Ispettorato nazionale del Lavoro: benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva
Una nuova circolare dell'INL con alcune precisazioni in merito alla precedente circolare 7.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 9/2019, fornisce alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, che riconosce i benefici contributivi ai datori di lavoro che rispettano gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
In ordine a tale disposizione, l’INL con la Circolare in oggetto fornisce istruzioni ai propri ispettori i quali, al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, dovranno svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In altri termini l’INL ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Tuttavia, conclude l’INL, resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà comunque la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.