Certificazione dei crediti formativi: il parere del CNPI
Nella seduta di oggi il CNPI ha approvato un parere sulla certificazione dei crediti formativi conseguiti in alternanza scuola-lavoro in applicazione dell’accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni
Nella seduta di oggi il CNPI ha approvato un parere sulla certificazione dei crediti formativi conseguiti in alternanza scuola-lavoro in applicazione dell’accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni.
Il parere riguarda, in particolare, l’Ordinanza Ministeriale con la quale si stabiliscono le procedure da seguire in presenza di richieste di rientro negli istituti di istruzione secondaria superiore da parte di alunni che hanno seguiti percorsi si formazione di altra natura, come ad esempio corsi di formazione professionale o i “percorsi integrati sperimentali” operanti in alcune regioni.
Il documento dell’Organo Collegiale non si limita alle sole osservazioni di carattere tecnico ma, seguendo una consuetudine ormai consolidata, esprime giudizi, anche in questo caso non lusinghieri, sulle ragioni politiche alla base dell’iniziativa ministeriale e sullo stesso sistema in cui essa si colloca.
Tra gli altri, spicca il giudizio negativo sulla cosiddetta sperimentazione in atto di percorsi integrati, nonché la valutazione di episodicità e frammentarietà di questi provvedimenti, non a caso definiti “provvedimenti tampone”, scaturenti dalla abrogazione della legge n. 9/99 che aveva innalzato l’obbligo scolastico.
Altro punto su cui si è soffermata l’attenzione critica del CNPI è quello relativo alla composizione delle commissioni previste per il riconoscimento dei crediti, che secondo la bozza di Ordinanza sarebbe costituita sia da docenti che da “esperti” provenienti dal mondo del lavoro e della formazione professionale.
Sull’argomento il consiglio ha sollevato un problema di legittimità ed un dissenso di merito.
L’illegittimità scaturisce dal fatto che l’Ordinanza interviene a modificare una materia disciplinata dalla legge. Quanto al merito, il Consiglio sottolinea in sostanza come la funzione valutativa ai fini dell’inserimento in un percorso esclusivamente scolastico sia di stretta competenza della scuola e deve perciò essere affidata ai soli docenti che possono avvalersi nella fase istruttoria anche di apporti esterni, come del resto la legge prevede esplicitamente.
Roma 10 novembre 2004