Approvato definitivamente il decreto legge sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR
Norme su competenze digitali, scuole innovative, tempistica costruzione asili nido.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 233 del 30 dicembre 2021 di conversione del decreto-legge 152/21, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Qui il testo coordinato che è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Analizziamo le modifiche introdotte durante l’iter parlamentare, rimandando alla notizia correlata l’illustrazione delle parti rimaste identiche.
Introdotto l’art. 24-bis denominato “Sviluppo delle competenze digitali” in relazione all’attuazione della linea progettuale M4-C1 – Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare, alfine di favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali:
- nel triennio 2022/23 – 2024/25 il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado (Legge 107/15 art. 1 commi 124 e 125) individua tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale;
- entro il l’a.s. 2024/25 sono integrati gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le scuole secondarie di II grado;
- a decorrere dall’a.s. 2025/26 nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding ), nell'ambito degli insegnamenti esistenti.
Tali finalità sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Parzialmente modificate le disposizioni che disciplinano le modalità attuative dell’investimento denominato “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” che rientra nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR. Il Piano prevede un finanziamento di 800 milioni di euro, di cui 600 milioni provenienti dal PNRR (nuovi progetti) e da 200 dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), per la costruzione di 195 scuole (costo medio unitario 4.102.564,10). Il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica è strettamente connesso con il Piano scuola 4.0 finalizzato a favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano che dovrà essere adottato dal Ministero entro il 30 giugno 2022 e che prevede risorse per 2,1 miliardi di euro da utilizzare entro il 2025.
Premesso che l’obiettivo del “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” è la costruzione di scuole:
- innovative dal punto di vista architettonico e strutturale;
- altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica;
- inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport
l’art. 24 del DL 152/21 come modificato dalla Legge 233/21, prevede l’indizione di un concorso di progettazione selettivo articolato in due gradi
- il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. A tal fine sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva.
Al termine del concorso di progettazione, che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
Ai vincitori del concorso di progettazione:
- è corrisposto un premio (1° premio pari a 37 mila euro) a condizione che siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento;
- è affidata, da parte degli enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Tali affidamenti sono effettuati con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Da notare che la gran parte delle risorse per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la corresponsione dei premi vengono prelevate dalla legge 440/97: 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023.
Riguardo al fondo “Asili nido e scuole dell’infanzia” istituito con al legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 59 della legge 160/19) è stata inserita una specifica norma che prevede la fissazione del termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di tale fondo che rientrano a pieno titolo nel PNRR. La necessità di fissare un termine preciso è motivata con l'esigenza di rispettare gli obiettivi del Piano.
Il fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il termine sarà fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno da adottare entro il 31 marzo 2023.