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INPS e Indennità di maternità/paternità in favore degli iscritti alla gestione separata

La circolare fornisce istruzioni amministrative e operative in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

29/02/2016
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L’art. 13 del DLgs 80 del 15 giugno 2015 ha apportato modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335 dell'8 agosto 1995. In particolare è stato inserito l’art. 64-bis in materia di adozioni e affidamenti e l’art. 64-ter in materia di automaticità delle prestazioni.

Con propria circolare 42 del 26 febbraio 2016, l’INPS fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

In particolare viene ribadito che l’indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, è per un periodo di astensione di 5 mesi. Contestualmente viene stabilito, in coerenza con la legge, che il diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla gestione separata spetta al lavoratore e alla lavoratrice anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

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