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Ripristino indennità di direzione sbagliato nel metodo e nel merito

Su sollecitazione del Ministero dell’Istruzione, l’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) ha emesso una Nota datata 21 ottobre che ripristina l’indennità di direzione

06/11/2003
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Su sollecitazione del Ministero dell’Istruzione, l’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) ha emesso una Nota datata 21 ottobre che ripristina l’indennità di direzione. L’indennità di direzione è istituto contrattuale non previsto nel Contratto della Scuola del 24 luglio 2003, non esistendo più la figura del Preside a cui esso era legato.

La suddetta Nota l’Aran è criticabile sotto tre aspetti. Il primo, perché l’Aran interviene unilateralmente su una clausola contrattuale senza concordare il contenuto con le parti firmatarie del Contratto. Il secondo, perché si spostano gli oneri dell’indennità di funzione superiore, che è salario accessorio, sul Contratto della scuola, quando essi sono invece a carico dell’Amministrazione: esattamente come avviene con il differenziale retributivo tabellare fra Dirigente Scolastico e Preside Incaricato. Il terzo perché in questo modo si tenta di retribuire con un salario accessorio inferiore i Presidi Incaricati, i quali, svolgendo un lavoro dirigenziale, devono essere retribuiti come i Dirigenti Scolastici e devono dunque percepire la stessa retribuzione accessoriapercepita dai Dirigenti: in altri termini un Preside Incaricato che dirige una scuola di prima fascia deve essere retribuito in misura pari a quella del Dirigente Scolastico che dirige una scuola della stessa fascia.

Per questo CGIL CISL UIL Scuola e Snals, in quanto Sindacati firmatari del Contratto del Comparto Scuola, chiedono la revoca immediata delle Note emanate dall’Aran e dal MIUR con contestuale convocazione di un incontro e preannunciano, in caso contrario, la richiesta di una interpretazione autentica in materia.

Di seguito le Note del MIUR dell’Aran e la lettera delle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL Scuola e Snals.

Roma 6 11 2003

NOTA DEL MIUR PROT. 1558 DEL 21 10 2003

Oggetto: Indennità di direzione art 21 CCNL Comparto Scuola del 26 5 1999 e art. 33 del CIN del Comparto Scuola del 31 8 1999

Si comunica per opportuna conoscenza e norma che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2002/2005, relativo al personale del comparto scuola, questo Ministero ha ritenuto opportuno richiedere all’Aran un apposito parere in merito alla sopravvivenza dell’art. 21 del CCNL 26 5 1999 e dell’art. 33 del CCNI 31 8 1999 concernenti l’indennità di direzione spettante ai docenti cui viene conferito l’incarico di presidenza previsto dall’art. 477 del D.L.vo 297/94.

L’Aran ha risposto con nota prot. 7096 del 10 10 2003, che di seguito si trascrive, con la quale sostanzialmente sostiene la vigenza degli articoli citati in oggetto.

NOTA ARAN PROT. 7096 DEL 10/10/2003

Con riferimentoalla nota a margine citata e relativa all’oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Dicastero e si precisa quanto segue.

L’impianto giuridico del D.L.vo n. 23/19993 non prevedeva, com’è noto, la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso.

Il D.L.vo n.59/1998, nel ribadire questa linea anche per la dirigenza scolastica, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie.

Fino a quel momento l’art. 28 bis, comma 3, del citato decreto legislativo stabilì che non solo fosse possibile nella scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi questi incarichi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali.

E’ appena da ricordare che il precitato art. 28 bis è poi divenuto l’art. 29 del D.Lvo n. 165/2001, ed è tuttora vigente.

Il legislatore, dunque, nel prevedere l’anzidetta eccezione all’impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche , che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, anche a causa dei problemi legati all’affidamento di centinaia di minori per molte ore al giorno.

L’istituto giuridico “transitorio” (come dianzi chiarito) dell’incarico di presidenza è quindi oggi previsto dall’art. 477 del T.U. n. 297/1994, non disapplicato dal CCNL 24/7/2003 in quanto tale C.C.N.L. è successivo al 13/1/1994 (art 69 comma1 del D.L.vo 165//2001)Per questo motivo il succitato art. 47 non è richiamato nell’art 142 del CCNL Scuola 24/72003, proprio perché, essendo norma di legge successiva al 13/1/1994 e non essendo stata disapplicata, è vigente “ex se”.

L’incarico di presidenza è, poi regolato contrattualmente dall’art. 69 del CCNL 4/8/1995 della scuola. Questo articolo è stato espressamente richiamato nell’art. 142 del CCNL 24/7/2003.

L’articolo 21 del CCNL 26/5/1999 e l’articolo 33 del CCNI del 31/8/1999 non sono stati richiamati nell’anzidetto art. 142 del C.C.N.L. 24/7/2003, in quanto, ciò, a comune parere delle parti contraenti, sarebbe stato ridondante. Infatti sia l’art. 21 del C.C.N.L. 26/05/1999 che l’art. 33 del C.C.N.I. del 31/08/1999 disciplinano solo le modalità di pagamento di coloro che esercitano l’incarico di presidenza. La vigenza di questi ultimi due articoli, quindi, è salvaguardata, oltre che dall’intima dipendenza logica ed operativa con l’art. 69 del C.C.N.L. 4/8/95, dal principio generale che un trattamento economico contrattuale non ammette “vacatio legis”, e può essere sostituito solo da una successiva rivisitazione legislativa o contrattuale, che non è sinora avvenuta.

Infatti, per citare un esempio di immediato rilievo, è in applicazione di questo generalissimo principio che, se pure scaduto il quadriennio di decorrenza di un C.C.N.L., le retribuzioni in esso previste continuano ad essere erogate in attesa del nuovo contratto.

Roma, 5 novembre 2003

Preg.mo Avv. Guido FANTONI
Presidente dell'A.R.A.N.
Via del Corso, 476
00186 - R O M A

Preg.mo Dottor
Pasquale CAPO
Capo Dipartimento per i servizi nel territorio
Ministero dell'Istruzione
V.le Trastevere, 76/A
00153R O M A

Oggetto: indennità di direzione per presidi incaricati - Relazioni sindacali

Le scriventi OO.SS. CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-Confsal sono venute a conoscenza della nota prot. 1558 del 21.10.2003 con la quale il MIUR dà istruzione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, informandone per conoscenza il Ministero dell’Economia, circa l’indennità di direzione per i docenti ai quali viene conferito l’incarico di presidenza previsto dall’art. 477 del D.Lgs. n. 297/94, a seguito di un parere richiesto dall’Amministrazione scolastica all’ARAN che ha risposto con la nota prot. 7096 del 10.10.2003 riportata nella citata nota prot. 1558.

La vicenda si presta ad una serie di considerazioni sui comportamenti dell’Amministrazione che mettono in discussione la correttezza delle relazioni sindacali, atteso che la questione in oggetto è materia contrattuale sulla quale la Parte Pubblica (MIUR - ARAN) non può esprimersi con interpretazioni unilaterali.

Si rammenta che le scriventi OO.SS., ignorando il provvedimento emanato dall’Amministrazione, in data 28 ottobre hanno inoltrato all’ARAN una richiesta di incontro per l’esame della questione, con l’obiettivo di individuare la soluzione più vantaggiosa per il personale interessato, nel quadro della normativa vigente.

Senza entrare al momento nel merito del contenuto della nota prot. 7096 del 10.10.2003 dell’ARAN, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono in via preliminare il ritiro della nota del MIUR prot. 1558 del 21 ottobre 2003 e la contestuale convocazione delle OO.SS. firmatarie del vigente contratto del comparto scuola, per acquisire una informativa in merito.

Qualora non sarà dato seguito alla predetta richiesta le scriventi OO.SS. inoltreranno all’ARAN, avvalendosi della normativa vigente, specifica richiesta di convocazione per addivenire ad una interpretazione autentica della materia indicata in oggetto.

CGIL Scuola
E. Panini

CISL Scuola
D. Colturani

UIL Scuola
M. Di Menna

SNALS-Confsal
F. Ricciato