Alternanza scuola-lavoro: importanti chiarimenti del MIUR
Le indicazioni riguardano, tra l’altro, la gratuità dei percorsi, la responsabilità progettuale, la contrattazione di istituto, lo status degli studenti
Il MIUR con la nota 3355 del 28 marzo 2017 trasmette una serie di chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, finalizzati a fornire risposte ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.
Come proposto dalla FLC CGIL, i 18 chiarimenti interpretativi sono preceduti da una serie di principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti
- i percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107/15, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie
- la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, tenuto conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie
- l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro dalla legge 107/2015
- la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo
- la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi
- la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo, è erogata secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto
- per il personale docente sono retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi (CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 1 lettera a)
- rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui all’articolo 1 comma 33 della legge 107/2015 esclusivamente i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono
- la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante
- l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno
- la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente
- gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti
- l’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali
- gli studenti sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
Tra i chiarimenti interpretativi più rilevanti segnaliamo i seguenti
- gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo non possono essere impegnati nelle fasce notturne
- nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati
- gli atti di natura negoziale obbligatori ai fini dell’avvio, da parte dell’istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono
- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo
- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo
- nel caso di studenti ripetenti nell’a.s. 2016/17 la classe quarta, “il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza”. Analoga soluzione potrà essere adottata per gli studenti che nell’a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe
- lo studente che ripete nell’a.s. 2016/17 la classe terza è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe
- il tutor della struttura ospitante è tenuto ad informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. “Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente”
- occorre evitare il ricorso a “pacchetti tutto incluso” che prevedano attività genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i percorsi di studi
- il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto
- le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all’interno della scuola. L’incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, deve essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta
- per il tutor esterno non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005
- per i dirigenti scolastici non è possibile prevedere uno specifico compenso legato alla progettazione e al coordinamento dei percorsi di alternanza (art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/01)
- le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/1994 e O.M. 90/2001), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La rispondenza di tali esperienze a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove
Ulteriori chiarimenti riguardano:
- l’alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva
- l’alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
- l’alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
- l’obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza
- i buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza
- l’impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza
- la privacy nella attività di alternanza scuola lavoro
- i candidati esterni ai futuri esami di Stato dell’a.s. 2017/2018.
Commento
Le FAQ, recepiscono proposte e osservazioni, pubblicate anche sul nostro sito, che abbiamo espresso in più occasioni sia nei rari incontri ufficiali con l’Amministrazione che durante le numerose iniziative territoriali e nazionali organizzate su questa problematica.
Particolarmente rilevante è la scelta del MIUR di predisporre una serie di principi generali utili alle scuole per orientarsi nei casi concreti che sono molto più variegati di quelli contemplati nei chiarimenti. In questo ambito il riferimento alla contrattazione di istituto per la retribuzione del personale coinvolto nei percorsi di alternanza appare un elemento di chiarezza di grande rilievo.
Le risposte ai quesiti relativi alle ripetenze, esami di idoneità e futuri esami di stati, mettono in evidenzia in maniera lampante l’insensatezza di aver quantificato in maniera precisa il numero di ore svolgere in alternanza. Pertanto agli esami di idoneità o agli esami di Stato potranno presentarsi candidati che non hanno svolto attività in alternanza intesa come metodologia e che al massimo certificheranno eventuali esperienze di lavoro (che non è alternanza). Si tratta di un’evidente disparità di trattamento rispetto agli studenti interni obbligati ad effettuare un preciso monte ore. Le soluzioni proposte richiamando le norme in vigore non sono, ovviamente, in grado di dare una risposta risolutiva che potrà essere data solo con una modifica della norma primaria.
Segnaliamo, infine, come il MIUR si sia impegnato ad elaborare uno specifico documento su alternanza e disabili. La FLC CGIL ha chiesto che tale documento sia oggetto di discussione preventiva nelle scuole e con le parti sociali.