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Il Ministero del Lavoro detta le prime indicazioni operative sulle nuove co.co.co.

Primi chiarimenti interpretativi relativamente alle "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA".

05/02/2016
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Con l'entrata in vigore del DLgs 81/15 è stato abrogato il contratto a progetto introdotto dal DLgs 276/03 di cui agli artt. 61-69 bis, facendo tuttavia salvo l’art. 409 del c.c., ovvero i “rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale”. Con la circolare n. 3 del 1 febbraio 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni orientative relativamente alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”.

Il dicastero precisa, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/15, che si applica il rapporto di lavoro subordinato qualora il rapporto di collaborazione si concretizzi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. etero-organizzazione).

Questo a significare che ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare congiuntamente sia determinati orari di lavoro sia a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano accertate le condizioni di legge ovvero la prestazione lavorativa va considerata e disciplinata dal rapporto di lavoro subordinato. Su questo punto il Dicastero precisa ulteriormente che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si debba intendere le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; mentre per “continuative” il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. Ne consegue che la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, consente che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

Il Ministero del Lavoro, contestualmente precisa che il comma 2 dell’art. 2 del DLgs 81/15, fa comunque salve, esonerandole dall’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, le collaborazioni etero-organizzate che risultano:

  • realizzate sulla scorta di accordi collettivi di livello nazionale stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore (sul punto la circolare ministeriale richiama espressamente la risposta ad interpello n. 27 del 15 dicembre 2015);
  • prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione in albi professionali;
  •  realizzate nel contesto di attività prestate nell’esercizio della propria funzione dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e a commissioni;
  • rese per prestazioni a fini istituzionali nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (sul punto la circolare richiama la risposta ad interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 che estende la deroga anche al CONI stesso e alle Federazioni Sportive Nazionali).

Oltre alle collaborazioni esentate dal vincolo presuntivo dell’art. 2, comma 1, del DLgs 81/15 per espressa previsione di legge, il Ministero, in risposta all’Interpello n. 5 del 20 gennaio 2016, peraltro richiamato dalla stessa circolare, ha escluso dal campo di applicazione della disposizione citata anche i rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi (artt. 106 e 109, DLgs 209/05).

La circolare n. 3/16, inoltre, evidenzia il potere sanzionatorio degli ispettori del lavoro anche nei riguardi delle collaborazioni etero-organizzate in deroga, sottolineando che esse possono essere riqualificate nelle forme del rapporto di lavoro subordinato (operazione individuata come “astrattamente ipotizzabile”), all’esito di un accertamento ispettivo, se saranno valorizzati i criteri identificativi della etero-direzione (art. 2094 c.c.).

Nella circolare in questione, infine, il Ministero del lavoro precisa che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.

Qualora l’accesso ispettivo, invece, abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del DLgs. 81/15 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Per il Ministero del Lavoro tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016 sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Nonno, cos'è il sindacato?

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