Scuola non statale. Anche gli apprendisti hanno diritto alla tutela previdenziale in caso di malattia
Facendo seguito a quanto disposto nella legge Finanziaria, con propria circolare l’Inps ha comunicato che il trattamento di malattia, compresa la relativa indennità, per i lavoratori apprendisti è la stessa di quella prevista per i lavoratori subordinati
A decorrere dal 1 gennaio 2007 viene riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori apprendisti lo stesso trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori subordinati. Nel recepire le norme contenute nel comma 773 della legge Finanziaria, l’INPS, con propria circolare – n. 43 del 21 febbraio 2007 – ha disposto che a detto personale assunto con contratto di apprendistato, ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sono estese le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti anche in caso di malattia. Ciò vale per tutte e tre le tipologie di apprendistato e indipendentemente dal settore di attività di appartenenza. Quindi le nuove disposizioni interessano anche tutte e tutti le lavoratrici e i lavoratori apprendisti che operano nella scuola non statale sulla base di quanto stabilito dai rispettivi CCNL di riferimento ovvero di Agidae, Aninsei e Fism.
In considerazione che la dottrina e la giurisprudenza prefigurano l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato sebbene con facoltà di recesso a fine periodo, trova, ai fini del trattamento normativo ed economico di malattia, piena applicazione la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare.
Viene così regolarizzata e in maniera definitiva la situazione previgente in base alla quale all’apprendista non veniva riconosciuto dall’INPS, durante il periodo di malattia, alcun trattamento economico salvo qualche piccola tutela prevista dalla specifica contrattazione collettiva.
Roma, 28 febbraio 2007