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IFTS, il Ministero presenta un documento di base per la discussione

Il documento ha per oggetto: "Schema di accordo in Conferenza unificata ai sensi D. Lgs n. 281/97 per la prima applicazione del DPCM 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e per la costituzione degli istituti tecnici superiori".

03/04/2009
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Nell'attesa dell'incontro richiesto al Ministro sul tema dell'istruzione tecnica superiore pubblichiamo il documento di base presentato dal Miur al Comitato nazionale IFTS.

Il documento affronta temi che richiedono specifici incontri con le parti sociali, pertanto gli incontri del comitato nazionale IFTS non possono essere considerati esaustivi.

Roma, 3 aprile 2009

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Oggetto: schema di accordo in Conferenza unificata ai sensi D. Lgs n. 281/97 per la prima applicazione del DPCM 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e per la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Documento di base per la discussione

Premessa

Il MIUR, di concerto con il MLPS e il MISE, avvia la prima applicazione del DPCM in oggetto sulla base di uno specifico accordo in sede di Conferenza unificata, in relazione alle proposte formulate dal Comitato Nazionale per l'IFTS e agli esiti del più ampio confronto con le parti sociali e con le altre amministrazioni interessate in una apposita conferenza dei servizi, da programmare a norma dell'art. 3, comma 1, del DPCM ai fini della integrazione degli interventi.

Tale accordo interviene nella fase transitoria di cui all'art. 15 del DPCM, da estendere sino all'anno 2010/2011, nel quale entreranno in vigore i nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al Decreto legislativo n. 226 /05, come novellato dall'art. 13, comma 8 bis, della legge n. 40/07.

Si propone che tale accordo contenga:

Il citato accordo costituisce uno strumento molto importante per definire, sulla base di criteri generali condivisi, i regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, del DPCM, ai fini della determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore, in relazione all'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi e dei relativi standard.

Indicazioni nazionali

Aspetti comuni

I percorsi degli istituti tecnici superiori e quelli dell'IFTS sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente ai capi II e III del DPCM, con riferimento ai seguenti criteri generali, oltreché alle caratteristiche comuni e agli standard minimi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DPCM:

  1. assumono l'approccio di filiera con riferimento: a) alle aree tecnologiche per gli ITS; b) alle aree economico-professionali per l'IFTS;

  2. si sviluppano a livello superiore, in modo coerente con la formazione acquisita dagli studenti a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, ferma restando la possibilità di realizzare moduli propedeutici per i giovani che non sono in possesso di titoli coerenti con il percorso di specializzazione richiesto;

  3. i relativi risultati di apprendimento sono descritti secondo quanto previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 riguardante l'EQF.

Istituti tecnici superiori

Gli istituti tecnici superiori, sin dalla fase di prima applicazione del DPCM, sono realizzati in modo da sostenere progressivamente gli interventi destinati ai distretti produttivi e alle reti di imprese, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico, correlati a "Industria 2015".

Si propone, pertanto, che vengano considerate prioritarie le aree tecnologiche per le quali risultano già emanati, da parte del MISE, i bandi per la presentazione delle candidature e/o pubblicati i piani dei progetti di innovazione industriale, riguardanti:

Nell'allegato A), tali aree sono articolate nei principali ambiti che le caratterizzano, da definire meglio in esito alla Conferenza dei servizi sopra richiamata. A tali aree potrebbe essere aggiunta quella riguardante l'ICT per la sua rilevanza trasversale, in attesa della conclusione dell'iter del disegno di legge n. 1195 del 2008.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di prendere in considerazione le proposte avanzate da alcuni Collegi e Ordini professionali che chiedono di prevedere sin d'ora, sulla base di specifici accordi, percorsi di sei semestri ai fini dell'accesso ai relativi albi.

In questa prima fase, i regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, del DPCM, potrebbero descrivere i risultati di apprendimento con riferimento soltanto agli ambiti che caratterizzano le aree tecnologiche e non anche agli indirizzi che, ove necessario, dovrebbero caratterizzarle.

Per quanto riguarda l'ammissione ai percorsi, si propone di:

Per quanto riguarda le competenze in esito ai percorsi, si propone di considerare quanto segue:

Ai fini della individuazione delle competenze tecnico-professionali, si conta di valorizzare i risultati conseguiti dai Poli IFTS di settore in relazione alla precedente programmazione e quelli prodotti dai percorsi CIPE IFTS/ricerca nonché di tener conto dei fabbisogni formativi di innovazione espressi dalle imprese che hanno partecipato ai bandi del piano "Industria 2015".

Percorsi IFTS

Si ritiene che debbano essere riconsiderati i 5 settori (Agricoltura; Industria e artigianato-Manifatture- Edilizia-ICT; Commercio e Turismo, Trasporti; Servizi assicurativi e finanziari; Servizi pubblici e servizi privati d'interesse sociale) determinati con l'accordo 1° agosto 2002.

A questo fine si propone di valorizzare gli approfondimenti condotti nell'ambito del tavolo unico nazionale costituito presso il ministero del lavoro, che hanno consentito di individuare 25 aree economico-professionali in relazione ai settori economici definiti dalla classificazione ATECO 2007 e alla nomenclatura delle unità professionali (NUP).

Nell'allegato B), redatto dal Ministero del lavoro, è contenuta una prima ricognizione, che può consentire di individuare le aree economico-professionali ritenute prioritarie nella prima fase di applicazione del DPCM. Nell'allegato medesimo è riportato anche l'elenco delle figure nazionali di riferimento già condivise con i precedenti accordi in sede di Conferenza unificata, anche ai fini di un loro eventuale aggiornamento. Sono state escluse soltanto le figure del settore Trasporti marittimi che, in relazione alla durata biennale dei percorsi, andrebbero inserite nell'elenco di cui alla lettera A.

Per quanto riguarda le competenze comuni relative a tutti i percorsi, si propone di rivisitare le competenze di base e trasversali già condivise, in modo da essenzializzarle anche alla luce del monitoraggio condotto dall'ISFOL, fermo restando che esse vanno descritte secondo il format EQF.

Titoli finali

I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, del DPCM dovranno determinare la denominazione da attribuire ai titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi. Si propone che i titoli finali assumano le seguenti denominazioni:

La corrispondenza dei titoli finali con i livelli considerati dal Quadro europeo delle qualifiche (EQF) dovrà essere oggetto di specifico approfondimento nel corso della riunione del Comitato nazionale, programmata il 25 marzo p.v..

Profili organizzativi

Si propone di prevedere che nell'Accordo sia indicata la data entro la quale le Regioni si impegnano a comunicare le loro eventuali deliberazioni in merito alla costituzione degli istituti tecnici superiori. Si suggerisce in proposito il 31 luglio p.v..

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