Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Università » AFAM » Docenti » AFAM: le indicazioni ministeriali sul reclutamento del personale docente per l’a.a. 2023/2024

AFAM: le indicazioni ministeriali sul reclutamento del personale docente per l’a.a. 2023/2024

Per il MUR le uniche procedure per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle del DM 180/23, ma non spiega come si applichi la precedenza per il concorso riservato ai precari.

25/09/2023
Decrease text size Increase  text size

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota 11483 del 22 settembre 2023 fornisce ulteriori indicazioni sul reclutamento del personale docente per l’a.a. 2023/2024.

La nota tratta distintamente il reclutamento a tempo indeterminato, quello a tempo determinato e il conferimento dei contratti fino all’avente diritto.

Reclutamento a tempo indeterminato

Nella nota si afferma perentoriamente che:

  • il reclutamento a tempo indeterminato per l’a.a. 2023/2024 avviene unicamente secondo le modalità previste dal DM 180/23 in base alle facoltà assunzionali definite dal decreto dirigenziale 8472/23
  • le procedure riservate ai precari con tre anni di servizio si applicheranno a decorrere dall’a.a. 2024/25 sulle facoltà assunzionali relative al medesimo anno accademico.

Inoltre riguardo alla pubblicazione dei bandi sul portale InPA, sarà sufficiente inserire un link di reindirizzamento in tale portale affinché le domande vengano acquisite e gestite autonomamente o su altra piattaforma, ferma la possibilità di utilizzare InPA anche per l’acquisizione e la gestione delle domande.

Segnaliamo che con specifico riferimento ai precari con tre anni di servizio, la nota non chiarisce come sia possibile utilizzare le graduatorie del concorso riservato, “prioritariamente” rispetto alle procedure di cui al DM 180/23.

In attesa di ulteriori sviluppi e azioni suggeriamo a tutti gli interessati, a partire dai precari, di presentare domanda di partecipazione ai bandi.

Reclutamento a tempo determinato

Conferimento incarichi annuali

È possibile conferire incarichi annuali a tempo determinato, ossia fino al 31 ottobre 2024, sulle seguenti cattedre:

  • cattedre vacanti su cui è stato deliberato il “blocco parziale” e che sono state quindi sottratte alle procedure di mobilità;
  • cattedre vacanti eccedenti quelle coperte dalle facoltà assunzionali ripartite dal MUR, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Accademico;
  • cattedre il cui titolare è in comando, aspettativa, distacco o altra posizione di stato;
  • cattedre il cui titolare sia Direttore e abbia l’esonero dall’insegnamento, purché sia stata individuata la cattedra in compensazione da bloccare totalmente.

Graduatorie utilizzabili

Sono utilizzabili le graduatorie d’istituto, ivi compresi gli elenchi “A” e “B” delle Istituzioni di recente statizzazione.

Pertanto i contratti a tempo determinato vengono conferiti (in ordine di priorità):

  • a chi è utilmente collocato nella graduatoria d’istituto vigente (non scaduta né prorogata) o nell’elenco A/B dell’istituzione che conferisce l’incarico;
  • in assenza di propria graduatoria vigente, a chi è utilmente collocato nella graduatoria d’istituto vigente (non scaduta né prorogata) o in un elenco A/B di altra istituzione.

Segnaliamo che a nostro parere tali disposizioni presentano criticità:

  • in presenza di candidati nelle graduatorie nazionali questi dovrebbero avere precedenza nell’assegnazione delle supplenze annuali;
  • l’obbligo per tutte le istituzioni di utilizzare gli elenchi A e B delle istituzioni statizzate previsto dal Decreto legge 36/22 art. 14 comma 4 quater è di fatto bypassato dall’utilizzo prioritario delle graduatorie di istituto.

Pe utilizzare graduatorie di altre istituzioni è necessario che il Consiglio Accademico definisca preliminarmente un criterio univoco.

Graduatorie vigenti

Sono vigenti le graduatorie costituite con riferimento a specifici anni accademici comprendenti il 2023/2024 (ad esempio una graduatoria costituita per il 2021/22, 2022/23 e 2023/24) nonché le graduatorie il cui bando definiva la vigenza in anni solari a decorrere dall’approvazione (ad esempio una graduatoria pubblicata il 18/12/2020 in cui il bando prevedeva che rimanesse valida per tre anni dalla data di pubblicazione).

Non è possibile prorogare graduatorie scadute, salvo specifiche previsioni contenute nei bandi.

Costituzione di nuove graduatorie

Per la costituzione di nuove graduatorie di istituto si utilizza la nota 3154/11 con le seguenti integrazioni:

  • non è possibile avviare la costituzione di graduatorie d’istituto per settori disciplinari di cui l’istituzione non abbia cattedre in organico o abbia tutte le cattedre coperte da un docente titolare;
  • lo stesso docente può svolgere la funzione di commissario per un massimo di due volte nel medesimo anno accademico (salvi i casi di settori artistico-disciplinari con un numero molto limitato di docenti di ruolo);
  • in caso di impossibilità di composizione della commissione con tre docenti di ruolo della materia o di discipline simili o affini per oggettiva mancanza degli stessi negli organici delle istituzioni AFAM, è possibile ricorrere a docenti non di ruolo o in quiescenza o a docenti universitari o, come extrema ratio, a esperti di comprovata competenza, con atti di nomina debitamente motivati;
  • il bando contiene una clausola per cui, per ciascun anno accademico, l’accettazione o il rifiuto dell’incarico presso l’istituzione che costituisce la graduatoria implicano la mancata trasmissione del nominativo del candidato ad altre istituzioni che ricorrono alla medesima graduatoria;
  • il bando può motivatamente prevedere quale titolo d’accesso il possesso del diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all’estero;
  • per la valutazione dei titoli di studio e di servizio il bando può fare riferimento all’articolo 8 del D.M. 645/2021 con le seguenti specificazioni:
    • titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica
    • la valutazione dei titoli di studio di cui tabella di cui all’art. 8 lett. B) del D.M. 645/2021, può sostituire sia la valutazione dei titoli di studio, sia la valutazione dei punti 1) (diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea) e 2) (diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università) dei titoli artistico-culturali e professionali previsti dalla nota n. 3154/2011
  • il bando specifica puntualmente la durata della graduatoria. Il MUR suggerisce due anni (intesi come anni solari e non accademici) dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Contratti fino ad avente titolo

I contratti fino ad avente titolo, di natura temporanea ed eccezionale, sono legittimi esclusivamente in presenza di procedure di reclutamento già avviate e laddove le tempistiche del reclutamento a tempo indeterminato e/o determinato non consentissero l’assunzione del vincitore in tempo per soddisfare le esigenze didattiche.

La nota segnala due casistiche:

  • proroga dei contratti in essere nel 2022/23 per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario;
  • nel caso non fosse possibile la proroga potranno essere conferiti contratti per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, utilizzando graduatorie d’istituto vigenti nel 2023/2024 o, in assenza di esse, vigenti nel 2022/23.