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Università e Ricerca: al Senato il ddl sulla riforma del pre-ruolo e reclutamento approvato alla Camera

La FLC CGIL propone alle forze politiche gli emendamenti per cambiare un provvedimento sbagliato!

29/09/2021
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La FLC CGIL da diversi anni sottolinea la necessità di eliminare ogni figura precaria all’interna del mondo dell’università e della ricerca, riconducendo le tipologie di lavoro atipico nel quadro di rapporti di lavoro stabili, con piene garanzie retributive e normative.

Per questo ha richiesto, insieme ad altre organizzazioni sindacali e associazioni, l’eliminazione dal Disegno di Legge 2285 delle borse di ricerca (una figura ibrida e ambigua, sospesa nel nulla tra percorsi formativi e attività di ricerca) e degli assegni di ricerca (una figura atipica di lavoro subordinato, senza chiaro inquadramento e relativi diritti), ritenendo che dopo il percorso di dottorato sia possibile e si debba accedere direttamente a percorsi tenure (università) o in cui è comunque prevista una successiva stabilizzazione (enti di ricerca). Una richiesta prioritaria di eliminazione dell’art. 2 e dell’art. 4 del disegno di legge che, in primo luogo, confermiamo con convinzione. In ogni caso, a fronte dell’asserita intenzione da parte del governo e delle forze parlamentare di voler mantenere l’attuale impianto del DL, ritiene almeno necessario sviluppare politiche inclusive nei confronti delle figure atipiche che vi sono definite. Per questo ritiene fondamentale ricondurre entro rapporti di lavoro definiti nazionalmente, con diritti e condizioni di lavoro uniformi, alcune figure professionali precarie che sono state definite per legge, ma a cui si applicano contratti di lavoro individuali di diritto privato regolati autonomamente dai diversi Atenei, anche con profonde differenziazioni in relazione a compiti, impegni, carichi di lavoro e elementi accessori della retribuzione (come ad esempio buoni pasto, mense, servizi di welfare, ecc). Lavoratori e lavoratrici appunto atipici, in quanto estranei a garanzie e uniformità dello Stato giuridico della docenza universitaria, soggetti ad una regolazione contrattuale dei loro rapporti di lavoro ma esterni al perimetro contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca.

Nello specifico, si propone di sostituire i profili definiti dalla legge 240 del 2010 delle borse di ricerca (articolo 18 comma 5 lettera f) e degli assegni di ricerca (articolo 22), introducendo due figure a tempo determinato nel CCNL Istruzione e Ricerca a cui si applicano tutti i relativi istituti contrattuali ivi previsti.

Collaboratore di ricerca. Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili dei progetti di ricerca. Il contratto è a tempo determinato della durata di 12 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Il titolo di studio previsto per l’accesso è la laurea magistrale. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nel trimestre ed è definito in accordo con il responsabile del progetto di ricerca. L’introduzione di questa nuova figura professionale normata anche economicamente dal contratto potrà essere impiegata anche negli Epr, ed è valida al fine del raggiungimento del requisito dei tre anni di esperienza di ricerca utile alla partecipazione al concorso da ricercatore e da tecnologo.

Assistente di ricerca (post doc). L’assistente di ricerca è uno studioso che partecipa alle attività di ricerca assieme agli strutturati universitari. La sua attività consiste nello svolgimento di specifici programmi di ricerca proposti dall’ateneo. Il contratto di lavoro è a tempo determinato della durata massima di tre anni.  Il titolo di studio previsto per l’accesso è il dottorato di ricerca. L’orario di lavoro è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, le modalità di svolgimento sono correlate alla specifica attività di ricerca. Gli ulteriori aspetti del rapporto di lavoro andranno normati nel prossimo CCNL.

Il Disegno di Legge 2285 in discussione alla VII commissione del senato in sede redigente interviene su queste figure, sia quella delle borse che quella degli assegni di ricerca rispettivamente all’articolo 2 e all’articolo 4.

Di seguito gli emendamenti proposti, a cui se ne aggiunge uno all’articolo 5 per esplicitare criteri e procedure di conclusione del percorso tenute al termine del terzo anno della nuova figura di ricercatore a tempo determinato, ed infine una proposta all’art 8 di fase transitoria, in grado di offrire concreti percorsi di stabilizzazione al personale precario attualmente negli atenei.

Dobbiamo inoltre segnalare che l’introduzione dell’articolo 6, in cui si introduce in modo affrettato e forzoso un parallelismo delle figure e dei canali di reclutamento del personale tra Università ed Enti di Ricerca, presenta una formulazione approssimativa, contradditoria e concretamente ingestibile nella realtà. Pertanto, si ritiene necessario lo stralcio dell’art.6 e il rinvio ad apposita legge delega. In questo quadro, proponiamo anche all’art 3 un emendamento per permettere e sostenere l’attivazione di dottorati di ricerca negli Enti di Ricerca, in convenzione con le università.

Emendamento sostitutivo Art 2 [borse di ricerca]

Art.2 (Collaboratore di ricerca)

  1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono attivare contratti di lavoro post lauream a tempo determinato per coadiuvare le attività di ricerca. Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili di progetti di ricerca.
  2. In fase di rinnovo, il CCNL Istruzione e Ricerca recepirà la figura professionale del collaboratore in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.
  3. Possono concorrere alle posizioni di collaboratore  di ricerca  esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la posizione di collaboratore  di ricerca , con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
  4. Le procedure per il conferimento dei contratti di collaboratore  di ricerca  sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
  5. Le posizioni di collaboratore di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi.
  6. Negli Enti pubblici di ricerca tale figura può essere impiegata al solo fine di maturare il requisito dei tre anni di esperienza equivalenti al dottorato di ricerca, utili ad accedere alle procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di ricercatore e tecnologo.
  7. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
  8. E’ soppresso l’articolo 4 della legge 30 Novembre 1989, n.398.

Articolo aggiuntivo all’articolo 3 [corsi di dottorato ed enti di ricerca]

Aggiungere il seguente comma 2 bis

All'art. 4 della legge 210/98 è aggiunto il comma 2 bis: Al fine di ampliare le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, gli enti pubblici di ricerca di cui all’art.1  del dlgs 218/16, in coerenza con le proprie mission istituzionali, possono istituire previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, corsi di dottorato realizzati in collaborazione con le università che restano esclusive  erogatrici del titolo accademico. Con successivo DM, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il ministro dell’università e della ricerca sentito il ConPER dovrà definire linee guida e procedure per l’attivazione dei dottorati presso gli Epr.

Emendamento sostitutivo Art 4 [Assegno di ricerca]

Art.4 (Assistente di ricerca)

  1. L’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.
  2. Le università possono attivare contratti di lavoro post dottorale a tempo determinato per la partecipazione alle proprie attività di ricerca.
  3. In fase di rinnovo, il CCNL Istruzione e Ricerca recepirà la figura professionale dell’assistente di ricerca in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.
  4. Possono essere destinatari dei contratti di assistente di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca, i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio, ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione, comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso le università  o presso gli enti di Ricerca.
  5. Le modalità per il conferimento dei contratti di assistente di ricerca   sono disciplinate con regolamento dell'università prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
  1. pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire i contratti per assistente di ricerca seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
    b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire i contratti di assistente di ricerca.
  1. Le università, con proprio regolamento, possono riservare una quota dei contratti di cui al presente articolo a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
  2. Le posizioni di assistenti di ricerca possono avere una durata compresa da dodici a ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei mesi. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi

Emendamento aggiuntivo all’ Art 5 [Ricercatore a tempo determinato]

Sostituire il comma 3, lettera C con il seguente.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata di tre anni, si estende sino ad un massimo di sette anni in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 5 e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato ….;

Sostituire il comma e) con il seguente:

e) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: « nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »; 2) al primo periodo, le parole « che abbia conseguito l’» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del conseguimento dell’»; 3) al secondo periodo, le parole: « , alla scadenza dello stesso, » sono soppresse; 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione per la mancata abilitazione nazionale, può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

Emendamento soppressione art. 6 [Enti di ricerca]

L’introduzione dell’art.6 genera una involuzione normativa che irrigidendo le norme sul reclutamento rischia di far assistere anche negli EPR quanto avvenuto nelle Università a seguito dell’introduzione della legge 240 del 30 dicembre 2010 (legge Gelmini). Ravvisiamo, solo per citare le più macroscopiche, le seguenti, preoccupanti, criticità:

  • Verranno generate 2 tipologie di TD: quelli a valere su fondi di progetto e quelli di nuova introduzione per i quali gli EPR dovranno, in sede di stesura del piano di fabbisogno, indicare le coperture finanziarie. Anche l’immissione in ruolo verrà a differenziarsi, tra chi potrà essere assunto a livello iniziale e chi a livello intermedio.
  • C’è il rischio, concreto, che il III livello professionale si trasformi, come successo per i ricercatori universitari a tempo indeterminato, in una categoria “ad esaurimento”. Appare comunque improponibile che stante il dato del 70% dei ricercatori e tecnologi in ruolo attualmente collocati al livello di ingresso (III livello), i ricercatori a tempo determinato previsti dall’art. 6, per determinare una sorta di equiparazione con quelli previsti all’art.5 per l’università, vengano immessi in ruolo al livello intermedio, scavalcando così ricercatori e tecnologi con molta più esperienza e titoli. Se si vuole spingere per questa equiparazione l’unica strada percorribile passa per il finanziamento della soppressione del III livello, da realizzarsi all’interno della riforma dell’ordinamento professionale prevista nel prossimo rinnovo del CCNL.
  • Vi è anche il rischio, in assenza di una modifica dell’ordinamento professionale, di un sostanziale blocco delle procedure ex art.15 per la valorizzazione del personale, quantomeno di III livello, vista il profilarsi di immissione in ruolo di personale inquadrato nel II livello professionale tramite la procedura di conversione dei contratti TD o, addirittura, per chiamata diretta dal personale RTD universitario.
  • Si determinerà un diverso trattamento della figura di Tecnologo, tipica degli EPR, che non avrebbero possibilità di inquadramento all’interno delle Università.

È del tutto evidente la necessità di un approfondimento rispetto alle conseguenze dell’applicazione di quanto previsto con l’art.6, che seppur pensato con l’obiettivo di creare le migliori condizioni di osmosi tra i settori dell’università e della ricerca, non riconosce e non valorizza il ruolo e la specificità degli EPR e del suo personale ed anzi rischia di generare solo confusione ed iniquità. Pertanto per quanto sopra premesso riteniamo che non sia possibile sanare in alcun modo le criticità introdotte da tale articolo con semplici interventi emendativi e quindi si chiede lo stralcio dell’art.6 e il rinvio ad apposita legge delega.

Art. 8. (Norme transitorie e finali)

 In deroga alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. All'atto di conferimento della posizione di Ricercatore in Tenure Track di cui all'articolo 5 comma 1, vengono scomputati i predetti rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della legge 240/2010.

  • Per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24 lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  • Sino al quinto anno successivo all’approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTT di cui all'articolo 5 comma 1, riservate a ricercatori a tempo determinato di tipo a di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n.240/2010 in ruolo nel proprio ateneo ai sensi del comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
  • Sino al quinto anno successivo all’approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTT di cui all'articolo 5 comma 1, ai sensi dell’art. 24 comma 2, riservate a dottori di ricerca che abbiano svolto attività di ricerca come ricercatori a tempo determinato di tipo a di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n.240/2010 o per almeno 4 anni come assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre n.240/2010;
  • Le università, per i successivi cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, vincolano con apposito decreto ministeriale nelle procedure di selezione pubbliche corrispondenti ai piani di reclutamento almeno quattro quinti delle risorse entro il primo anno, almeno i due terzi il secondo anno, almeno la metà il terzo anno, almeno un terzo il quarto anno e almeno un decimo il quinto anno. Tali risorse sono destinate all’assunzione di RTT di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini delle procedure riservate di cui ai predetti commi 7 e 8.

Articolo 8 bis - stanziamenti

Al fine della realizzazione dei predetti commi 7, 8 e 9 di cui all’articolo 8 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è incrementato di 850 milioni di euro.