Le nostre proposte di emendamento al decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione
Pubblichiamo le nostre proposte per l’efficienza delle istituzioni e a tutela del personale dei settori della conoscenza.
In questi giorni è in corso il dibattito parlamentare per la conversione in legge del Decreto legge 90 sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. Abbiamo già pubblicato un commento relativamente agli articoli riguardanti i settori della conoscenza.
Pubblichiamo ora le specifiche proposte di emendamento che abbiamo inviato ai gruppi parlamentari.
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PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DL 90/2014
Art 1.
Dopo il comma 4 aggiungere il 4 bis
Al fine di salvaguardare la funzionalità del sistema educativo di istruzione e formazione nelle regioni in cui risultano esaurite le graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici e fino alla rinnovazione delle procedure concorsuali disposte dalla giustizia amministrativa non si applicano le disposizioni del comma 1 al personale dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato.
Motivazione: in alcune regioni le scuole sono prive di dirigenti scolastici e si deve ricorrere alle reggenze. Allora, laddove non vi siano vincitori di concorso in attesa di essere immessi in ruolo (cioè le graduatorie di vincitori di concorso sono esaurite) e laddove vi sono posti di Dirigenti Scolastici, si deve consentire la permanenza in servizio al fine di non dover ricorrere alle reggenze (cioè ad altri Dirigenti Scolastici che hanno già una scuola da dirigere).
Art 1 comma 5
inserire dopo le parole
“Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,”
le seguenti parole: con esclusione del personale del comparto università, dei ricercatori e dei professori universitari.
Motivazione: va ricostituita in questo campo l’uniformità di applicazione al personale universitario, attualmente diviso tra personale tecnico amministrativo e ricercatori a cui si applicano le disposizioni in oggetto e professori universitari a cui non si applicano. L’Università è peraltro un settore costituzionalmente tutelato e non può essere oggetto di decisioni unilaterali delle amministrazioni chi va collocato in quiescenza e chi no.
Art 3 comma 2
al 1° paragrafo sostituire le parole “… 50 per cento …” con
“ 100 per cento …”;
al 2°paragrafo sostituire le parole “60 per cento” con
“100 per cento”
e “80 per cento” con
“100 per cento”;
Motivazione: è evidente l’urgenza di riportare il turn over al 100% in istituzioni, come gli EPR, che necessitano di investimenti e di una immissione massiccia di giovani ricercatori e addetti alla ricerca, superare la precarietà dilagante giunta a valori del 40%, contrastare la fuga dei cervelli e favorire il rinnovamento generazionale. In quest’ottica, le Disposizioni per il ricambio generazionale contenute nel presente DL, appare inefficace se almeno nei settori della conoscenza, come gli epr, non si riporta il turn over al 100%.
Art 3 comma 10
Aggiungere alla fine la seguente frase:
“c) al quarto periodo, dopo le parole: "l'autorizzazione di cui al presente comma” sono inserite le seguenti:
"e le relative assunzioni”;
Motivazione: le migliorie inserite dal DL al terzo paragrafo, ovvero la possibilità di avere l’autorizzazione al reclutamento insieme a quella delle autorizzazioni ad assumere, vanno estese anche agli EPR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 21.
Art. 3
inserire un nuovo comma che elimini nelle Università il meccanismo del punto organico con la dicitura seguente:
“nelle Universita’ è eliminato il meccanismo del punto organico”.
Motivazione: lo strumento dei punti organico, infatti, genera difficoltà interpretative ed applicative, a fronte di una normativa sul turnover che opera un espresso riferimento alla disponibilità finanziaria reale derivante dal turnover stesso e al reale impegno di bilancio in sede di reclutamento.
Art. 4 comma 1
Inserire alla fine del comma 1
“Sono esclusi dalle presenti disposizioni i comparti della Scuola, Università ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale”.
Motivazione: questi settori non appartengono al generico mansionario delle Pubbliche amministrazioni ma rivestono una loro specificità. Il contenuto dell’articolo non è chiaro da questo punto di vista, Va quindi esplicitata l’esclusione per tutti i comparti della conoscenza.
Art. 5
Aggiungere alla fine dell’articolo:
“Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i comparti della Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale”.
Motivazione: questi settori non appartengono al generico mansionario delle Pubbliche amministrazioni ma rivestono una loro specificità. Il contenuto dell’articolo non è chiaro da questo punto di vista, Va quindi esplicitata l’esclusione per tutti i comparti della conoscenza.
Art. 13
Dopo la parola “dirigenziale” aggiungere
“fatte salve le retribuzioni connesse alla elaborazioni di progetti finanziati dal Fondo sociale europeo nelle istituzioni scolastiche”.
Motivazione: i Dirigenti Scolastici utilizzano tali fondi nei Piani cosiddetti PON e POR e partecipano alla elaborazione dei progetti, anche di edilizia e architettura, senza avere a disposizione alcuno staff (al contrario di Dirigenti tecnici e ingegneri degli Enti locali o dello stato che giustamente svolgono un lavoro già compreso nella loro qualifica dirigenziale).
Art 21 comma 1
Eliminare le parole
”e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche”;
Aggiungere alla fine del comma 1 le seguenti parole:
“La Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche è soppressa, senza oneri per l'Istat.La funzione di formazione in campo statistico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione è delegata all'Istat per garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della funzione statistica. L'Istat adotta entro 90 giorni le conseguenti modifiche regolamentari".
Motivazione: la Scuola Superiore di Statistica può anche essere soppressa, ma questo non può comportare un onere per l’ISTAT con il taglio al Fondo di Finanziamento Ordinario, come sembrerebbe essere dalla lettura dell’articolato, in quanto la Scuola in questione nasce senza un finanziamento proprio, ma per la volontà dell’Ente di dotarsene, con oneri a carico dell’Ente e quindi senza percepire alcun finanziamento aggiuntivo. La scuola dell'Istat da quando è nata non ha mai avuto autonomia di spesa né un budget specifico. La decisione di unificare le scuole in questione si rivelerebbe quindi ingiustamente dannosa per l’Istat.Sarebbe inoltre lesivo dell'autonomia dell'Istat, ente indipendente e autonomo, sottrargli la pianificazione ed attuazione della formazione interna. Al contempo la formazione nel campo della statistica ufficiale, in particolare agli enti del Sistan, non può che essere in capo all'Istat (cfr. D.Lgs. 322/89, art. 15 comma i*): se non direttamente, almeno su delega della SNA.