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AFAM: ancora una fumata nera del Consiglio di Stato sul nuovo regolamento sul reclutamento e sulle modifiche degli ordinamenti didattici

Il CdS dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere in quanto presentata da soggetto non legittimato, ossia il Capo dell’Ufficio legislativo e non il Ministro proponente.

11/07/2023
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Il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso negativamente sugli schemi di decreti concernenti

  • il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM
  • le modifiche al regolamento recante disciplina. per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212

Il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva inviato due nuovi schemi di regolamento dopo i numerosi rilievi sollevati dal Consiglio di Stato a dicembre 2022. La richiesta di parere dei due provvedimenti era stata sottoscritta dal Vice Capo dell’Ufficio legislativo per il Capo dell’Ufficio legislativo.

A tal proposito il CdS sia nel parere n. 976 che nel parere n. 977 del 3 luglio 2023 si esprime in maniera perentoria: l’unico soggetto legittimato a chiedere al Consiglio di Stato il parere sul nuovo testo di schema di regolamento è il Ministro proponente e non anche il Capo dell’Ufficio legislativo, ovvero il Vice Capo dell’Ufficio legislativo. Tale potere non è delegabile in quanto è il risultato di un atto di volontà, promanante da un’autorità politica, che, sulla base di valutazioni di merito, traduce in norme giuridiche l’indirizzo politico di governo. Ne discende che solo il Ministro è titolare del potere di proposta ed è, pertanto, l’unico soggetto che è titolato a chiedere il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di Stato.

Conseguentemente il Consiglio di Stato dichiara “il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere in quanto presentata da soggetto non legittimato, vale a dire il Capo dell’Ufficio legislativo e non il Ministro proponente, non senza specificare che è solo la richiesta sottoscritta da quest’ultimo, quale titolare del potere di proposta, che è idonea a far decorrere i termini per l’espressione del parere di competenza di questo Consiglio, essendo l’unica in grado di investire formalmente l’organo consultivo.”

Infine, il CdS auspica che la trasmissione dei nuovi schemi di regolamento, sottoscritti dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all’esito di un attento riesame dell’intera gamma dei rilievi sollevati con i pareri interlocutori del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato non appare essere stato compiuto o appare compiuto solo in minima parte.