AFAM e green pass: le ricadute del decreto legge 111/21 su lavoratori e studenti
Inaccettabili le penalizzazioni per i lavoratori e gli scarichi di responsabilità sulle istituzioni. Chiediamo la gratuità dei tamponi per studenti e lavoratori. Necessario concludere il contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza.
Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 avente per oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” ha rilevanti ricadute sulle lavoratrici e sui lavoratori, sulle studentesse e sugli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. Il centro del provvedimento è per l’AFAM l’articolo 1 comma da 1 a 8 con la specificazione che il comma 7 stabilisce che “Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”. Le norme previste dal decreto legge entrano in vigore dal 1° settembre 2021 e devono essere applicate da tutti gli istituti AFAM, compresi quelli non statali accreditati.
Attività didattica in presenza
L’ art. 1 comma 1 stabilisce che “Le attività didattiche e curriculari delle università (= istituzioni AFAM, ndr) sono svolte prioritariamente in presenza.”
Commento
A differenza della scuola in cui è scritto perentoriamente che l’attività didattica è svolta in presenza, per le istituzioni AFAM vi sono margini di autonomia tenuto conto anche della diversità delle discipline e del differente grado di “pericolosità” delle attività formative.
Misure minime di sicurezza
Il comma 2 prevede che fino al termine dello stato di emergenza nazionale, 31 dicembre 2021, tutte le istituzioni debbano applicare le seguenti misure minime di sicurezza:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Commento
Appare evidente come tali disposizioni necessitino di una declinazione a seconda delle discipline e degli insegnamenti quali quelli relativi agli strumenti a fiato, al canto, alla recitazione, alla danza.
Inoltre chiediamo che sia resa obbligatoria la misurazione della temperatura all’ingresso degli istituti.
Deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Il comma 3, ultimo periodo prevede le istituzioni AFAM possano derogare all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Commento
Come già detto, tali disposizioni hanno bisogno di una declinazione a seconda delle discipline e degli insegnamenti quali quelli relativi agli strumenti a fiato, al canto, alla recitazione, alla danza.
Deroghe delle Regioni e delle Province Autonome
Il comma 4 prevede che esclusivamente in zona rossa o arancione i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possano derogare alle disposizioni nazionali sull’attività in presenza.
Commento
Questa disposizione ha naturalmente un impatto del tutto specifico per la scuola. Ricordiamo che il più delle volte presidenti e sindaci spesso nei loro provvedimenti hanno proprio dimenticato la presenza sul territorio delle istituzioni AFAM.
Obblighi delle istituzioni AFAM per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
Il comma 5 prevede che quando sono rispettate le prescrizioni previste dal decreto 111/21, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 e dell’adempimento da parte dei datori pubblici dell’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori (art. 2087 del codice civile), trovano applicazione le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Qualora non trovino applicazione le tali disposizioni, si applicano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Si tratta di una disposizione molto positiva in quanto fa esplicito riferimento ai protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questa disposizione dovrebbe finalmente accelerare la ripresa delle trattative, ferme da alcuni mesi, relative al contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza. Durante la prima fase della trattativa la FLC CGIL ha chiesto che nel contratto fosse esplicitamente richiamato e reso applicabile il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni
Ricordiamo che fino ad oggi, il MUR ha adottato specifiche linee guida con forti ricadute sull’organizzazione del lavoro senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. L’effetto è stato quello di un’applicazione a geometria variabile delle regole che in non poche istituzioni, ha alimentato forti contenziosi.
Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19
Il comma 6 introduce l’art. 9-bis al Decreto legge 52/21.
Possesso ed esibizione del certificato
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse delle istituzioni AFAM per partecipare alle attività didattiche devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass). Rientrano nel Green Pass le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Soggetti esenti
Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021.
Mancato possesso ed esibizione del green pass da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
Il mancato possesso o la mancata esibizione del Green Pass da parte delle lavoratrici e dei lavoratori è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso ed altresì sospesa la retribuzione.
Verifiche
I responsabili delle istituzioni AFAM sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra stabilito. Per responsabili si intendono i Direttori (art. 25 comma 9 del D. Lgs. 165/01)
Le verifiche sono effettuate mediante le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. In particolare l’articolo 13 comma 1 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il funzionamento dell’applicazione è descritto nell’allegato B paragrafo 4 del suddetto DPCM.
Per le studentesse e gli studenti le verifiche del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass è effettuata a campione.
Sanzioni
Il mancato possesso o esibizione del green pass e l’omissione delle verifiche sopra indicate comportano le seguenti sanzioni
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
- in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Le nostre valutazioni
A fronte di una categoria come quella delle lavoratici e dei lavoratori AFAM quasi totalmente vaccinata, l’idea di utilizzare meccanismi sanzionatori inutilmente vessatori rischia di avere conseguenze non positive sul completamento della campagna di vaccinazione che rappresenta l’obiettivo strategico da raggiungere. Come ha affermato dal Segretario Generale della CGIL Landini alcuni giorni fa durante l’incontro con i Ministri del Lavoro e della Salute sul tema dell’obbligatorietà dell’esibizione del Green pass: “(..) qualora il Governo dovesse valutare di predisporre una norma in questo senso, non dovrà prevedere provvedimenti che comprendano né demansionamenti, né riduzione del salario, né tanto meno licenziamenti, questioni che non hanno nulla a che vedere con la salute e la sicurezza sul lavoro. Così come, se si arriverà all’obbligo del passaporto verde per accedere ai luoghi di lavoro, significa vaccino o tampone ogni due giorni, il tampone non può essere a carico dei lavoratori e delle lavoratrici.”
A queste considerazioni di carattere generale aggiungiamo ulteriori aspetti specifici di grave criticità:
- vengono scaricate sulle istituzioni responsabilità sui controlli che sono praticamente impossibili da rispettare.
- non è chiara la platea delle studentesse e degli studenti a cui è applicabile l’obbligo del Green Pass. Come è noto nei Conservatori e nell’Accademia Nazionale di Danza sono presenti anche corsi propedeutici ai percorsi accademici e studentesse e studenti minorenni.
È del tutto evidente che controlli di natura sanitaria e le eventuali sanzioni non possono che essere comminate dalle competenti autorità sanitarie. Questo aspetto crea molto allarme non tanto sul fronte del personale, quasi totalmente vaccinato, quanto sul controllo degli studenti che appare un’operazione davvero insostenibile.
Su questi punti ci impegneremo come FLC CGIL affinchè siano apportate significate modifiche al provvedimento.
Neutralità finanziaria
Il comma 8 stabilisce che tutte le attività relative all’introduzione dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass devono essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commento
Come di consueto si introducono nuove norme ed obblighi ma senza prevedere risorse dedicate, confermando ulteriormente le difficoltà di applicazione nell’AFAM delle disposizioni introdotte dal DL 111/21.