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Accordo sulla mobilità 2000/2001

Le novità per il settore EDA

15/01/2000
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I corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, i posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola elementare e media), i posti attivati presso le strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale) costituiscono posti di insegnamento compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti del personale (art. 19 comma 1).
A decorrere dall’anno scolastico 2000/01 i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola elementare e media transitano sui corrispondenti posti presso i centri territoriali, che saranno dotati di un codice proprio. Il personale titolare di distretto sarà assegnato ai centri dai provveditorati agli studi prima dell’effettuazione delle operazioni di mobilità.
E’ possibile presentare domanda per altra scuola o circolo o per altro centro territoriale con i movimenti a domanda.
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta sono effettuati solo in presenza di una richiesta specifica. (art. 22 comma 1 e 2).
I docenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza nei corsi presso ospedali e istituzioni penitenziarie e nei corsi per adulti hanno priorità per la mobilità territoriale nella prima e seconda fase (trasferimenti comunali e provinciali). (art.31 comma 1 e 2 ).

Pubblichiamo il testo elaborato dal Ministero della pubblica istruzione in materia di educazione degli adulti e di percorsi integrati di istruzione e formazione da presentare la collegato alla finanziaria

CAPO IV

Principi in materia di educazione degli adulti e di percorsi integrati di istruzione e formazione

Art. 10
(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti, di riordino dei corsi di istruzione degli adulti e di valutazione nei percorsi integrati di istruzione e formazione)

1. Per consentire l'arricchimento culturale e la qualificazione professionale degli adulti in tutte le fasi della vita, è istituito il sistema nazionale integrato di educazione degli adulti, con caratteristiche di flessibilità e di modalità dell'offerta formativa, tali da consentire la personalizzazione dei percorsi formativi e la loro spendibilità nei contesti di studio e di lavoro. Al sistema integrato di istruzione e di formazione professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e volontariato, le iniziative degli enti locali, nonché le altre attività culturali pubbliche, le imprese e le loro associazioni, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1112.
2. Con uno o più decreti adottati di concerto dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali, nel confronto con le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio, i criteri per la determinazione degli standard minimi, la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equipollenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro. A questo fine viene istituito un apposito comitato nazionale che assicuri l'integrazione dei sistemi formativi e la concertazione con le parti sociali.
3. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme d'attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1 e le relative dotazioni organiche, con piena valorizzazione dei crediti scolastici, formativi e di lavoro. A tal fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo da assicurare la più ampia autonomia ai centri territoriali.
5. In tutti i percorsi integrati di istruzione e formazione, la valutazione è effettuata, alle scadenze stabilite dai relativi progetti, collegialmente dai docenti e dai formatori che vi hanno prestato la propria opera.