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Aziende Ospedaliere Universitarie: le Commissioni VII e XII del Senato stravolgono il disegno di legge

Nella discussione in sede referente delle Commissioni congiunte sono stati presentati emendamenti che riguardano il personale universitario che opera nelle Aziende

21/05/2007
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Il Disegno di legge di costituzione delle Aziende integrate ospedaliere, che avevamo già commentato , è ora in discussione nelle commissioni congiunte VII e XII (Cultura e Sanità); la relatrice e altri parlamentari hanno presentato in commissione una serie di emendamenti che nei fatti, costringevano il personale socio-sanitario e tecnico amministrativo dell’Università ad optare per il trasferimento nel comparto sanità per poter continuare a lavorare nell’Azienda.

Tutto questo senza nessun confronto con i sindacati di categoria e nonostante la posizione espressa unitariamente sia nell’incontro avuto al Ministero che nell’audizione al Senato.

Grazie al deciso e repentino intervento di FLC Cgil, Cisl e Uil di categoria gli emendamenti sono stati ritirati e sostituiti da un emendamento, che riportiamo di seguito, che demanda ai protocolli d’intesa fra regioni e aziende il principio della parità di trattamento economico da assicurare a tutto il personale.

Seguiremo con attenzione e tempestività l’iter del disegno di legge, per evitare ulteriori incursioni ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Università che operano nelle Aziende.

Emendamento presentato dalla Senatrice Binetti, relatrice del provvedimento

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per quanto di rispettiva competenza, nella definizione dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 e in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro viene assunto come riferimento il principio della parità del trattamento economico da assicurare alla dirigenza medica, sanitaria, tecnica e amministrativa, nonché al restante personale a parità di funzioni svolte, indipendentemente dalla rispettiva appartenenza ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università.

3-ter. I protocolli d'intesa università-regioni prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Del pari le aziende di riferimento delle facoltà di medicina e chirurgia sono equiparate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'accesso ai fondi di ricerca di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

Roma, 21 maggio 2007