CPIA: come effettuare gli esami di Stato al termine del primo periodo didattico del primo livello per l’anno scolastico 2017/2018
Le disposizioni hanno ancora carattere transitorio.
Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione con la circolare ministeriale 9 del 3 novembre 2017, fornisce le istruzioni per l’anno scolastico 2017/2018 ai CPIA per l’effettuazione degli esami di Stato al termine del primo periodo didattico del primo livello dei percorsi dell’istruzione degli adulti.
Tali disposizioni hanno carattere transitorio, in quanto sia il DM 741/17, che ha disciplinato l'esame di stato conclusivo del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, sia il Regolamento che ha riorganizzato il sistema dell’istruzione degli adulti (DPR 263/12), demandano ad atti successivi la definizione delle norme su:
- modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico
- prove scritte
- colloquio
- modalità di attribuzione del voto finale
- linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Il modello di Diploma di licenza al termine del primo ciclo di istruzione è quello definito dal DM 22/09.
Ammissione all’esame
L’ammissione agli esami di stato è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente o da un suo delegato.
Preliminarmente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale devono verificare per ciascun adulto la frequenza necessaria per l’ammissione all’esame, pari ad almeno il 70% del monte ore previsto percorso di studio personalizzato (PSP). Per effettuare tale quantificazione occorre avere come riferimento il monte ore complessivo del primo periodo didattico (da 400 a 600 ore) e sottrarre la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore) e quella derivante dall’eventuale riconoscimento dei crediti.
Successivamente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale, con decisione assunta a maggioranza, devono
- disporre l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato mediante la verifica dell’acquisizione dei livelli di apprendimento relativi agli assi culturali così come declinati dalle Linee Guida di cui al Decreto 12 marzo 2015. La mancata o parziale acquisizione di tali livelli può comportare la non ammissione all’esame. In questo caso la deliberata motivazione deve essere assunta, a maggioranza, dal consiglio di classe
- formulare il giudizio di idoneità espresso in decimi senza frazioni decimali. I CPIA in autonomia potrebbe utilizzare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio= 8; Livello Avanzato= 9/10
- individuare l'asse culturale oggetto della prima prova scritta (asse dei linguaggi o asse storico-sociale)
- individuare, a richiesta dell'adulto, la lingua comunitaria, fra quelle oggetto di insegnamento nel CPIA, per la seconda prova scritta. Nel caso in cui all’adulto siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria è possibile disporre l’esonero dall’effettuazione dalla seconda prova scritta
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere verbalizzate in un apposito registro. L’esito dello scrutinio deve essere pubblicato sul sito istituzionale del CPIA e affisso all’albo dei punti di erogazione del CPIA, sedi degli esami, con l’indicazione di “Ammesso” e voto di idoneità o “Non ammesso”. In quest’ultimo caso l’adulto o i genitori, nel caso di minori, i CPIA devono utilizzare idonee modalità di comunicazione preventiva.
Per l’ammissione agli esami non è prevista la partecipazione alle prove nazionali INVALSI.
Commissione di esame
Presso ciascun CPIA è costituita una Commissione di esame composta da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico e presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA medesimo.
Durante la riunione preliminare
- il presidente della commissione comunica la costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di livello del primo periodo didattico, e l'eventuale nomina dei vicepresidenti
- viene esaminata la documentazione prodotta dai consigli di classe nella fase di Ammissione all'esame di Stato
- viene scelta la tipologia di ciascuna prova.
Per quanto non previsto valgono le norme di carattere generale sul funzionamento delle commissioni dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Calendario
Ordinariamente l’esame di stato si svolge al termine dell’anno scolastico secondo il calendario definito dal Dirigente scolastico sentito il collegio dei docenti.
Sono previste due eccezioni:
- nel caso di candidati assenti per gravi e documentati motivi è possibile effettuare gli esami in una sessione suppletiva che deve comunque concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019
- nel caso in cui il Patto Formativo Individuale preveda una durata del percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2018, è possibile svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo. A tal fine, il Patto Formativo Individuale, va trasmesso all'USR competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.
Prove di esame
Sono previste tre prove scritte e il colloquio interdisciplinare.
Le prove scritte sono le seguenti
- prima prova scritta, in italiano
- seconda prova scritta, in lingua straniera. Sono esonerati da questa prova i candidati ai quali siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria
- terza prova scritta, relativa ai risultati di apprendimento dell'Asse matematico.
Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è finalizzato ad accertare le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta. La circolare raccomanda di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Inoltre il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno, in modo anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.
Esito dell’esame
La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Per l’attribuzione del voto finale dell’esame la sottocommissione deve
- calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore
- determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti di cui al punto precedente. Tale voto viene arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Supera l’esame il candidato che abbia ottenuto un voto finale di almeno sei decimi.
Ai candidati che abbiano ottenuto una votazione di dieci decimi può essere attribuita la lode con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione.
La commissione redige, inoltre, un motivato giudizio complessivo sulla base dei criteri definiti nella seduta preliminare.
Certificazione delle competenze
Ad esito dell'esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico, così come declinate nell’allegato 2 alla circolare 9/17. I CPIA possono elaborare in autonomia un proprio modello di certificazione o utilizzare quello proposto dall’allegato 3 alla circolare.
Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena
I CPIA devono adottare ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico.
Nel caso di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma trasferiti ad altro istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CPIA,
- trasmette formalmente tutta la documentazione di rito alle Istituzioni interessate,
- definisce, sentito l'USR competente e in accordo con le suddette Istituzioni, le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.
Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico il CPIA, d'intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.