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Regione Lombardia - protocollo di intesa per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e formazione

giugno 2002 PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA, IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SI STIPULA il s...

06/06/2002
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giugno 2002
PROTOCOLLO D'INTESA

FRA LA REGIONE LOMBARDIA, IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SI STIPULA

il seguente protocollo d'intesa per avviare nella Regione Lombardia la
sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;

Visto il Decreto 9 agosto 1999, n. 323 recante norme per l'attuazione
dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni
urgenti per l'obbligo d'istruzione;

Visto il D. L.vo 31 marzo 1998, n.112 in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n.144 concernente misure in materia
d'investimenti, delega al Governo per il Riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare
l'art.68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il DPR 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'art.68
della legge 17 maggio 1999, n.144 concernente l'obbligo di frequenza di
attività formative;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Tenuto conto del Disegno di legge - Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle
prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale ;

Tenuto conto in particolare l'art.2, lettera h) dello stesso concernente i
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

Tenuto conto dell'esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa
domanda di formazione che comprenda non solo l'istruzione, ma anche la
formazione professionale e continua;

Ritenuto che per poter corrispondere a tale domanda, anche nell'ottica di
una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero
dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, si
rende necessario - in attesa che trovino attuazione le nuove normative
prevedibili sulla base del disegno di legge - individuare e predisporre
modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa
che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale,
realizzino forme d'interazione e di integrazione tra i due citati sistemi,
valorizzino la capacità di progettazione dei soggetti coinvolti, motivando
all'apprendimento attraverso il fare e l'agire;

Ritenuto altresì che tali interventi di interazione e d'integrazione
debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano
l'assolvimento dell'obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento
degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità
e competenze di base proprie della Formazione Professionale;

Ritenuto pertanto che tali sperimentazioni debbono riguardare in
particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all'obbligo scolastico
e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi
professionalizzanti, attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le
istituzioni scolastiche interessate e i centri di formazione professionale
riconosciuti, nelle linee del presente protocollo;

Tenuto conto dell'esigenza di creare le condizioni necessarie per lo
studio, l'elaborazione e l'attuazione attraverso una progettazione comune e
personalizzata, di appositi piani di studio;

si conviene quanto segue

Articolo 1

Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente, ad avviare,
definire e sostenere in via sperimentale un processo finalizzato alla
individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e
formazione professionale, secondo modalità stabilite dal Comitato
scientifico, di cui al successivo art.7.

Articolo 2

La sperimentazione sarà realizzata a partire dall'anno scolastico
2002-2003, secondo modalità e tempi atti ad assicurare la necessaria
gradualità alle diverse fasi operative e in consonanza con i tempi
dell'anno scolastico.

Articolo 3

Le istituzioni scolastiche interessate, i centri di formazione
professionale riconosciuti, le agenzie formative procedono, di comune
intesa e nell'ambito delle proprie competenze, alla progettazione e
realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la
riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di
potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro
l'acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro.

Articolo 4

Per realizzare le finalità sopraindicate, il MIUR, la Direzione Scolastica
Regionale della Lombardia, la Regione Lombardia e il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali si impegnano ad attuare le seguenti forme di
intervento:
- sperimentazione di percorsi triennali di qualifica e degli
eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di
sviluppo nella formazione professionale superiore
- ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento,
finalizzata alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente in
ingresso ed in uscita dei percorsi
- localizzazione delle sedi formative e programmazione degli
interventi che tengano conto delle strutture e delle offerte formative
presenti a livello territoriale
- reciproca messa a disposizione di sedi, attrezzature e servizi
- programmazione congiunta di progetti in alternanza scuola - lavoro
finalizzati ad un'offerta personalizzata
- programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori,
per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l'acquisizione di
competenze utili ai fini dell'orientamento e dell'alternanza
- individuazione di modalità di accompagnamento, monitoraggio e
valutazione di tale sperimentazione

Articolo 5

La sperimentazione sarà inoltre finalizzata alla costruzione di un sistema
di certificazione delle acquisizioni anche maturate in esperienze
lavorative e al riconoscimento di crediti formativi. In tale ambito, una
prima iniziativa può riguardare la sperimentazione dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico nei percorsi di formazione professionale,
assicurando nell'arco di tali percorsi l'acquisizione di crediti
corrispondenti a quelli previsti per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico. La sperimentazione verterà altresì sui possibili passaggi e
rientri tra i due percorsi.

Articolo 6

Gli interventi sono realizzati sulla base di specifici accordi stipulati
tra Regione Lombardia, il MIUR, ed Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Detti accordi devono anche definire i programmi di intervento,
secondo i criteri stabiliti dal Comitato paritetico di coordinamento, di
cui all'art. 7.
Le forme di collaborazione e gli interventi previsti dal presente
protocollo saranno attuati secondo criteri che incentivino la
partecipazione della rappresentanza dei lavoratori, delle imprese e degli
altri soggetti portatori di interessi sociali, riferiti in particolare a
categorie svantaggiate ed a fasce deboli di popolazione.
Qualora per la realizzazione di attività formative sperimentali sia
prevista la reciproca collaborazione tra centri di formazione professionale
e istituti scolastici, si provvederà mediante specifici accordi tra i
suindicati soggetti.

Articolo 7

Per l'attuazione del presente accordo viene istituito un Comitato
paritetico di coordinamento, composto da 6 membri dei quali 2 nominati
dalla Regione, 2 nominati dal MIUR tramite l'Ufficio scolastico regionale
della Lombardia, e 2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il presente protocollo sarà sottoposto, ai fini dell'attuazione, ai
prescritti esami e procedure di rito.

Il Comitato si avvale sotto il profilo organizzativo di una segreteria
tecnica messa a disposizione dell'Assessorato alla Formazione Professionale
della Lombardia.
Alle riunioni del Comitato sono invitati di volta in volta, e a seconda
delle necessità, rappresentanti delle forze sociali, degli imprenditori,
delle autonomie locali, degli organismi erogativi e di esperti, senza
diritto di voto ed alcun onere a carico delle Amministrazioni.

Articolo 8

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha
validità per i tre anni scolastici successivi ad essa.
Esso può essere modificato in ogni tempo d'intesa tra le parti e può essere
rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.
La concreta attuazione del presente protocollo è affidata alle intese che
verranno assunte a livello regionale tra i soggetti interessati.

Milano, 03 giugno 2002

Il Presidente della Regione Lombardia

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali