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Apprendistato: Accordo in Conferenza Stato Regioni

Definito il 15 marzo scorso il quadro di riferimento per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali

20/03/2012
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Il D.Lgs. 167/11 (Testo Unico Apprendistato, TUA), prevede la possibilità di conseguire titoli di studio di competenza del sistema dell’IeFP,  la qualifica professionale (triennale) o il diploma professionale quadriennale, mediante il contratto di apprendistato.

L’art. 3 del TUA stabilisce che tale tipologia di apprendistato:

  • può essere utilizzato per giovani dai 15 ai 25 anni
  • riguardo alla “componente formativa”, la durata del contratto non può essere superiore ai tre anni per qualifica professionale e ai quattro per il diploma professionale
  • è utile per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione che, come è noto, nel nostro Paese si consegue con il compimento dei 16 anni.

Il medesimo articolo 3 demanda la definizione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato alle Regioni e Province autonome, nell’ambito di un accordo da stipulare nella Conferenza Stato Regioni, sentite le parti sociali.

L’accordo e di conseguenza le regolamentazioni regionali devono obbligatoriamente

  • fare riferimento alle qualifiche e ai diplomi professionali definiti ai sensi del Decreto Legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo (D. Lgs. 226/05)
  • prevedere un monte ore di formazione, interno ed esterno all’azienda, congruo al conseguimento dei titoli di studio
  • rinviare ai contratti collettivi di lavoro le modalità di erogazione della formazione aziendale nell’ambito degli standard definiti da ciascuna regione.

L’Accordo in conferenza permanente Stato Regioni è stato sancito nella riunione del 15 marzo 2012 mentre le parti sociali sono state sentite nei giorni precedenti. La posizione della CGIL è stata espressa in un apposito documento di proposte.

I contenuti

L’Accordo stabilisce quanto segue

  • le qualifiche e i diplomi professionali che è possibile conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato sono quelli previsti dal Repertorio nazionale dell’offerta di IeFP definito dall’accordo del 27 luglio 2011, integrato dall’accordo del 19 gennaio 2012, recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011. Il repertorio è formato da 22 qualifiche professionali triennali e 21 diplomi professionali quadriennali. Le Figure riferite alle qualifiche e ai diplomi possono essere articolabili in specifici profili regionali
  • Le Figure professionali del repertorio nazionale di IeFP fanno riferimento alle aree professionali definite dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 che attende di essere recepito in un apposito Decreto del Presidente della Repubblica
  • Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, sono:
  • le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle stabilite dall’allegato 3 del DM 15 giugno 2010 (che recepisce l’Accordo del 29 aprile 2010)
  • gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali sono quelli definiti per ciascuna figura nell’Accordo del 27 luglio 2011 che istituisce il Repertorio dell’offerta nazionale di istruzione e Formazione Professionale;
  • i percorsi formativi in apprendistato devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
  • le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva
  • l’erogazione dell’ulteriore formazione aziendale deve avvenire nel rispetto del Piano formativo dell’apprendista. In ogni caso, deve essere assicurata la tracciabilità di questa formazione secondo modalità definite dalle Regioni e Province Autonome
  • nei percorsi formativi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dovrà essere posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base
  • i percorsi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni non devono necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo;
  • la  durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso;
  • le modalità e i modelli di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 226/05.
Il commento

L’Accordo stipulato il 15 marzo è destinato ad avere rilevanti ripercussioni sul secondo ciclo del sistema educativo ed in particolare sulla filiera tecnico professionale.

Esso è il frutto di un complesso e faticoso compromesso nel quale non mancano aspetti di criticità mentre appaiono di fondamentale importanza le ulteriori regolazioni nell’ambito delle normative regionali.

Obbligo di istruzione e apprendistato

La FLC ribadisce la propria netta e decisa contrarietà all’assolvimento dell’obbligo di istruzione all’interno del contratto di apprendistato. L’applicazione di questa specifica normativa sarà oggetto di uno specifica azione in termini vertenziali.

Apprendistato e ordinamento dell’Istruzione e Formazione Professionale

Da un punto di vista "ordinamentale" appare non condivisibile la proposta che i percorsi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possano derogare ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D.Lgs 226/05 e agli accordi e alle intese sull'IeFP, se  dell'apprendista sia fra i 18 e i 25 anni. Si tratta palesemente di una forzatura che tende a privilegiare eccessivamente la flessibilità dei percorsi rispetto ad una loro forte identità.

Allo stesso tempo non appare condivisibile il blando richiamo alle competenze di base nel caso di percorsi in apprendistato erogati tra i 15 e i 18 anni. In questo caso non vi è solo un problema di identità ma anche di presidio del "curricolo" dei percorsi IeFP che, nel caso di apprendisti quindicenni, coincide con il termine dell'obbligo di istruzione.

Non appare né convincente, sia da un punto di vista metodologico che di merito, un modo di procedere basato fondamentalmente sull'individuazione di deroghe alle norme che riguardano il sistema dell'IeFP, piuttosto che sulla ricerca di una chiara strutturazione dei percorsi in apprendistato coerente e pienamente integrato con tale sistema.

Monte ore formativo.

L’accordo prevede un monte ore formativo generico non inferiore a 400 ore e un’ulteriore formazione aziendale la cui erogazione è stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Le 400 ore sono al netto degli eventuali riconoscimenti di crediti formativi per competenze già acquisite da parte di apprendisti di età superiore ai 18 anni. Mettendo insieme quindi le norme ne viene fuori che:

  1. il monte ore annuo deve essere superiore alle 400 e quindi fare riferimento all’ordinamento regionale dell’IeFP (che prevede un complessivamente un minimo di 990 ore annue)
  2. solo per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni è possibile prevedere riconoscimenti che comunque non possono far scendere il monte ore formativo annuo sotto le 400 ore
  3. a questo monte ore formativo occorre aggiungere l’ulteriore formazione aziendale evidentemente legato alle competenze di indirizzo.

Certificazione delle competenze.

Sulla titolarità della certificazione delle competenze, tema centrale nell’ambito di tutta la problematica connessa all’apprendistato utile per il conseguimento dei titoli di studio, occorre preliminarmente ricostruire la fitta rete di riferimenti e rimandi presenti nell’Accordo.

L’Accordo stabilisce che le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale nonché gli quelli relativi alle competenze acquisite, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono definite dall’art. 20 del D.Lgs 226/05.  Questo aspetto è di grande rilievo in quanto il preciso richiamo a tale articolo, rientrante nei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) rappresenta una puntualizzazione rispetto alla non applicabilità dei LEP per gli apprendisti tra i 18 e i 25 anni prevista nella Premessa dell’Accordo. In particolare l’art. 20 prevede che:

  • gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e degli esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento
  • tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi
  • per il conseguimento della qualifica e del diploma è necessario superare un apposito esame
  • nelle commissioni per gli esami sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti
  • le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino»
  • ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Tenuto conto che occorre anche compilare appositi attestati definiti dall’Accordo del 27 luglio 2011 appare del tutto evidente che la certificazione non potrà che essere rilasciata da un ente autorizzato a erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Non è legittima una certificazione rilasciata unicamente dall’impresa sia in forma singola che associata.