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Green pass e settori della conoscenza: il Parlamento approva numerose modifiche al DL 111/21

Novità su validità dei test molecolari, lavoratori fragili, screening, misure minime di sicurezza, disciplina sanzionatoria, accertamento delle violazioni.

23/09/2021
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Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitivamente approvato il decreto legge 111 del 6 agosto 2021. concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore.

Di seguito elenchiamo le novità presenti nel testo approvato dal Parlamento rimandando alle specifiche notizie gli approfondimenti sul DL 111/21 (Scuola, Università e Afam) e DL 122/21 (vedi correlato)

Validità del test molecolare

Lavoratori fragili

Attività in presenza

Misure minime di sicurezza

Screening

Green pass

Cofinanziamento delle regioni per contratti di supplenza per assumere personale scolastico aggiuntivo

Vaccinazioni equivalenti

Validità del test molecolare

Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute n 43105 del 24 settembre 2021.

Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (articolo 01)

Lavoratori fragili

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In conseguenza di tale proroga l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni di euro per il 2021. (art. 2 ter)

Attività in presenza

Confermata la disposizione secondo cui nell’anno scolastico 2021/2022, sull’intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte in presenza. (art. 1 comma 1, primo periodo)

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa (in precedenza anche arancione) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. (art. 1 comma 4)

Specificato che nell’anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1 comma 1 secondo periodo).

Anche le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli ITS sono svolte prioritariamente in presenza. (comma 1 terzo periodo)

Misure minime di sicurezza

Modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie. In particolare

  • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (art. 1 comma 2 lettera a)
  • fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzare le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis)

In caso di presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione (quindi non le scuole non paritarie), nelle università e nelle istituzioni afam, si applicano le linee guida e i i protocolli adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). (art.1 comma 3 primo periodo)

Protocolli e linee guida possono disciplinare anche la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale. Quest’ultima disposizione riguarda le classi composte da studenti di età inferiore ai 12 anni. (art.1 comma 3 secondo periodo)

Screening

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (art. 1 comma 9)

Green pass

Anche il personale delle scuole non paritarie deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. (art. 1 comma 6, nuovo art. 9-ter comma 1)

Tali previsioni si applicano, dalla data di entrata in vigore del D.L. 111/2021 (7 agosto 2021), anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IeFP e i percorsi IFTS, e degli ITS(art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 1 bis, primo periodo)

Le stesse previsioni sono estese, anche a chiunque acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative. (art. 1 comma 6 art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo)

Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass(art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)

Responsabilità della verifica del possesso del Green pass

La verifica del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai dirigenti scolastici (o ad altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato) e ai responsabili delle altre istituzioni.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro, oltre che, a campione, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni. (art. 1 comma 6: art. 9-ter, comma 4; art. 9-ter.1, comma 3; art. 9-ter.2 comma 3)

Delega alla verifica del possesso del Green pass

i dirigenti scolastici possono delegare ad altro personale dell’istituzione scolastica la verifica del possesso del certificato verde COVID-19 da parte del personale scolastico. Analoga possibilità, non è esplicitamente prevista per i responsabili delle altre istituzioni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 4)

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative possono delegare ad altri la verifica del possesso del certificato verde da parte di chiunque acceda alle strutture. Analoga possibilitànon è esplicitamente prevista per l'accesso alle strutture della formazione superiore. (art. 1 comma 6, art. 9-ter.1, comma 3)

I rispettivi datori di lavoro o loro delegati sono tenuti a verificare il possesso del certificato verde da parte dei soggetti che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, per ragioni di servizio o di lavoro. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1, comma 3, art. 9-ter.2, comma 3)

Modalità di verifica del Green pass

Le università e le istituzioni AFAM (ma non anche per le altre istituzioni di alta formazione collegate alle università), possono verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso da parte del personale in servizio della certificazione verde COVID-19 attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che hanno determinato l’emissione delle certificazioni, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dal DPCM 17 giugno 2021. Inoltre, le medesime istituzioni sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle prescrizioni introdotte sul possesso ed esibizione del Green pass. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5-bis)

Mancato possesso del Green pass

Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni afam, il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2)

Accertamento delle violazioni

  • è affidato ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti il compito di accertare che i dirigenti scolastici ed i responsabili delle scuole paritarie abbiano verificato il possesso della certificazione, eventualmente accertando l’illecito amministrativo (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 5, quarto periodo)
  • per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione, è affidato alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti l’accertamento della violazione degli obblighi di controllo incombenti sui responsabili delle istituzioni di formazione (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 5, ultimo periodo)
  • per quanto riguarda l’accesso alle strutture scolastiche ed educative da parte di soggetti non appartenenti al personale scolastico, è affidato ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative il compito di verificare il possesso della certificazione e accertare la violazione. Anche in questo caso, sul rispetto di questo obbligo da parte dei dirigenti scolastici, vigileranno i direttori degli uffici scolastici regionali o le autorità degli enti locali e regionali, a seconda della natura dell’istituzione di formazione (art. 1 comma 6, art. 9-ter.1 comma 4, quarto periodo)
  • è affidato ai responsabili delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica l’accertamento del possesso e dell’esibizione del green pass di chiunque acceda a tali istituzioni (art. 1 comma 6, art. 9-ter.2, comma 4)

Disciplina sanzionatoria

Confermate le disposizioni in base alle quali l’obbligo di possesso della certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una disciplina sanzionatoria: sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell’illecito la sanzione è raddoppiata.

In ambito scolastico e universitario è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale (e degli studenti universitari). (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5)

Gli stessi soggetti sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative, e delle strutture di formazione superiore, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i datori di lavoro di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico, delle istituzioni educative, formative, universitarie e afam, accedano agli istituti senza certificazione. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)

La stessa sanzione si applica anche con riferimento agli studenti universitari (art. 1 comma 6, nuovo art. 9-ter comma 4, ultimo periodo)

Tutte le sanzioni sopra indicate sono irrogate dal prefetto (art. 1 comma 6: comma 5 terzo periodo dell’art. 9-ter; comma 4 terzo periodo dell’art. 9-ter 1; comma 4 terzo periodo dell’art. 9-ter 2

Sostituzioni del personale scolastico assente ingiustificato

È autorizzata la spesa di € 70 mln (e non 358 milioni) per il 2021 al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale (scolastico) supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato. (art. 1 comma 10)

È autorizzata la spesa di € 288 mln per il 2021 al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi, saltuari e temporanei delle istituzioni scolastiche statali. (art. 1 comma 10bis)

Cofinanziamento delle regioni per contratti di supplenza per assumere personale scolastico aggiuntivo

Le somme versate dalle Regioni, anche a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all’organico assegnato, sono riassegnate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Tale riassegnazione si rende necessaria per il pagamento degli stessi contratti. (art. 1 comma 11-bis)

Vaccinazioni equivalenti

Sono considerate valide le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. (art. 5-bis)