AFAM e Green Pass: le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca
Le verifiche rientrano nella responsabilità dei Direttori. Rimangono in vigore le norme sui piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari.
La Ministra dell’Università e della Ricerca con nota 10893 del 7 agosto 2021, fornisce le prime indicazioni alle istituzioni afam sull’applicazione delle disposizioni relative al Green Pass introdotte dal Decreto Legge 111/21.
La nota innanzitutto riassume i contenuti principali del decreto legge. Per approfondimenti è possibile leggere la notizia correlata.
La medesima nota fornisce ulteriori indicazioni. In particolare:
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto legge avrà come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato
- l’obbligo del possesso della certificazione riguarda tutti gli studenti anche minorenni ivi compresi coloro che frequentano i corsi propedeutici
- le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 (che per gli studenti è a campione) competono ai Direttori delle istituzioni (art. 25, comma 9, primo paragrafo, del decreto legislativo n. 165/01)
- continuano ad essere applicate le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, non incompatibili con le nuove misure introdotte con la legge, tra cui in particolare la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, con i quali garantire, tra l’altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA
- rimane in vigore il comma 2 dell’art. 23, del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.
Da segnalare che rimangono in vigore tutte le norme applicabili all’afam relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale e al lavoro agile.
Per una valutazione complessiva sull’utilizzo del green pass rimandiamo alla notizia correlata.