Convertito in legge il decreto “Aiuti”: le ricadute sui settori della conoscenza
Indennità una tantum, Patti territoriali dell’alta formazione, studenti ucraini, differimento dei termini per le sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali.
È entrata in vigore il 16 luglio 2022 la legge 91 del 15 luglio 2022, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Il testo coordinato del provvedimento.
Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario.
Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, alla luce di tali modifiche.
Indennità una tantum
(artt. 31 e 32)
Riconosciuta una somma di 200 euro una tantum da erogare nel mese di luglio ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.
Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di luglio e se hanno usufruito per almeno un mese nel primo quadrimestre del 2022 (esteso successivamente al 23 giugno 2022) dell’esonero contributivo dello 0,8% riconosciuto a coloro che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile, che non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, del rateo di tredicesima (ossia fino a 35 mila euro annui). In tale conteggio non rientrano le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda. Per il settore privato è comunque richiesta la presentazione al datore di lavoro di un’autocertificazione del lavoratore che attesti di non essere titolare delle prestazioni indicate nell’articolo 32 del decreto legge (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza).
L’art. 36 comma 1 del Decreto Legge 73/22 ha chiarito che non sono tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA. L’individuazione dei dipendenti di tali amministrazioni pubbliche beneficiari dell’indennità di 200 euro avverrà tramite apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Hanno diritto all’indennità anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta, a domanda, dall’INPS, ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Sulle criticità di queste disposizioni si vedano la presa di posizione di CGIL, CISL e UIL e il comunicato stampa della FLC CGIL.
Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese
(art. 28 commi 1 e 2)
L’articolo (comma 1) istituisce i “Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese”, promossi dalle università nella loro autonomia per favorire l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro.
Questi Patti sono destinati alle università presenti in regioni con indici problematici in relazione ai tassi di laurea (comma 6): in particolare, devono avere parametri inferiori alla media nazionale sia sul numero di laureati rispetto alla popolazione, sia sull’occupazione a tre anni dalla laurea, sia sul numero di laureati provenienti da fuori regione. Si tratta, in genere, degli atenei del sud. Quindi con l’esplicito obbiettivo (comma 7) di ampliare l’offerta formativa STEM, oltre che colmare i divari territoriali e di genere.
A questo scopo sono destinati, a titolo di cofinanziamento, 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. A decidere la ripartizione delle risorse (comma 2 e comma 5) tra gli Atenei è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del MUR e sentito il MEF, sulla base di una commissione di 5 componenti nominata da MUR (2) e uno ciascuno da Pdcm, MEF e MES.
I patti (comma 4) si sostanziano in progetti per promuovere corsi per la formazione delle professionalità, con particolare riferimento alle discipline STEM, iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, il sostegno ad attività di ricerca e trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle PMI, anche complementari a iniziative PNRR o in corso.
I patti (comma 4) dovranno avere obbiettivi specifici indicati e un preciso cronoprogramma, rispetto ai quali saranno valutati anche tramite ANVUR, anche ai fini di possibili revoche del contributo, in particolare in relazione al numero di studenti, incremento dell’occupazione, l’incremento dell’offerta didattica in relazione al mercato del lavoro e della relativa attività di ricerca. La misura, infine non solo prevede (comma 4) ma sostiene (comma 7) con priorità di finanziamento gli accordi di programma tra le singole università, le aggregazioni o la federazione/fusione tra atenei, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture (secondo le procedure previste dall’attuale 240/2010, sinora mai attuate).
Commento: l’articolo presenta un limitato sostegno (90 milioni di euro annui) all’offerta formativa e alle attività di ricerca degli atenei situati in aree socialmente fragili del paese. Il problema è che questo sostegno è tutto declinato sul versante dell’impresa e non dello sviluppo delle università. Nell’ultimo decennio abbia visto un significativo calo di personale e risorse proprio in questi atenei, non solo in seguito ai consistenti tagli del Fondo di Finanziamento Ordinario (oltre 5 miliardi di euro nel complesso), ma per la sua distribuzione premiale (la quota base è calata da quasi l’80% al 48% attuale) che ha penalizzato in particolare le aree economicamente più deboli (spesso, ma non esclusivamente, al sud). Questo intervento è però declinato esclusivamente sul fronte delle imprese (discipline STEM, corsi e attività di ricerca in relazione alle esigenze dell’apparato produttivo e del mercato del lavoro). I limiti del sistema produttivo e del mercato del lavoro, infatti, non si risolvono schiacciando i sistemi di ricerca e alta formazione sulle specifiche, spesso incerte e congiunturali esigenze dell’attuale reticolo imprenditoriale, ma al contrario da una parte sfruttando i generali processi di qualificazione sociale che università forti e finanziate sono in grado di avviare, dall’altra sostenendo piani industriali di medio e lungo periodo, in grado di sfruttare queste risorse integrandole nello sviluppo sociale ed economico del territorio. Qualche perplessità sollevano anche le linee specifiche di intervento: come mostra il recente rapporto Almalaurea (2021), la quota di laureati in materie STEM in Italia è in linea con la media OCSE (23,7% a fronte di 23,6%), mentre l’invocazione dell’interdisciplinarietà risulta esser astratta e generica (anche a fronte della revisione in corso di ordinamenti e settori scientifico disciplinari). Infine, al di là di un processo decisionale sulla redistribuzione delle risorse verticalizzato in una commissione interministeriale, colpisce il sostegno ellittico ed improprio che viene offerto ai processi aggregazione e fusione tra atenei, previsto dalla legge 240 del 2010 ma di fatto bloccato da anni.
Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca
(Art. 28 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)
Introdotto un nuovo articolo (art. 21-bis) alla legge 240/10.
Viene istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca”, con la finalità di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e incrementare la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato.
La struttura tecnica ha le seguenti finalità
- valutare l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, anche al fine di attrarre finanziamenti del settore privato
- provvedere allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione
- nominare i componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR)
- coadiuvare il CNVR.
La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Conseguentemente è ampliata la dotazione organica del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, tale contingente di personale tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero.
Per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) e tenuto conto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. In attesa della costituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
degli studenti ucraini
(art. 46)
Confermate le disposizioni relative all’emanazione di specifiche ordinanze da parte del Ministero dell’Istruzione per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. (art. 46) In applicazione di tale disposizione è stata adottata l’ordinanza ministeriale 156 del 4 giugno 2022.
Modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19
(art. 51-ter)
Modificate alcune norme sulla sanzione di 100 euro per violazione dell’obbligo di vaccinazione. In particolare, la sanzione prevista per alcune categorie di cittadini e /o lavoratori è comminata nelle seguenti ipotesi
- mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro il 15 giugno 2022 (in precedenza, 1° febbraio 2022)
- mancato completamento del ciclo primario (qualora quest'ultimo consti di due dosi) entro il 15 giugno 2022 (in precedenza, 1° febbraio 2022)
- mancata assunzione della dose di richiamo (dose successiva al completamento del ciclo primario) entro il 15 giugno 2022 (in precedenza, 1° febbraio 2022)
Nel caso b) il termine è eventualmente posticipato in base alla data fissata dalla piattaforma di prenotazione per la somministrazione della seconda dose.
Nel caso c) il termine è posticipato tenuto conto della validità temporale (sei mesi) del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario.
Ricordiamo che la sanzione amministrativa riguarda
- i soggetti ultracinquantenni (l’obbligo di vaccinazione ha trovato applicazione fino al 15 giugno)
- specifiche categorie di lavoratori per i quali vige o vigeva l’obbligo di vaccinazione. Per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi educativi per l'infanzia, scuole, CPIA, università, Afam e ITS, l’obbligo vigeva fino al 15 giugno 2022.
La norma introdotta nel decreto legge differisce da 180 a 270 giorni il termine, che decorre dalla trasmissione da parte della ASL dell'attestazione dell'inadempimento, entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.