Apprendistato professionalizzante: una nuova circolare dopo le modifiche introdotte dalla legge 133/08
È stata pubblicata da parte del Ministero del Lavoro una nuova circolare che chiarisce l'applicazione dell'art. 23 del Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/08.
La circolare 27/08 intende fornire chiarimenti dopo le recenti novità introdotte in materia di apprendistato dal decreto legge 112/08.
I punti principali sono:
Durata: la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a sei anni e viene meno il precedente limite di durata minima di due anni. A tal fine si ipotizza che la contrattazione collettiva a qualsiasi livello possa definire percorsi brevi di formazione in ragione della formazione da acquisire. L’attivazione di contratti in apprendistato professionalizzante brevi rischia di stravolgere il corretto esercizio del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali impiegati precedentemente.
Trasformazione anticipata del rapporto di lavoro: il contratto di apprendistato professionalizzante può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in tal caso si mantiene il regime contributivo agevolato anche dopo l’avvenuta trasformazione agevolata.
Formazione esclusivamente aziendale: la circolare ribadisce il canale di formazione esclusivamente aziendale destinato a operare in parallelo con il canale della formazione pubblica. Viene sostenuta la tesi secondo la quale a qualsiasi livello la contrattazione collettiva può determinare definizione, svolgimento durata e riconoscimento della formazione impartita in maniera esclusivamente aziendale. Quindi “definito cosa s’intenda per formazione aziendale” a qualsiasi livello della contrattazione collettiva, gli effetti sono esenti da qualunque necessità di raccordo con le disposizioni regionali. Di conseguenza, non solo le 120 ore di “formazione formale” possono essere derogate, ma sarebbe anche possibile, ad es. in sede aziendale, stabilire che la formazione per gli apprendisti possa risolversi nel semplice affiancamento al lavoratore qualificato. Inoltre la durata sarebbe del tutto indipendente dalle 120 ore e può configurarsi come iter per acquisire comunque la qualifica contrattuale ed essere registrato nel libretto formativo. Secondo noi occorre che le nuove intese nazionali concordino di mantenere al livello nazionale la regolazione dell’apprendistato per la definizione della qualità, durata e modalità di svolgimento della formazione formale nell’apprendistato, e garantire il loro rispetto nel secondo livello. Una particolare attenzione va posta al ruolo, attribuito da alcuni CCNL, agli enti bilaterali nella loro capacità di valutare la congruità dei progetti di apprendistato con le disposizioni del CCNL. Altri problemi si pongono, in merito a questa innovazione normativa: c’è la necessità di avere un “punto di contatto” tra i sistemi regionali e l’attività della contrattazione collettiva. Deve essere infatti chiaro che non esiste al mondo un sistema, quale quello prefigurato dalla circolare e dalla legge, in cui convivono due sistemi di governo della formazione senza che l’uno sappia cosa fa l’altro, anzi senza che nessuno dei due si debba preoccupare di cosa faccia l’altro. Il riconoscimento della formazione in apprendistato esclusivamente aziendale varrà ai soli fini contrattuali, come esplicitato dallo stesso art. 23 della Legge 133, al di fuori quindi del sistema delle qualifiche professionali regionali e quindi di una più ampia spendibilità ai fini di successivi percorsi formativi e di attività lavorative in altri comparti contrattuali. Non è, infatti, prevista una certificazione finale delle competenze da parte delle Regioni ed è anche possibile che i profili formativi siano definiti dalle parti sociali al di fuori del costituendo sistema nazionale degli standard minimi. Si pone, di conseguenza, anche il problema della compatibilità tra le indicazione dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato e la decontribuzione prevista per l’apprendistato in presenza di una formazione senza certificazioni formali trasferibili in altri contesti. La distinzione tra “qualifica” da conseguirsi con l’apprendistato per il diritto dovere o con la formazione professionale, e la “qualificazione” che è il compito specifico dell’apprendistato professionalizzante pongono problemi teorici che non vengono effettivamente affrontati e non producono effetti nel sistema dell’istruzione (ma interferisce con la titolarità regionale in materia), ma si limita all’ambito contrattuale. E’ evidente, invece, che con la nuova disposizione si sia voluto introdurre una cesura definitiva tra due sistemi che invece prima si voleva, correttamente, che si intersecassero. Da ultimo, giova ricordare che la “qualificazione” di cui si parla nel testo non mira solo ad avvenire sul lavoro ma con l’”acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali”, il che rende conto della natura non aziendalistica della formazione da erogare anche nell’apprendistato professionalizzante.
Sottoinquadramento del lavoratore e profili retributivi: si torna qui ad insistere sulla cumulabilità del sottoinquadramento contrattuale e della retribuzione in percentuale.
Roma, 21 novembre 2008