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Comparto “Istruzione e Ricerca”: la Commissione di Garanzia valuta idoneo il nuovo accordo sulla regolamentazione dello sciopero

Dopo più di un anno di trattativa entrerà in vigore la nuova regolamentazione dello sciopero per scuola, università, enti di ricerca e AFAM.

18/12/2020
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La Commissione di Garanzia Sciopero (CGS), con delibera n. 20/303, ha valutato idoneo il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto all’ARAN da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (FLC CGIL, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief Cisal) e le rispettive confederazioni il 2 dicembre 2020.
L’accordo entrerà quindi in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà entro la fine dell’anno, superando definitivamente il rischio di adozione di una procedura di provvisoria regolamentazione, unilateralmente da parte della CGS.

La trattativa all’ARAN che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo è durata più di un anno, stante anche le posizioni iniziali dell’ARAN che erano per noi irricevibili, in quanto avrebbero pregiudicato irrimediabilmente il diritto di sciopero nel comparto “Istruzione e Ricerca” e in particolare nella scuola.

Non vi era dubbio che, dopo la costituzione del comparto “Istruzione e Ricerca” che unificava i precedenti quattro distinti comparti della scuola, dell’università, degli enti di ricerca e dell’AFAM, fosse necessario sottoscrivere un accordo di regolamentazione del diritto di sciopero che racchiudesse in un unico testo le attuali diverse discipline esistenti in materia.

Eravamo però in presenza, in avvio del negoziato all’ARAN, di una proposta della controparte inaccettabile in particolare sul versante della scuola, dove nei fatti si sanciva l’impossibilità di aderire allo sciopero per la maggioranza del personale docente e ATA, con l’ampliamento del novero dei servizi essenziali ed il conseguente ampliamento abnorme dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero.

Nell’accordo invece si è giunti ad un testo che armonizza la preesistente disciplina dei vari settori, rafforzando gli obblighi di informazione all’utenza in capo ai dirigenti scolastici in occasione della proclamazione di uno sciopero, senza ampliare il novero delle prestazioni indispensabili e, di conseguenza, del personale contingentabile in caso di sciopero, mantenendo dunque in vigore il precedente testo.
In tutto il comparto “Istruzione e Ricerca”, quindi, i servizi essenziali ed i contingenti di personale restano i medesimi.

Importante aver portato a 10 giorni il preavviso per la proclamazione di sciopero che, per la sola scuola, era invece fissato in 15 giorni, creando non pochi problemi organizzativi, nonché l’aver ridotto i tempi per l’espletamento del tentativo di conciliazione in sede regionale, provinciale e locale.

Un punto complicato della trattativa ha riguardato le franchigie, ovvero i periodi in cui non è possibile proclamare un’azione di sciopero.
A fronte di una iniziale proposta ARAN di ampliamento di questi periodi si è concordato invece di considerare come franchigia nella scuola i soli giorni dal 1 al 5 di settembre e i 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia e pasquale.

Sul versante di università e ricerca sono rimaste sostanzialmente immutate le preesistenti normative, così come per l’AFAM dove si è avuto come riferimento di prossimità più la normativa riguardante l’università che non la scuola.

Una specifica clausola dell’accordo prevede che le parti si rivedranno per valutare, alla luce del nuovo sistema di rilevazione dei dati avviato da settembre dal Ministero Istruzione, la effettiva adeguatezza del nuovo codice di regolamentazione ai fini della conciliazione tra la salvaguardia sia del diritto di sciopero che del diritto all’istruzione (diritti entrambi costituzionalmente garantiti). Tale valutazione verrà dunque effettuata, come da richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali, solo in base a dati effettivi e verificati, e non a posizioni troppo spesso pregiudiziali.

In conclusione un accordo che, dovendosi ovviamente muovere nella cornice delineata dalla attuale regolamentazione legislativa del diritto di sciopero (Legge 146/90), con tutti i limiti che questo comporta, garantisce il diritto allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto “Istruzione e Ricerca”.