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Le nuove norme sulle dimissioni volontarie nel lavoro privato

Dopo la Camera anche il Senato approva le nuove disposizioni sulle dimissione volontarie. Un altro tassello per debellare le “dimissioni in bianco”, strumento usato dal datore di lavoro per ricattare il lavoratore. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge le direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

04/10/2007
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A chi non conosce in particolare il mondo del lavoro privato, il provvedimento varato dal Senato, in via definitiva, il 25 settembre u.s. può apparire come un fatto secondario e marginale. Ma non è così! Si tratta invece di una norma di una rilevanza non indifferente che consente al lavoratore di sottrarsi da pesanti ricatti da parte del datore di lavoro soprattutto in quelle realtà dove le vessazioni sono all’ordine del giorno e dove imperversa il lavoro irregolare e sottopagato.

La richiesta di " dimissioni firmate in bianco" al momento dell'assunzione è una pratica spesso utilizzata dalle aziende di tutti i settori produttivi allo scopo di mettere i lavoratori nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà.

In un settore come quello della scuola e della formazione privata tale pratica è stata spesso utilizzata sia per impedire processi di sindacalizzazione dei lavoratori sia per ricattare i lavoratori nei loro diritti ad avere il pieno riconoscimento di quanto sancito dai contratti che dalla legislazione sul lavoro.
Viene così meno “un’arma” in mano a datori di lavoro senza scrupoli che con il ricorso a tale stratagemma mettevano il lavoratore nella condizione di non nuocere.

Con le " Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera" il legislatore vuole, quindi, raggiungere l’obiettivo di eliminare tale prassi riequilibrando, così, il rapporto di forza tra contraenti cercando di garantire la parte più debole ossia il lavoratore.

Il provvedimento interessa tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla caratteristica e dalla durata, i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, i lavoratori a prestazione occasionale e in associazione in partecipazione agli utili e i lavoratori soci di cooperative.
La lettera di dimissioni da parte del lavoratore va presentata su appositi moduli, pena la nullità, predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.

I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

Roma, 5 ottobre 2007

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