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DDL pre ruolo università e ricerca: la FLC CGIL scrive alla ministra Messa e ai Presidenti della Commissione Cultura del Senato chiedendo modifiche al testo approvato alla Camera

Evitare che la revisione della legge 240 peggiori condizioni e prospettive del precariato: necessaria una riserva di posti per i precari storici, limiti all’utilizzo delle borse di ricerca e una soluzione equilibrata per il reclutamento e per la carriera del personale ricercatore e tecnologo di tutti gli EPR. Va istituita la figura contrattualizzata del tecnologo nell’università.

12/05/2022
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Roma, 11 maggio 2022

Gentile Ministra del MUR, Onorevoli Presidenti della Commissione cultura del Senato

La diciottesima legislatura del Parlamento italiano sta avviandosi alla sua conclusione, entrando nel suo ultimo anno di vita. Nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane, conosceranno il loro destino una serie di provvedimenti legislativi che sono oggi in discussione. Tra questi, il DDL 2285 sul pre ruolo nelle università e negli enti di ricerca. Un provvedimento in discussione da oramai diversi anni, oggi in sede redigente alla Commissione cultura del Senato, che unifica diversi testi, proposte e impianti che si sono confrontati e accavallati nel tempo.

Questo provvedimento a nostro avviso deve prioritariamente rispondere a tre esigenze fondamentali, rese sempre più evidenti, condivise ed urgenti man mano che i guasti della legge 240 del 2010 e la parallela contrazione delle risorse producevano i suoi inevitabili effetti:

  1. la diminuzione del periodo necessario alla immissione in ruolo dei ricercatori e dei professori delle università (l'Italia è il paese con l’età media più elevata del personale universitario in Europa, con una stabilizzazione in ruolo che per la maggior parte si collocava ben oltre i 40 anni);
  2. la definizione per tutto il personale didattico e di ricerca di veri e propri rapporti di lavoro, superando le diffuse e variegate configurazioni atipiche e garantendo quindi ad ogni lavoratore e lavoratrice (comprese tutti gli eventuali tempi determinati) le piene tutele assicurative e previdenziali, oltre che retribuzioni migliori di quelle odierne;
  3. la possibilità di un’immissione nei ruoli per le decine di migliaia di precari che nell’ultimo decennio hanno prestato la loro opera nelle università ma che non hanno potuto usufruire come negli altri settori del pubblico impiego (compresa la ricerca) dei processi di stabilizzazione definiti dalle norme (vedi gli assegnisti e i tempi determinati al CNR o negli altri enti pubblici di ricerca).

Il testo approvato alla Camera dei Deputati, come anche recentemente abbiamo segnalato unitariamente, non solo non risponde a queste tre esigenze ma rischia di peggiorare significativamente l’attuale impostazione della legge 240 del 2010, oltre che fabbricare un’inestricabile pasticcio negli enti di ricerca (perseguendo un inappropriato parallelismo tra sistemi diversi), in cui provvedimenti legislativi e norme contrattuali si intrecciano senza armonizzarsi e a discapito di diritti e professionalità di lavoratori e lavoratrici.

Lunedì scorso il Ministero dell’Università e della Ricerca ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto per un’informazione e un primo confronto sul percorso del DDL. Segnaliamo in primo luogo la valutazione estremamente positiva di questa scelta e di questo metodo: la costruzione e lo sviluppo di relazioni sindacali nazionali, con la possibilità di discutere i diversi punti di vista nel quadro del Sistema Universitario Nazionale, speriamo trovi conferma non solo nella prassi, ma anche con un’appropriata configurazione proprio nel prossimo rinnovo del CCNL come delineato nella proposta MUR per l’atto di indirizzo (qualche mese fa) e non smentito dal recente atto di indirizzo del comparto Istruzione e ricerca.   

La delegazione ministeriale, nel rispetto delle procedure parlamentari e del dibattito politico in corso, ha comunque esplicitato le proprie intenzioni e i possibili punti di caduta del provvedimento in discussione al Senato, che vedrà nelle prossime settimane la possibile definizione di ulteriori emendamenti da parte del Relatore e del Governo. Apprezzando le intenzioni generali illustrate dalla delegazione, non ci pare però che il quadro delineato, se non si interviene su alcune criticità, sia in grado di raggiungere nessuno dei tre obbiettivi precedentemente ricordati. Anzi, a fronte di una stagione straordinaria che si approssima, con l’intrecciarsi dei piani straordinari di reclutamento, un progressivo aumento delle FFO e delle risorse per gli atenei, la partenza degli interventi previsti dal PNRR, si rischia di gonfiare nelle università una nuova significativa bolla di precariato, senza per nulla esaurire quella che si è gonfiata nell’ultimo decennio. Per quanto riguarda gli enti di ricerca permangono ambiguità, contraddizioni e perplessità sull’intreccio tra DDL, le recenti norme previste in Legge di Bilancio (con risorse solo per una parte degli enti di ricerca, quelli vigilati dal MUR) e il prossimo rinnovo contrattuale.

In questo quadro riteniamo necessario ribadire alcune criticità che abbiamo indicato nell’incontro.

Primo, la durata complessiva del precariato. Riteniamo infatti fondamentale riuscire a ridurre sostanzialmente nel suo complesso gli attuali 12 anni di transizione prima di accedere ai ruoli universitari: la combinazione prospettata [borse di ricerca con limite a 36 mesi, dottorati, contratti di ricerca per massimo un quadriennio e una figura unica di RTD (tenure) della durata di 6 anni con possibile anticipo a 3] non solo non accorcia nella sostanza questo percorso, ma crea flessibilità che rischiano di allungare inaccettabilmente questo infinito periodo di apprendistato. Per questo, ci sembrerebbe importante prevedere una cancellazione o una riduzione sostanziale delle borse (nel quadro delle osservazioni del punto successivo), come una riduzione sostanziale del periodo di tenure (prevedendo non i sei anni con eventuale anticipo, ma i tre anni con possibile ritardo come configurato nel punto successivo).

Secondo, le borse di ricerca. Come abbiamo più volte ribadito, qualunque forma di lavoro, tanto più un lavoro specializzato a cui è possibile accedere solo con alto titolo di studio (la laurea), deve esser in primo luogo riconosciuto e retribuito come un lavoro. Da questo punto di vista, le uniche borse che sono per noi accettabili sono quelle di studio (assegni non sottoposti a contributi assicurativi e previdenziali, come alla tassazione personale), come è previsto per il dottorato (anzi, per noi quelle borse dovrebbero esser incrementate per risorse e numero, coprendo così effettivamente tutti i posti disponibili). In questo quadro, risulta quindi non solo inadeguato e svalutante, ma anche pericolosa la previsione di “borse di ricerca” della durata di 36 mesi, finanziabili anche con fondi di ateneo (il vincolo di bilancio sul personale, oltre che esser incongruo è di fatto anche inutile, perché ineffettivo): pericolosa, perché nel quadro del contratto di ricerca (punto successivo), rischia di esser la forma privilegiata a cui gli atenei potrebbero ricorrere, con pochi soldi e nessuna tutale per lavoratori e lavoratrici coinvolti. Il vincolo delineato nell’incontro, che escluderebbe i possessori di un dottorato, ci sembra sbagliato e in realtà giuridicamente indifendibile, in quanto non crediamo che il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto possa esser considerato causa di esclusione in un concorso pubblico. In questo quadro, se non fosse possibile eliminare le borse (come da noi auspicato e richiesto), tale previsione dovrebbe trovare precisi e invalicabili limiti di durata (12 mesi), finanziamento (solo con fondi esterni all’ateneo), oltre che vincoli di scopo e percorso (borse di inserimento e apprendistato, limitate ai 12 mesi successivi alla laurea o appunto inserite in percorsi di dottorato).

Terzo, il contratto di ricerca. La cancellazione degli assegnisti di ricerca (figure atipiche e poco tutelate) e l’inserimento di un vero contratto di ricerca a tempo determinato, con le piene tutele previdenziali e lavorative, non ci può che vedere favorevoli. Si riconosce così il principio della giusta retribuzione e configurazione del lavoro. Da questo punto di vista ci sembrerebbe però consequenziale l’inserimento di questa figura nell’ambito del CCNL (proprio per dargli pieno riconoscimento salariale e normativo, evitando nel contempo una sua collocazione “atipica” fuori dai ruoli del personale contrattualizzato ma anche esclusa da quelli accademici, a partire dalla loro assenza e titolarità nei consigli di dipartimento e negli altri istituti accademici). E’ però fondamentale che alla previsione di questa figura consegua non solo un generale aumento delle risorse al FFO, ma più specificamente ai PRIN ed ai fondi di ricerca, proprie per dare possibilità ai progetti e alle attività di ricerca di sostenere l’inserimento di queste figure (con il relativo e diverso impatto sui costi), evitando che la creazione di diritti e garanzie sia pagata da una sostanziale riduzione del personale o, peggio, dallo sviluppo di figure atipiche e spurie (come potrebbero esser i borsisti di ricerca). In questo quadro, infine, è da segnalare l’importanza che l’uso di risorse europee (PNRR, PON, ecc) eviti di introdurre vincoli inappropriati e sbagliati, in generale ed in particolare per chi opera nel campo della ricerca: basti considerare gli obblighi di concludere una parte rilevante dell’attività (80 o 90%), pena la restituzione degli stipendi (impedendo così quella mobilità tanto evocata tra territori e istituzioni) a quelli di focalizzarsi esclusivamente sulle attività previste dal progetto (impendendo la partecipazione ad altri bandi e attività, anche interne alle strutture dove si svolge la propria opera, anche con l’autorizzazione e il sostegno dei propri responsabili di ricerca), ledendo così non solo lo sviluppo della loro professionalità ma anche la loro libertà di ricerca (che dovrebbe esser patrimonio non solo delle figure apicali e di ruolo, ma di tutto il personale universitario).

Quarto, la tenure. La proposta delineate, di un RTD in tenure di sei anni con possibile anticipo a tre anni, ci pare non solo sbagliata (per le considerazioni illustrate nel primo punto), ma anche peggiorativa del testo uscito dalla Camera e contradditoria con l’attuale programmazione economica degli enti pubblici. Peggiorativa, perché la previsione su sei anni con possibile anticipo (legato a eventuali disponibilità nella programmazione economica) rende appunto questo arco temporale la norma di riferimento, mentre nel testo della camera si preveda al compimento del terzo anno la valutazione per la stabilizzazione e, solo se non ne ricorrevano le condizioni soggettive (per noi semplicemente l’abilitazione), il periodo di tenure veniva prolungato di anno in anno sino ad un massimo di sette anni. Inoltre, ci risulta anche difficile comprendere come questa tenure, configurata su una durata di sei anni possa inserirsi nel quadro di una programmazione economica degli enti pubblici che, per legge e norme di bilancio, è organizzata su base triennale. Per questo riteniamo che il nuovo RTD debba prevedere, come già delineato, un percorso triennale, al cui termine esclusivamente se non si possiedono ancora le condizioni soggettive di accesso ai ruoli (abilitazione scientifica nazionale) sia previsto un prolungamento di anno in anno sino ad un massimo di sei anni.

Quinto, il transitorio e la riserva di posti. Nel corso dell’ultimo decennio, come abbiamo più volte sottolineato, si è gonfiata una bolla di precariato che interessa decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici dell’università e della ricerca, che intrecciano in modo variegato periodi come assegnisti, borsisti, ricercatori a tempo determinato, collaboratori a partita IVA e altre configurazioni variabili e talvolta fantasiose. Gli stessi dati del ASN ci dicono che larga parte di questi, oltre che esser stati formati e usati per molti anni, oltre ad avere oramai un'età in cui risulta difficile la riqualificazione e il reinserimento in altri settori professionali, hanno già acquisito anche l’abilitazione nazionale, a dimostrazione della loro qualificazione e del loro contributo allo sviluppo della ricerca del paese. Una generazione precaria che non ha potuto, sinora, trovare ruolo per il decennio perduto, che ha tagliato nelle università di oltre il 20% posti e strutture. Nel contempo, proprio il finanziamento PNRR (che prevede diverse migliaia di posti a termine, per gli stessi vincoli progettuali generali di queste risorse), produrrà nei prossimi anni lo sviluppo di diverse migliaia di posizioni precarie negli atenei e nei centri di ricerca, gonfiando così in ogni caso una nuova generazione precaria. Per questo, si ritiene che uno degli obbiettivi fondamentali del DDL debba esser prevedere un periodo e dei percorsi di transizione, come del resto è proprio ogni volta che si novella una configurazione lavorativa, per raggiungere l’obbiettivo di asciugare questa bolla e stabilizzare questa generazione, offrendo almeno una possibilità a soggetti che hanno contribuito a reggere l’università in questo decennio. Per questo si ritiene fondamentale non solo che chi oggi è RTDA, o assegnista, possa vedersi riconosciuto questo tempo come percorso di tenure una volta vinto il concorso per il nuovo RTD, ma che si preveda in tutti i prossimi concorsi (almeno nella fase di durata del PNRR) una riserva di posti per tutto il personale che nell’ultimo decennio abbia avuto almeno 36 mesi come Rtda, assegni o collaborazioni di ricerca.

Sesto gli enti di ricerca. Per quanto appreso nel corso della riunione in tema di Enti di ricerca, permane la generale preoccupazione legata alla fragilità di un intervento che in poche righe emendative, aspira a proporre non semplicemente una razionalizzazione delle modalità di accesso alle professioni di ricerca, ma uno stravolgimento dell’intera disciplina ordinamentale. Del resto nell’informativa fornita è emersa chiaramente la grande incertezza che ancora permane su ognuna delle questioni oggetto di intervento. Entrando nel merito, la principale preoccupazione riguarda il cuore dell’intervento legislativo cioè la modifica del livello di ingresso verso una maggiore coerenza con la Carta europea del ricercatore. Si tratta di un obiettivo importante che condividiamo in pieno ma che è inimmaginabile da raggiungere senza aver garantito a tutti i ricercatori e tecnologi inquadrati nel livello di ingresso la possibilità di un passaggio al livello superiore. Attualmente grazie al meritorio intervento di finanziamento del Mur nella scorsa legge di bilancio, solo circa la metà del personale interessato potrà aspirare a questo passaggio. Non è pensabile che si chiuda l’iter del ddl 2285 senza che sia stato chiaramente tracciato il percorso per l’altra metà dei ricercatori e tecnologi epr, in forza presso gli enti di ricerca non vigilati dal Mur.

Per quel che riguarda la tenure aggiungiamo a quanto già osservato che l’attuale articolo 12bis del dlgs 218/16 configura una direzione in cui le diverse figure subordinate e parasubordinate possono aspirare all’assunzione andando a costituire un bacino unico cui attingere per soddisfare i fabbisogni degli Enti. Si tratta di uno strumento flessibile che garantisce un certo margine di equilibrio e coerenza del sistema. In questo specifico aspetto, l’avvicinamento al modello universitario nella proposta enunciata, corre il rischio di essere elemento di peggioramento netto per il sistema degli enti. In particolare per le ragioni precedentemente indicate, preoccupa che si introduca lì dove era stata superata, una differenziazione tra una, verosimilmente ristretta, cerchia con robuste garanzie assunzionali e un mare di altri precari aspiranti “precari garantiti”. La ratio della convergenza tra sistemi non può superare la ratio dell’applicazione del sistema più efficiente.

In merito alla intenzione di differenziare la disciplina di accesso al ruolo di tecnologo rispetto a quello di ricercatore indipendentemente dal giudizio al riguardo, si deve tenere presente che attualmente il sistema è caratterizzato da una simmetria perfetta tra i due profili. Non è possibile intervenire nel modo proposto, senza cioè un intervento complessivo.

In conclusione, consapevoli dell’importanza di questo provvedimento, della sua capacità non solo di influenzare la vita lavorativa di decine di migliaia di persone ma anche di plasmare condizioni di vita e di sviluppo di un settore fondamentale della nostra vita sociale (quale le università e gli enti di ricerca), vi chiediamo non solo di tenere in considerazione queste osservazioni e proposte, ma anche di prevedere ulteriori occasioni di incontro e confronto con la nostra organizzazione sindacale, nel quadro di un generale confronto con diversi soggetti interessati, al fine di superare criticità che se non superate  getteranno un ombra su questo provvedimento che rischia di segnare negativamente non solo la nostra valutazione, ma più in generale l’accoglimento da parte di lavoratori e lavoratrici dell’università e della ricerca.