con l’Amministrazione se vogliamo affermare in maniera definitiva corrette relazioni sindacali, che ovviamente stanno alla base di corretti e trasparenti rapporti negoziali.

Pubblichiamo di seguito la lettera di protesta inviata al Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ambasciatore Aloisi de Larderel, e al capo dell’Uff. IV della DGPCC, rappresentante della delegazione trattante.

Roma, 21 marzo 2003

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Testo lettera

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno ricevuto, in data 12 marzo u.s., copia del Decreto del Ministero degli Affari Esteri 260/5734, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente per oggetto il pagamento in euro delle competenze, delle indennità, dei contributi e dei rimborsi, spettanti al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero,a partire dal 1 gennaio 2003, nonché i nuovi coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio.

Dalla lettura si rileva che il citato decreto è stato firmato in data 30 dicembre 2002.

In data 14 febbraio u.s., le scriventi organizzazioni sindacali hanno di nuovo rappresentato alla delegazione di parte pubblica la necessità di aprire un confronto sull’argomento ovviamente prima dell’emanazione delle disposizioni in materia.

Non sfuggirà certamente alla Loro attenzione che sull’argomento, benché disciplinato per legge, il contratto prevede – art. 3 “Forme di partecipazione”, dell’accordo successivo dell’11 dicembre 1996 – che in materia di assegno di sede – art. 658 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297 – il Ministero degli Affari Esteri è tenuto, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie responsabilità, a fornire informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto. La ricordata norma contrattuale è a tutt’oggi ancora in vigore.

Le scriventi organizzazioni sindacali rilevano che, nonostante i solleciti, il Ministero degli Affari Esteri non ha avviato, ai sensi del citato articolo contrattuale, le procedure di informazione preventiva sull’argomento in questione, pertanto ravvisano nel comportamento del Ministero degli Affari Esteri una palese violazione delle norme contrattualmente sancite tesa a limitare e a circoscrivere l’agibilità sindacale.

Le scriventi organizzazioni sindacali, inoltre, lamentano che l’episodio in questione non è assolutamente isolato e che in altre circostanze lo stesso Ministero degli Affari Esteri ha disatteso una corretta applicazione delle norme sulle relazioni sindacali.

A conferma di ciò un analogo atteggiamento è stato ulteriormente perseguito anche in occasione dell’emanazione dell’Avviso relativo all’applicazione delle norme pertinenti l’utilizzo dei collocati fuori ruolo, ex art. 626 del D.Lgs. 297/94 e altre norme di riferimento. Anche in questa circostanza è stato disatteso dall’Amministrazione il diritto all’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali di cui al citato articolo del contratto.

Le scriventi organizzazioni sindacali sollecitano il Ministero degli Affari Esteri ad un più puntuale rispetto delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali e delle forme di partecipazione.

Il permanere di un atteggiamento restio e contrario all’applicazione di corrette relazioni sindacali costringerà le scriventi organizzazioni a intraprendere tutte quelle iniziative tese al ripristino del diritto non escludendo il ricorso avanti il giudice ordinario.

Distinti saluti