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DM n. 61 e CM 62 -anticipazione innovazioni curricolari e organizzative in attesa del decreto leg.vo attuativo

Anticipazione innovazioni curricolari e organizzative in attesa del decreto leg.vo attuativo.

23/07/2003
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Il Ministro, di fronte all’ampia opposizione della scuola reale al suo progetto di controriforma della scuola elementare, rinuncia alla strada maestra dell’attuazione della legge 53/03 attraverso un decreto legislativo e utilizza un provvedimento amministrativo per tentare forme di attuazione mascherate e striscianti.

Il decreto ministeriale n. 61 (che pubblichiamo in allegato con relativa circolare ministeriale) non introduce una sperimentazione nazionale sulla base dell’art. 11 d.p.r. 275 (mancano le condizioni previste dallo stesso art.11: obiettivi chiari, durata predefinita, modalità di valutazione), ma un’ anticipazione di innovazioni curricolari e organizzative in attesa dell’arrivo del decreto legislativo attuativo che le completerà e le renderà definitive.

È vero che le scuole sono libere di aderire al progetto nazionale, ma sono anche facilmente prevedibili le molteplici forme di pressione a cui saranno sottoposte, a partire dall’appello ad adeguarsi e a prepararsi ad un modello di scuola elementare che, anche se non condiviso, sta per diventare obbligatorio per tutti.

Rispetto al parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla bozza di decreto, il testo definitivo è peggiorato. Alla fine del comma 3 dell’art. 1 compare una frase che rimette all’autonomia delle scuole “l’attivazione di nuovi modelli relativi all’organizzazione della didattica”.

Una novità in contraddizione con le altre parti del decreto che limitano le innovazioni possibili ai contenuti dei piani di studio delle Indicazioni Nazionali, fermi restando assetti strutturali, orari, risorse professionali.
Contraddizione resa ancora più evidente e più insidiosa dalla circolare allegata al decreto ministeriale, la quale arriva ad affermare che i collegi dei docenti possano attivare una “revisione dei modelli organizzativi e una diversa articolazione delle attività didattiche” e che “in tale ambito, è altresì consentito arricchire le prestazioni professionali dei docenti, destinando maggiore attenzione alle funzioni tutoriali, al coordinamento didattico, alle attività laboratoriali, all’adozione del portfolio delle competenze dei singoli alunni”.

Ora una cosa deve essere chiara alle scuole: il modello di organizzazione didattica presente nelle Indicazioni Nazionali (capitolo “Vincoli e risorse”), poi ripreso dalla bozza di decreto legislativo attuativo mai approvato, fondato sul docente coordinatore-tutor e sugli insegnanti dei laboratori, non può essere applicato, nemmeno dalle scuole che aderiranno al progetto nazionale proposto con il D.M. 61/2003.

La ragione è molto semplice: il D.M. 61/2003 promuove un progetto di innovazione nazionale che esclude la possibilità di modificare gli attuali ordinamenti della scuola elementare e si limita a proporre l’applicazione sperimentale di alcuni contenuti dei piani di studio delle Indicazioni Nazionali.

Di conseguenza, i seguenti articoli del testo unico (decreto legislativo n. 297/94) rimangono vigenti e obbligatori per tutte le scuole, che aderiscano o meno al progetto nazionale previsto dal D.M. 61/03:

  • Art. 128, comma 4: “Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce”.

  • Art. 129: orario delle attività didattiche di 30 ore settimanali in presenza dell’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera e sua ripartizione in orario antimeridiano e pomeridiano.

La presenza di questi vincoli impedisce la realizzazione dei modelli di organizzazione didattica previste dalle Indicazioni Nazionali, anche a quelle 251 scuola che nell’anno scolastico 2002/03 hanno aderito alla sperimentazione prevista dal D.M. 100/02.

Se così non fosse ci troveremmo di fronte a scuole che, più o meno spontaneamente, realizzerebbero delle differenziazioni ordinamentali non giustificate, né sulla base di nuove norme (la legge 53/03 può essere attuata solo attraverso decreti legislativi e non prevede il docente coordinatore-tutor e nuovi modelli orari), né sulla base del progetto di innovazione nazionale proposto con il D.M. 61/03.
Circa l’art. 2 (alfabetizzazione informatica e nella lingua inglese) del provvedimento confermiamo la valutazione favorevole condizionata, espressa in sede di CNPI. (vedi notizie del 16 luglio nel sito CGIL Scuola).
Complessivamente la CGIL Scuola, quindi, conferma le ragioni per le quali in sede di CNPI ha espresso parere contrario all’art. 1 del decreto: siamo di fronte a un provvedimento ambiguo e, per taluni aspetti, illegittimo, destinato ad aggravare il clima di incertezza e confusione presente nelle scuole.

La CGIL Scuola invita le scuole a vigilare e ad usare correttamente le prerogative dell’autonomia scolastica per respingere possibili prevaricazioni, difendere i modelli di organizzazione didattica di qualità dell’attuale scuola elementare e per evitare l’adozione di modelli illegittimi e insidiosi, destinati a cancellare le conquiste della riforma del ’90.

Roma, 23 luglio 2003

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