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CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

La riunione è stata aggiornata stante le difficolta emerse nel confronto. Per la FLC CGIL è necessario in primis modificare la norma che attribuisce (unico caso nella PA) ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare sanzioni fino a 10 giorni e prevedere un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento.

14/05/2024
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In data 14 maggio 2024 si è svolto l’incontro tra Aran e sindacati per discutere delle infrazioni disciplinari e delle tipologie di sanzione riguardanti il personale docente ed educativo.

Questa materia è stata rinviata dal CCNL “Istruzione e ricerca” 2019/21 (art. 178 comma a) ad una specifica sessione negoziale non essendo stato possibile trovare un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.

L’Aran, nella sua introduzione, è ripartita dal testo già presentato durante le trascorse trattative e che però non aveva riscosso il consenso della parte sindacale dal momento che prevedeva un inasprimento del sistema delle sanzioni disciplinari in gran parte mutuato dal Dlgs 165/01 come modificato dal DL “Madia” che attribuisce -caso unico caso nella PA- ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare sanzioni fino a 10 giorni e prevedere un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento

Per la FLC CGIL è intervenuta Gianna Fracassi, segretario generale, che ha ribadito l’impossibilità di condividere la proposta presentata dall’Aran che riconosce al dirigente scolastico il potere di comminare ai docenti la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Si tratta di una evidente disparità di trattamento rispetto a tutto il restante personale della Pubblica Amministrazione dove le infrazioni punibili con la sanzione della sospensione fino a 10 giorni è di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) che nel caso della scuola dovrebbe corrispondere all’Ufficio Scolastico Regionale. È infatti necessario, specie per le sanzioni più gravi, che sia garantita la terzietà del giudizio disciplinare, prevedendo il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro in cui opera il dipendente.

Come noto queta responsabilità in materia disciplinare posta in capo ai dirigenti scolastici è stata introdotta dal decreto “Madia” (che ha modificato il Dlgs 165/01), ma fin quando non sarà regolata in sede contrattuale non potrà essere applicata al personale docente come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza. È questo il motivo per cui, fin quando non sarà modificata la norma, per la FLC CGIL non sarà possibile regolare questa materia per via contrattuale consentendo un peggioramento del sistema sanzionatorio del personale docente.

Inoltre per i docenti si pone l’ulteriore esigenza di tutelare la libertà di insegnamento come previsto dalla Costituzione. Occorre pertanto prevedere un apposito organismo di garanzia che tuteli i docenti nei confronti di azioni disciplinari che non dovessero limitarsi ad accertare le condotte antidoverose ma dovessero interferire anche nell’autonoma attività didattica compromettendo l’esercizio della libertà di insegnamento (come testimoniato anche da diversi casi che hanno assunto rilevanza nazionale).

Al termine degli interventi il Dott. A. Naddeo, presidente dell’Aran, ha aggiornato l’incontro riservandosi di presentare un testo che possa tener conto delle obiezioni sollevate anche se, ha aggiunto, il lavoro appare complicato stante i limiti molto stretti fissati dalla legge entro cui può agire la regolazione contrattuale.