Pensioni, decorrenza dei trattamenti e altri interventi a partire dal 2011
L'INPS e l'INPDAP con due circolari illustrano le modifiche sulla previdenza introdotte dalla L. 122/10.
Con la circolare n. 18/2010 dell'INPDAP e n. 126/2010 dell'INPS vengono forniti numerosi chiarimenti sugli effetti degli interventi in materia di pensioni introdotti dal Governo con la Legge122/10 in particolare con gli articoli 9 e 12.
Qui di seguito riportiamo in breve sintesi le norme che riguardano i lavoratori della conoscenza.
Requisiti per la pensione di vecchiaia
(conta solo l’età anagrafica)
Nei settori privati (scuola non statale, formazione professionale, istruzione universitaria e afam non statali):
Uomini 65 anni
Donne 60 anni
Nel settore pubblico (scuola statale, afam, università e ricerca):
Uomini 65 anni
Donne 61 anni nel 2010 e 2011, 65 anni dal 2012.
Le lavoratrici che avevano maturato entro il 31 dicembre 2009 il diritto alla pensione di vecchiaia con le norme allora vigenti (60 anni) o che acquisiscono i requisiti richiesti nel 2010 o nel 2011 (61 anni) possono chiedere all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto e quindi successivamente andare in pensione anche senza il possesso dei nuovi requisiti.
Requisiti per la pensione di anzianità
(età anagrafica + anzianità contributiva)
Validi per pubblico e privato e sia per gli uomini che per le donne
Anno |
Età anagrafica |
Anzianità |
Quota (somma di età e anzianità) |
Solo anzianità contributiva (indipendentemente dall'età anagrafica) |
|
Entro il 31.12.2010 | 59 | 36 |
95 |
Oppure | 40 |
60 | 35 | ||||
Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 |
60 | 36 |
96 |
Oppure |
40 |
61 | 35 | ||||
Dal 2013 | 61 | 36 |
97 |
Oppure | 40 |
62 | 35 |
Dal 2015 l'età anagrafica richiesta potrebbe subire un incremento non superiore a tre mesi, e di conseguenza anche la quota 97.
Il successivo adeguamento avverrà nel 2019 e da lì in poi con cadenza triennale.
Decorrenza della pensione
Dal 2011 la decorrenza del trattamento di pensione è fissata dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (18 mesi in caso di totalizzazione dei contributi). In questi casi è previsto il mantenimento in servizio fino alla data di effettivo pensionamento.
Fanno eccezione a tale regola solo i lavoratori della Scuola statale e dell'AFAM, che avendo un'unica data di uscita, mantengono le regole previgenti: la pensione decorre dal 1 settembre (1 novembre per l'AFAM) dell'anno solare nel quale si maturano i requisiti per la pensione.
Altri chiarimenti
Nelle circolari sono anche illustrate le altre modifiche introdotte dalla Legge 122/10 ed in particolare:
- l'adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei lavoratori a partire dal 2015
- l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia (65 anni) a decorrere dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego
- le nuove norme sulle ricongiunzioni contributive
- gli effetti retributivi e pensionistici della riduzione delle retribuzioni oltre i 90.000 euro.
Per maggiori dettagli e per la consulenza sulle posizioni contributive individuali è possibile rivolgersi direttamente a tutte le sedi locali dell'INCA CGIL.