Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Attualità » Istruzione degli adulti » Istruzione degli adulti: pubblicata la nota ministeriale sulle iscrizioni a.s. 2018/2019

Istruzione degli adulti: pubblicata la nota ministeriale sulle iscrizioni a.s. 2018/2019

Ogni punto di erogazione del CPIA può accogliere le domande. Rinviato di un anno l’avvio dei nuovi percorsi dell’istruzione professionale.

07/05/2018
Decrease text size Increase  text size

Il 3 maggio scorso è stata pubblicata dal MIUR la nota ministeriale 7647 relativa alle iscrizioni ai CPIA e ai percorsi di II livello (ex corsi serali) per l’anno scolastico 2018/2019.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 15 ottobre 2018. La nota chiarisce che tenuto conto dell’utenza, è possibile accogliere, in casi motivati, le richieste di iscrizione ai percorsi di istruzione pervenute oltre il 15 ottobre 2018. L’accoglimento di tale richieste è subordinato:

  • alla definizione di criteri generali relativi alla “fattispecie che legittimano la deroga” da parte del collegio dei docenti;
  • ai limiti dell’organico assegnato.

Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presentano domanda di iscrizione direttamente alle sedi dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”.

Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano domanda alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati tali percorsi, le quali provvedono tempestivamente a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale le predette istituzioni scolastiche hanno stipulato l’accordo di rete (previsto dall’art. 5, comma 2, del DPR 263/12).

La nota stabilisce che gli adulti che si iscrivono al secondo livello dell’istruzione professionale continueranno a frequentare i percorsi di istruzione in base all’ordinamento previgente a quello previsto dal decreto di riordino (D. Lgs. 61/17). Analogamente nulla cambia per il prossimo anno scolastico per i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’acquisizione della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale.

Ricordiamo che dall’anno scolastico 2015/2016  è entrato pienamente a regime il Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti (DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015.

I corsi di istruzione degli adulti riorganizzati, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, prevedono:

  1. percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione
  2. percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica
  3. percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.

I percorsi di primo livello e di alfabetizzazione sono erogati dai CPIA, i corsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi:

  • gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione o che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • coloro che  abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi:

  • gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.

Possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine.

Ricordiamo che i CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo livello  (ex serali) sono invece incardinati nelle scuole secondarie di II grado  (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici).

Sempre nella nota sono riportate le informazioni in merito alle scadenze per la stipula dei patti formativi (15 novembre 2018) e per l’eventuale rinnovo dell’accordo di rete (1 ottobre 2018) tra il CPIA e le scuole secondarie di II grado del territorio su cui insiste, se sono subentrati elementi di difformità, come ad esempio il dimensionamento scolastico.

La nota ribadisce i chiarimenti i sulle iscrizioni degli studenti quindicenni ai percorsi di primo livello. Come chiesto dalla FLC CGIL, questi casi devono essere considerati eccezionali e non possono in alcun modo essere collegati a difficoltà comportamentale o a condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico. A tal fine la circolare sottolinea il ruolo di garanti degli Uffici scolastici regionali. Come stabilito lo scorso anno la circolare prevede che i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, possano iscriversi ai corsi di primo livello. Analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati.

La circolare stabilisce inoltre che “l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello  è garantita  prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello  superiore a quello già posseduto, ferma restando la possibilità a fronte di motivate necessità di consentire - nei limiti dei posti disponibili - l’iscrizione anche agli adulti già in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo”.

Anche in questo caso è citata la nota 16417 del 6 dicembre 2017 per richiamare gli Uffici scolastici ad effettuare accordi con gli Enti locali per l’utilizzo degli spazi adeguati anche nel rispetto della sicurezza.

Il commento

La nota, che in buona parte conferma quanto previsto nella circolare dello scorso anno, ha accolto alcune delle proposte di modifica avanzate dalla FLC CGIL. In particolare:

  • la richiesta del rinvio di un anno dell’applicazione del riordino dell’istruzione professionale
  • la possibilità che ogni punto di erogazione del CPIA sia considerato un presidio territoriale per l’accoglienza delle domande di iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti. Infatti, la grande distanza tra residenza dei potenziali corsiti e le sedi amministrative rappresenta indubbiamente uno degli elementi di più grave criticità nella funzionalità dell’intero sistema di IDA
  • l’accoglimento delle domande di iscrizione dopo il 15 ottobre in casi motivati e non solo nei “casi eccezionali”. E’ importante ricordare come i flussi di richiesta di iscrizione siano continui e spesso non accoglibili per mancanza di organico funzionale. Riteniamo questa impossibilità penalizzante per il ruolo della scuola pubblica anche nel contesto della istruzione degli adulti,
  • l’assicurazione dell’accoglienza delle iscrizioni dei minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, indipendentemente dalla stipula degli accordi tra Regione e relativo USR previsti dall’art. 3 comma 2 del DPR 263/12. Tale richiesta è ulteriormente rafforzata dalla constatazione che quanto previsto dall‘articolo 9 della Legge 47/17 riguardo all’obbligo delle istituzioni scolastiche di attivare “a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza (…) misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico (…) anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturalinon abbia avuto, al momento, alcun seguito.

In questo senso, la nota, in assenza di norme applicative della Legge 47/17 non poteva demandare al solo livello regionale la regolamentazione di questi casi, ma doveva farsi carico di fornire una indicazione chiara e immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale.

Come FLC CGIL abbiamo sottolineato come quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 47/17, in assenza di un rafforzamento delle dotazioni organiche dei CPIA, appare una mera  affermazione di principio priva di concrete conseguenze.

Inoltre abbiamo ricordato all’Amministrazione come gli accordi con gli Enti locali per l’utilizzo degli spazi adeguati anche nel rispetto della sicurezza stentino a realizzarsi, per cui molti CPIA ancora non trovano collocazione in ambienti dignitosi ed accoglienti. Tutti i casi che sono stati segnalati alla nostra organizzazione sono stati puntualmente denunciati al MIUR.

Infine, per garantire la piena funzionalità del sistema, la FLC CGIL ritiene necessario avviare in forma sperimentale il raccordo tra i CPIA e l’Istruzione degli ex corsi serali, avvalorando le esperienze che sono già in essere.