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Il Tar Lazio sulla sospensiva richiesta dai sindacati confederali

Comunicato stampa di Enrico Panini

12/07/2004
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Comunicato stampa di Enrico Panini
Segretario generale FLC Cgil

Il Tar del Lazio, al termine dell’udienza di oggi, nonostante una lunga riunione in camera di consiglio non ha concesso la sospensiva richiesta dai Sindacati Scuola confederali, in relazione alle norme di attuazione della Legge Moratti, in attesa della sentenza di merito.

Il Tar conferma così, purtroppo, l’orientamento già assunto in occasione di un ricorso presentato dal Codacons e discusso alcune settimane fa. Ciò nonostante che l’impugnativa presentata dai Sindacati scuola confederali riguardasse un maggiore numero di materie e ponesse ulteriori questioni rispetto a quelle poste dal Codacons.

In sostanza, il Tar non ha voluto cambiare atteggiamento rispetto al pronunciamento di pochi giorni prima che, di fatto, ha condizionato la valutazione del Tribunale.

Forse su questa decisione può aver pesato anche la circostanza che nella giornata di domani il Consiglio di Stato discuterà il ricorso del Codacons avverso la sospensiva negata dal Tar.

Prendiamo atto della decisione del Tar anche se non condividiamo nel modo più assoluto l’Ordinanza verso la quale ci riserviamo di ricorrere al Consiglio di Stato non appena saranno rese note le motivazioni.

Comunque, convinti delle nostre ragioni, sulle quali il Tar non è entrato nel merito, ora solleciteremo il pronunciamento del Tribunale amministrativo nel merito del nostro ricorso mentre la Corte Costituzionale a breve esaminerà i ricorsi contro la Legge Moratti presentati dalle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Dalla mancata sospensiva non derivano ricadute negative di alcun genere circa l’azione degli organi collegiali di scuola ed il loro ambito decisionale.

Infatti, non cambia nulla con la decisione del Tar perché le ragioni che hanno portato centinaia e centinaia di scuole a confermare le scelte orarie preesistenti alla Legge Moratti attengono a profili che non sono oggetto della nostra impugnativa e della richiesta di sospensiva.

In particolare, l’orario e l’articolazione del POF, l’organizzazione del lavoro e la scelta dei libri di testo sono prerogative che la Costituzione attribuisce all’autonomia scolastica ed all’autonomia professionale degli insegnanti.

Per questa ragione continua ad essere pienamente legittimo confermare il Pof già deliberato, senza introdurre limitazioni in attuazione della Legge 53/’04, non individuare il tutor scegliendo di esercitare l’autonomia organizzativa, confermare i libri di testo adottati in precedenza.

Infine, sul tutor il Ministro stesso con una recente lettera all’Aran ha finalmente convenuto che si tratta di materia negoziale, indisponibile ad interventi unilaterali.

Pertanto, fino a che non sarà conclusa la trattativa nazionale, la materia non è disponibile per decisioni attuative o per iniziative di formazione.

Roma, 12 luglio 2004