Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Attualità » Pari opportunità » Esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di essere adibite al lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria

Esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di essere adibite al lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria

Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1247 del 23 ottobre 2007. I divieti di cui all’art. 16 del Dlgs 151/2001 si applicano anche al lavoro a progetto e a tutte le altre categorie assimilabili iscritte alla gestione separata dell’Inps.

25/10/2007
Decrease text size Increase  text size

Novità positive per le lavoratrici con contratto a progetto, in collaborazione coordinata e continuativa, in partecipazione e altre tipologie assimilabili, iscritte nella gestione separata dell’Inps art. 2, comma 26, legge n.335/1995.

Il Decreto del 12 luglio del Ministero del Lavoro e della Previdenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1247 del 23 ottobre 2007 estende, infatti,anche al lavoro parasubordinato i divieti di cui all’art. 16 del D.Lgs 151/2001

Pertanto è fatto divieto adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 del decreto legislativo in questione, laddove, previa autorizzazione, il periodo di astensione obbligatoria prima del parto viene ridotto di un mese ed elevato a quattro mesi l’astensione post partum;

b) quando il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Detta norma si applica, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale in questione, anche alle esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata. Queste possono accedere all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’estensione del divieto di adibire le donne al lavoro, di cui all’art. 17 del D.Lgs 151/2001 ovvero i periodi di interdizione anticipata a seguito di complicazioni del parto ed altre casistiche, si applica per intero ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata e agli associati in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte appunto alla gestione medesima.

Mentre per coloro che esercitano attività libero professionale, sempre iscritte alla gestione separata, il citato art. 17 del D.lgs 151/2001 si applica nel caso previsto dal comma 2 lettera a), ovvero a seguito di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Viene inoltre stabilito che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi indicati nel decreto hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 276/2003, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal contratto individuale.

Infine il decreto, oltre a richiamare le modalità di calcolo nel conteggiare le indennità, precisa che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Roma, 25 ottobre 2007

Altre notizie da: