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Scuola primaria e dell’infanzia: sostituzione dei docenti assenti

Tra vecchie e nuove regole

19/01/2006
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In questa fase di discussione sulle modifiche da apportare al regolamento delle supplenze dei docenti per rispondere alle difficoltà rilevate in questi anni sia da parte delle scuole che degli stessi precari ci sembra opportuno fare il punto sulle regole che governano la sostituzione dei docenti assenti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

La difficoltà nelle operazioni di nomina e i continui tagli ai finanziamenti per le supplenze brevi hanno spesso imposto alle scuole soluzioni pasticciate.

La norma prevede che il Dirigente Scolastico debba provvedere alla sostituzione dei docenti assenti con nomine a tempo determinato per il tempo strettamente necessario tenendo conto dell’età degli alunni e dell’organizzazione didattica della scuola. Per quanto riguarda i limiti temporali per il conferimento delle supplenze si applicano le norme contrattuali e del regolamento.

Scuola dell’infanzia

Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.

Scuola primaria

Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “ attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).

Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.

In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.

Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.

Quali soluzioni alle difficoltà nel reperimento dei supplenti?

Nella discussione in corso sulle modifiche da apportare al regolamento delle supplenze, in base alle sollecitazioni pervenute in questi anni, sono stati individuati alcuni interventi che, nel rispetto della trasparenza e dei diritti individuali, dovrebbero garantire una sostanziale riduzione dei tempi e dei costi di chiamata in particolare per le supplenze di breve durata.

Si ipotizza la possibilità da parte dei supplenti di indicare, tra le scuole prescelte, un numero limitato di esse (da 3 a 5) nelle quali si è disponibili ad accettare anche supplenze molto brevi (fino a 10-15 giorni), impegnandosi al raggiungimento della sede di servizio in tempi rapidi (1-2 ore). Naturalmente nelle scuole che non sono state indicate a tal fine, si sarà contattati solo per le supplenze di durata maggiore.

Il MIUR, anche su nostra sollecitazione, si è impegnato a predisporre un sistema informatico, di supporto alle procedure di ricerca dei supplenti, che dovrebbe garantire l’esclusione dei docenti già impegnati altrove e quindi permettere alle scuole di chiamare solo docenti liberi con un notevole risparmio di lavoro e di costi telefonici e postali.

Roma, 19 gennaio 2006