Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Attualità » Formazione lavoro » IFTS ITS PON » Legge 107 e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): sottoscritto in Conferenza Stato Regioni un Accordo modesto e deludente

Legge 107 e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): sottoscritto in Conferenza Stato Regioni un Accordo modesto e deludente

La situazione di paralisi istituzionale favorisce l’autoreferenzialità di alcune Regioni. Siamo ormai vicini al "rompete le righe ed ognuno per sé".

25/01/2016
Decrease text size Increase  text size

Il 20 gennaio 2016 è stato sottoscritto in Conferenza Stato Regioni l’Accordo per la definizione della struttura e del contenuto dei percorsi annuali di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008 ai fini dell’accesso percorsi erogati dagli Istituti tecnici Superiori (ITS).

Legge 107/15 e percorsi IFTS

L’Accordo è stato sottoscritto in applicazione del comma 46 della legge 107/15. Tale comma stabilisce che ai percorsi ITS possano iscriversi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  2. diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti devono essere definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come è noto i percorsi IFTS:

  • sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di  programmazione dell'offerta formativa
  • hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore
  • sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Con il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013:

  • sono state definite le specializzazioni (oltre venti), che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, e i relativi standard formativi minimi
  • sono stati adottati i modelli di certificati di specializzazione tecnica superiore "per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali  e tra questi e il sistema dell'istruzione".

I contenuti dell’Accordo

Ai sensi dell’art. 69 della Legge 144/99, i percorsi IFTS sono progettati e gestiti da università, scuole secondarie di II grado, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. L’art. 2 dell’Accordo del 20 gennaio 2016 ha inserito anche gli Istituti Tecnici Superiori tra i soggetti che insieme agli altri, possono progettare e gestire i percorsi IFTS.

L’art. 3 prevede che le specializzazioni nazionali e lo standard delle competenze comuni e trasversali saranno riviste e potenziate, al fine di garantire a tutti i giovani che accedono ai percorsi IFTS un’offerta formativa adeguatamente potenziata, tenuto conto dei profili e dei percorsi degli istituti tecnici superiori. Tale rivisitazione sarà effettuata dal Tavolo Tecnico Interistituzionale composto dal MIUR, dal Ministero del lavoro e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione delle Regioni.

In attesa della rivisitazione a cura del tavolo interistituzionale, a partire dall’anno formativo 2016/2017 le competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale (Allegato E al DI 7 febbraio 2013) sono integrate con quelle allegate all’accordo del 20 gennaio 2016. In particolare:

  • è introdotta la competenza “Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici”
  • la competenza “Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune” è arricchita con ulteriori abilità, tra cui quella di comunicare in lingua inglese a livello B1 del QCER, e conoscenze.

L’art. 4 stabilisce la correlazione delle filiere formative tra IeFP, IFTS e ITS.

In particolare:

  • coloro che siano in possesso del diploma quadriennale IeFP possono accedere all’annualità IFTS in base alle correlazioni stabilite dall’allegato B del DI 7/2/2013
  • coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione IFTS possono accedere ai percorsi ITS in base alle correlazioni stabilite dagli allegato B e C al D.I. 7/2/2013 sugli IFTS e dall’allegato al Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 contenente le linee guida  relative alle misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Da notare che in questo groviglio inestricabile di rimandi probabilmente gli estensori dell’Accordo hanno commesso qualche errore nei riferimenti.

In questa tabella la nostra elaborazione delle correlazioni in base alla vigente normativa. 

L’art. 6 stabilisce che l’accordo dovrò essere recepito con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Ministro del lavoro e che la sua applicazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commento

L’Accordo evidenzia lo stato di paralisi in cui (soprav)vive il settore dell’istruzione tecnica superiore. Lascia senza parole il fatto che, a fronte di un preciso obbligo di regolamentazione dell’annualità IFTS, previsto dalla legge 107/15, la Conferenza Stato Regioni non trovi di meglio che rinviare le decisioni ad un altro tavolo, quello tecnico interistituzionale composto dal MIUR, dal Ministero del lavoro e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione delle Regioni. Di tavolo in tavolo è chiaro il gioco di alcune regioni (con qualche supporter nazionale): non si vuole nessuna regolamentazione nazionale e, di conseguenza, nessun sistema nazionale di formazione tecnica superiore. Tutto si gioca nella difesa del proprio orticello costruito in questi anni con le poche risorse messe in campo.

Questo si accompagna alle scelte della Legge 107/15 che sul versante degli ITS, prevede solo interventi di mera gestione e un generale abbassamento dei livelli di istruzione per l’accesso ai relativi percorsi. Il quadro si completa con la consueta mancanza di risorse per gli IFTS e con il blocco degli stanziamenti nazionali sugli ITS a livelli che definire irrisori è troppo poco.

Naturalmente dell’intervento delle parti sociali non si trova traccia in alcun punto del testo. La desolante situazione che si è venuta a creare dovrebbe probabilmente far riflettere coloro che hanno predicato e praticato l’estromissione soprattutto delle organizzazioni sindacali, come toccasana per rigenerare il sistema della formazione tecnica superiore.

Ribadiamo: non è più rinviabile un profondo cambio di rotta nelle scelte politiche di settore, a partire dal pieno coinvolgimento delle parti sociali, pena la progressiva consunzione dell’intero sistema. In tale contesto la FLC CGIL non mancherà di dare il proprio contributo di idee e proposte.