Le novità della legge di bilancio 2018 per la previdenza complementare pubblica
Equiparato al privato il trattamento fiscale e introdotte nuove modalità di adesione.
Nella legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17) sono state introdotte alcune importanti novità sui temi della previdenza complementare pubblica.
Vengono estese ai dipendenti pubblici le disposizioni del Dlgs 252/05 riguardanti la deducibilità dei premi e contributi versati oltre al regime di tassazione delle prestazioni. Pertanto dal 1 gennaio 2018 la deducibilità dei premi versati al fondo Espero o al fondo Perseo-Sirio si innalza fino a 5.164,57 € annui. La tassazione delle prestazioni (riscatto capitale, pensione integrativa) scende al 15% e si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15°anno, fino ad un minimo del 9%.
Nella tabella seguente troviamo un prospetto riepilogativo delle principali novità.
Prestazioni pensionistiche |
Fino al 31/12/2017 |
Dal 1/1/2018 |
In forma di rendita |
Tassazione progressiva al netto dei rendimenti, già tassati, e eventuali contributi non dedotti |
Aliquota dal 15% fino al 9% |
In forma di capitale |
Tassazione separata |
Aliquota dal 15% fino al 9% |
Anticipazioni |
Fino al 31/12/2017 |
Dal 1/1/2018 |
Spese sanitarie |
Tassazione separata |
Aliquota dal 15% fino al 9% |
Acquisto/Ristrutturazione prima casa |
Tassazione separata |
Aliquota del 23% |
Spese formazione istruzione |
Tassazione separata |
Aliquota del 23% |
Viene introdotta, per gli assunti successivamente alla data del 1 gennaio 2019, la possibilità che le parti istitutive dei fondi pensione regolamentino le modalità di adesione anche attraverso forme di silenzio-assenso garantendo una piena diffusione delle informazioni e la libera espressione di volontà dei lavoratori (c.157)
RITA
(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
L'accesso alla RITA riguarda i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare. Per la scuola e l’AFAM il fondo di previdenza complementare è Fondo Espero, per università e ricerca è il Fondo Perseo-Sirio. La RITA consente di utilizzare il capitale accumulato nel fondo sotto forma di rendita fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Possono accedere alla RITA:
- i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che possono vantare 20 anni di contribuzione;
- i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi e risultano inoccupati da più di 24 mesi.
Alla RITA viene applicata la tassazione con aliquota base del 15% (esistendo i fondi da meno di 15 anni nessun aderente potrà usufruire della riduzione dello 0,3% annuo previsto dalla norma) oppure, a scelta del lavoratore, viene applicata la tassazione ordinaria.