Risorse per l’alternanza scuola-lavoro: il punto della situazione
Le risorse si stanno progressivamente riducendo.
Come è noto il comma 39 della Legge 107/15 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro all’anno, a partire dal 2016, per l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro così come riordinata dalla medesima Legge. Stiamo assistendo ad una progressiva erosione di tali risorse a seguito delle disposizioni di carattere finanziario via via approvate dal Parlamento. Infatti per il 2018 le risorse già ridotte a € 98.409.035 a seguito della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16) ,dovrebbero subire un’ulteriore decurtazione di 2 milioni di euro in base a quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2018. La cifra disponibile dovrebbe quindi attestarsi per il 2018 a € 96.409.035. Il medesimo disegno di legge prevede una riduzione anche per il 2019 pari a € 2.900.000 (risorse disponibili € 97.100.000) e una riduzione stabile a partire dal 2020 pari a € 2.943.000 (risorse disponibili pari a € 97.057.000).
I criteri di ripartizione sono stati definiti dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 2015 (Tabella 2 – Quadro D – Alternanza Scuola Lavoro)
In base alla elaborazione della FLC CGIL che fa riferimento ai dati degli studenti iscritti al secondo biennio e quinto anno di tutte le filiere della scuola secondaria di II grado, i parametri per studente per il 2017/18 sono i seguenti:
Parametro annuale per alunno |
Parametro 4/12 per alunno |
Parametro 8/12 per alunno |
|
Licei |
43,18 |
14,75 |
28,43 |
Istituti Tecnici |
86,36 |
29,49 |
56,87 |
Istituti Professionali |
86,36 |
29,49 |
56,87 |
Elaborazione FLC CGIL su dati MIUR “Anticipazione sui principali dati della scuola statale” Settembre 2017 e sui criteri di ripartizione di cui al DM 834/15.
Le risorse potrebbero essere ulteriormente ridotte in applicazione dell’articolo 1 comma 311 della Legge 232/16 che prevede che alle risorse della 107/15 per l’alternanza accedano anche le istituzioni scolastiche paritarie.
Ricordiamo che con la nota 3355/17 il MIUR ha precisato che :
- l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro dalla legge 107/2015
- la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo
- la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi
- la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo, è erogata secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto
- per il personale docente sono retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi (CCNL 29/11/2007 art. 88 comma 1 lettera a).
Per la FLC CGIL l’alternanza obbligatoria non deve comportare alcun costo per gli studenti e le rispettive famiglie.