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Nuovo decreto legge sul Green Pass: le ricadute sui settori della conoscenza

Importanti chiarimenti ed estensione dell’ambito applicativo del DL 111/21. Irrisolte numerose criticità segnalate dalla FLC CGIL.

13/09/2021
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È entrato in vigore l’11 settembre 2021 il Decreto Legge 122/21 che introduce ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore. Di seguito la sintesi dei contenuti del nuovo decreto legge.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo

L’articolo, che aggiunge ulteriori modifiche al DL 52/2021, convertito in legge 87/2021, in riferimento all’obbligo del Green Pass, prevede che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, i controlli all’ingresso che il DL 111/2021 aveva previsto genericamente per il “personale scolastico”, vengano estesi al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute, non dovranno invece esibire la suddetta certificazione.

Sono esclusi anche alunni e studenti, ad eccezione degli studenti degli ITS sottoposti all’obbligo.

Commento

Il provvedimento chiarisce che nell’accezione “personale scolastico” vanno compresi non solo docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche ma tutto il personale dipendente delle istituzioni scolastiche, educative e formative, dando risposta ai dubbi interpretativi e alle incertezze generate dalla generica definizione del precedente DL 111/2021.

Estendendo a tutti coloro che accedono alle istituzioni scolastiche il provvedimento sana inoltre le mancanze e le incongruenze che abbiamo ampiamente segnalato nelle interlocuzioni delle scorse settimane. La certificazione verde non può essere richiesta solo ad una parte della comunità educante, ai docenti e al personale Ata, senza tenere conto dei genitori degli alunni e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di istruzione e formazione che accedono ai medesimi ambienti e locali.

Permangono le criticità da noi già segnalate rispetto alla inutile duplicazione della procedura nelle istituzioni scolastiche (piattaforma SIDI e controllo all’ingresso) e alle difficoltà già evidenziate nei giorni scorsi rispetto ai ritardi di registrazione del flusso dei dati dalla piattaforma Green Pass del ministero della salute all’app VERIFICAC19 che restituiscono dati scorretti segnalando erroneamente green pass bloccati anche a chi è invece in regola con vaccinazione o tampone.

Anche per questi motivi, la FLC CGIL, che ha sostenuto con convinzione la necessità dell’utilizzo della vaccinazione come strumento di prevenzione del contagio, ribadisce le proprie forti perplessità rispetto all’applicazione al settore dell’istruzione di uno strumento nato con finalità diverse e inadatto alla continuità dei controlli necessaria in ambito lavorativo.

Riteniamo infine che la sanzione amministrativa prevista anche nel DL 122/2021 per la mancata esibizione del green pass costituisca un vero e proprio accanimento nei confronti del personale di ruolo e supplente, dal momento che le misure sanzionatorie introdotte dal DL 19/2020, che i DL 111/2021 e 122/2021 estendono anche al mancato possesso o mancata esibizione del green pass, sono rivolte alla generalità della popolazione mentre le stesse norme introducono per il suddetto personale la sanzione della sospensione con privazione dello stipendio.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle Università e nelle istituzioni AFAM

Il decreto legge 122/21 introduce disposizioni che riguardano coloro che a qualunque titolo accedono nelle strutture della formazione superiore. In particolare

  • chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (ad esempio il personale di enti pubblici di ricerca o il personale di ditte fornitrici, visitatori, accompagnatori, ecc.), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19
  • Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021.
  • i responsabili delle istituzioni universitarie e afam sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni
  • nel caso di soggetti che accedono nelle strutture della formazione superiore per ragioni di servizio o di lavoro le verifiche del possesso e dell’esibizione della certificazione verde sono effettuate, oltre che dai responsabili delle istituzioni, anche dai rispettivi datori di lavoro
  • le verifiche sono effettuate mediante le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. In particolare l’articolo 13 comma 1 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il funzionamento dell’applicazione è descritto nell’allegato B paragrafo 4 del suddetto DPCM.
  • Il mancato possesso o esibizione del Green Pass e l’omissione delle verifiche sopra indicate comportano le seguenti sanzioni
    • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
    • in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
  • tutte le attività sopra elencate devono essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del DPCM del 10 settembre 2021 la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei dipendenti delle strutture della formazione superiore, è effettuata prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio.

Commento

Le disposizioni introdotte dal nuovo decreto legge ampliano l’ambito soggettivo di quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021. Pertanto chiunque acceda nelle strutture della formazione superiore è tenuto a possedere ed esibire il green pass. Tuttavia le modalità di verifica sono differenti in base alla platea che accede nelle strutture

  • per il personale universitario e Afam (compresi docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor, ecc.) il controllo è effettuato ogni volta che accedono
  • per le studentesse e gli studenti le verifiche del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass è effettuato a campione
  • per altri soggetti (ad esempio il personale di enti pubblici di ricerca o il personale di ditte fornitrici, visitatori, accompagnatori, ecc.) il controllo è effettuato a campione
  • In aggiunta al punto precedente, per coloro che accedono per ragioni di servizio o di lavoro le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

Quando previsto dal decreto legge fornisce ulteriori risposte ad alcune problematiche poste dalla FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali durante l’incontro con la Ministra Messa del 26 agosto. Tuttavia molti aspetti rimangono ancora oscuri e/o di difficile applicazione o non affrontati. Per questo il “Tavolo tecnico nazionale” con le organizzazioni sindacali può rappresentare un importante luogo per individuare soluzioni condivise, anche rispetto alla gestione di aspetti operativi inerenti all’applicazione delle disposizioni legislative, e per arginare il rischio di forti divaricazioni fra istituzioni.