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Scuole superiori e attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro: stop dell’ANPAL alla pubblicazione dei curricula degli studenti

La pubblicazione può avvenire solo su richiesta degli interessati.

13/06/2017
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L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) istituita con il D.Lgs. 150/2015, con la nota operativa 5751 del 12 aprile 2017, inviata alle istituzioni scolastiche e al MIUR, informa che ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, possono pubblicare sui siti istituzionali i curricula degli studenti solo previa esplicita richiesta da parte degli interessati (ovvero degli esercenti la potestà genitoriale in caso di soggetti minori di età), preceduta da idonea informativa sul trattamento dei dati personali. 

Pertanto la pubblicazione non potrà essere più disposta d’ufficio e non sono più consentiti meccanismi di adesione strutturati con la formula del cosiddetto “opt-out”, in base alla quale l’istituzione scolastica rende noto di procedere alla comunicazione o diffusione dei dati personali dei propri studenti salva diversa determinazione espressa degli interessati.

Tali disposizioni si applicano anche alle Università statali e non statali, e ai consorzi universitari

La nota dell’Anpal è stata emanata a seguito di specifiche indicazioni operative emanate con nota 6 marzo 2017 n. 8515 dal Garante della privacy in tema di trattamento dei dati personali degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale.

Come è noto, l’art. 29 della Legge 111/11 prevede l’obbligo per le scuole secondarie di II grado statali e paritarie, le università statali e non statali, i consorzi universitari, di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro quali soggetti autorizzati ad effettuare attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Tale obbligo comporta:

  • la pubblicazione sui siti istituzionali delle scuole secondarie di II grado dei “curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio”
  • la pubblicazione sui siti istituzionali delle università e dei consorzi universitari dei “curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio”
  • l’interconnessione dei soggetti sopra elencati alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale ClicLavoro;
  • il rilascio alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di ogni “informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro”

Le modalità di interconnessione a ClicLavoro furono definite dal Decreto del Ministro del Lavoro del 20 settembre 2011 e dalla circolare ministeriale 7572 del 4 agosto 2011 a firma congiunta degli allora ministri Gelmini e Sacconi. Ulteriori indicazioni operative furono pubblicate con la nota del Ministero del lavoro 6154 del 20 dicembre 2011 e con la nota 5734/12 del medesimo Ministero.

Con le ultime disposizioni del Garante della privacy e dell’Anpal gli obblighi di pubblicazione dei curricula degli studenti risultano superati.

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