L'Assegno di Disoccupazione (ASDI) dopo la NASPI
A quasi un anno dalla istituzione dell’Assegno di disoccupazione, l’Inps pubblica una circolare che rende finalmente possibile la fruizione della prestazione da parte dei soggetti interessati.
L’ASDI
Nella logica del Jobs Act l’Assegno di disoccupazione (ASDI) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e che siano privi di occupazione e che si trovino in condizione economica di bisogno.
Con il comma 6, dell’art. 16 del D.lgs 22/15 era stato rinviato ad un successivo decreto dei Ministeri competenti la definizione della situazione economica di bisogno, dei requisiti e dei criteri di individuazione dei destinatari dell’ASDI.
Ebbene, il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2015, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale numero 13, soltanto il 18 gennaio 2016.
L’ASDI, previsto inizialmente in via sperimentale per il 2015, è stato rifinanziato per gli anni successivi (l’art. 43 comma 5 del D.Lgs 148/2015).
Contestualmente è intervenuto anche il Dlgs 150/15, che ha previsto la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego da parte dei lavoratori ai fini della conferma dello stato di disoccupazione. Il decreto disciplina anche alcuni aspetti delle politiche attive collegate all’ASDI.
Sicché solo dopo la chiusura di tale iter amministrativo l’INPS ha potuto stabilire, coerentemente con le norme vigenti, le modalità di accesso al sussidio di disoccupazione ASDI attraverso la pubblicazione, avvenuta il 3 marzo, della circolare ministeriale 47/16.
La citata circolare dell’Inps definisce chi può richiedere l'ASDI gli importi erogati e come fare domanda.
Requisiti
Per poter beneficiare dell’assegno in questione la/il lavoratrice/ lavoratore deve aver già beneficiato della Naspi per la sua durata massima e deve trovarsi ancora in uno stato di disoccupazione e deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
- età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Per gli eventi di disoccupazione iniziati entro il 1 maggio 2015, ricadenti nella tutela dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e Mini-ASpI, e che terminano entro il 31 dicembre 2015, i soggetti fruitori della prestazione di disoccupazione sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari ASDI.
La circolare dell’Inps fissa anche il livello massimo del valore ISEE che dà diritto all’erogazione dell’Asdi in 5mila euro. Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del requisito di cui alla sopra citata lettera a) è quello di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, indicato dal richiedente l’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la l’ISEE, come stabilito all’articolo 1 lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. Ai fini della ammissibilità della domanda di ASDI, il minore di cui al punto a) può anche non essere figlio del richiedente.
Per quanto concerne l’ipotesi sub b), il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
Misura e durata
L’Asdi prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% dell’importo percepito con la Naspi. La circolare dell’Inps fissa l’importo minimo e massimo del sussidio che sono pari all’ammontare della Carta Acquisti sperimentale per quanto riguarda il valore più basso (231 euro al mese) e dell’assegno sociale per il valore massimo (448,07 euro al mese). Entrambi gli importi sono incrementati proporzionalmente in base ai carichi di famiglia del beneficiario, senza comunque mai superare i 600 euro. La durata massima dell’Asdi viene stabilita in 6 mesi.
Domanda
Per accedere al sostegno deve essere presentata all’Inps attraverso la procedura informatica predisposta sul sito dell’ente entro 30 giorni dalla cessazione della Naspi. Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato di percepire l’assegno della Naspi nel periodo tra il primo maggio 2015, data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e la pubblicazione della circolare Inps, i termini di richiesta dell’Asdi decorrono a partire dal 3 marzo 2016. il lavoratore ammesso all’erogazione del sussidio, è tenuto a sottoscrivere con i servizi per l’impiego un progetto personalizzato che prevede la partecipazione a corsi di formazione e orientamento e l’accettazione di posti di lavoro eventualmente offerti. La disattenzione all’impegno sottoscritto comporta la perdita del sussidio.
Compatibilità dell’ASDI con l’attività di lavoro e decadenza
Il lavoratore che durante il periodo è collocato in ASDI instaura un nuovo rapporto di lavoro (subordinato, autonomo anche come impresa individuale) è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione identici a quelli previsti per la NASPI. Pertanto il lavoratore decade dal beneficio allorquando, senza giustificato motivo, non si presenta agli appuntamenti con il responsabile del progetto dell’orientamento, non partecipa alle iniziative formative e di riqualificazione, non accetta un’offerta di lavoro congrua.
Sanzioni
Le sanzioni sono adottate dal Servizio per l’impiego che le comunica all’INPS e all’INAIL ai fini dell’emanazione dei conseguenti provvedimenti e del recupero delle somme indebite eventualmente erogate. Contro il provvedimento del Servizio dell’Impiego è ammesso ricorso all’ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ( ANPAL).