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Secondo ciclo: I decreti segreti

Note sui decreti relativi a confluenze, corrispondenze e curricolo locale.

03/02/2006
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Insieme al decreto sulla sperimentazione nella giornata di ieri il sito del MIUR ha pubblicato i provvedimenti riguardanti

1. la confluenza dei vecchi indirizzi di studio nei nuovi;

2. la corrispondenza tra vecchi e nuovi titoli;

3. la quota di curricolo locale lasciata all’autonomia delle scuole nell’ambito di una programmazione regionale.

Si tratta di due decreti (quota di curricolo locale, confluenze e corrispondenze) e due tabelle (confluenze e corrispondenze). A detta del MIUR questi provvedimenti risalgono al 28 dicembre 2005, ma, con una scelta senza precedenti, sono rimasti per più di un mese pressoché segreti e vengono pubblicati solo ora.

Come si vedrà le ragioni di questa segretezza possono essere ben individuate nell’approssimazione di queste misure, che sembrano improvvisate al solo fine di anticipare l’attuazione in via sperimentale del secondo ciclo prima della data prevista (settembre 2007) per potere spendere il risultato in campagna elettorale.

Vale la pena perciò di analizzare questi provvedimenti.

La confluenza degli indirizzi

Su questo argomento abbiamo già fatto diffusamente le nostre osservazioni.

Brevemente le riassumiamo:

* non si prevede nessuna confluenza per i percorsi dell’istituto professionale, il che significa la “morte ministeriale” per questi percorsi;

* si banalizza la confluenza degli indirizzi nei licei a livello quasi di una ripetizione tautologica;

* si prefigura una distribuzione caotica e/o casuale delle opportunità formative a livello territoriale e una loro diminuzione.

Proprio quest’ultima considerazione richiama la necessità un delicato lavoro di ridefinizione delle mappe scolastiche ad opera di Regioni e Province, tale da compensare le alterazioni prodotte dalle confluenze. Richiederebbe perciò un serio lavoro di concertazione tra MIUR e Regioni. Ma, come si sa, al MIUR preme soltanto di dire in campagna elettorale che è partita l’attuazione ancorché in via sperimentale. Il che significa che ogni scuola farebbe per sé prescindendo da una redistribuzione della rete scolastica.

Le corrispondenze tra vecchi e nuovi titoli.

Con questo decreto e ancor più con la tabella allegata, che ricalca pari pari quella sulle confluenze, siamo alla presa in giro. Più che le corrispondenze si definiscono infatti le confluenze dei vecchi titoli nei nuovi.

Ma il problema che si pone è esattamente il contrario. Infatti sono i vecchi titoli ad essere più “pesanti” dei nuovi: i diplomi degli istituti tecnici e quelli degli istituti d’arte hanno oggi il valore non solo di titolo di studio ma anche di titolo professionale, mentre quelli dei corrispondenti nuovi licei non lo hanno. E qui non si dice con quale titolo si recupera questo valore. Si dice, in pratica, solo che i vecchi titoli conserveranno tutte le loro vecchie prerogative, se conseguiti entro il 2011-12 (letteralmente se acquisiti nei corsi iniziati entro il 2006-07).

Fatta salva questa precisazione, il resto è perfettamente inutile dal punto di vista pratico. Serve tutt’al più per le prosecuzioni a livello universitario di coloro che, con un vecchio titolo, decidessero di iscriversi all’università a partire dal 2013.

Una perla: ci si dimentica che tra i vecchi titoli ci sono anche quelli quinquennali dell’istruzione professionale, che oggi sono equiparati a quelli dell’istruzione tecnica. E’ tanta la fretta di scaricarsi di questo settore che il MIUR non vuol più farsene carico nemmeno per il pregresso!

La quota per il curricolo locale.

Partendo dalla considerazione che secondo il decreto 226 fino al 20% dell’orario obbligatorio è riservato al curricolo locale, si afferma che l’orario obbligatorio è pari all’80% dell’ammontare di orario obbligatorio e obbligatorio di indirizzo.

Non si chiarisce però come si articola il rapporto tra Regioni e scuole, dal momento che le prime dovrebbero definire gli indirizzi e le scuole determinarne l’utilizzo. Si capisce tuttavia che le scuole potrebbero anche utilizzare solo parzialmente questo orario, per confermare il piano di studi ordinamentale (cioè non utilizzando di fatto queste ore in maniera diversa da quanto disposto nei piani orari allegati agli OSA), per realizzare compensazioni tra discipline (il che presume che si ritengano le distribuzioni operate dagli OSA squilibrati o inadeguati o in assoluto o rispetto a bisogni specifici delle classi), per introdurre nuove discipline (sempre senza oneri e in base alle risorse umane esistenti).

Infine il decreto delibera che qualsiasi riduzione dell’ora di lezione vada recuperata. Il bello è che non delimita questa affermazione ad operazioni conseguenti l’introduzione del curricolo locale. Lo dice in assoluto, invadendo così un campo che è regolato dalla contrattazione nazionale e in cui solo la contrattazione nazionale può modificare le regole.

Roma, 3 febbraio 2006

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